Incarto n.
15.2021.89

Lugano

19 ottobre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 agosto 2021 di

 

 

 RI 1 IT-__________ (per indirizzo: __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 2 agosto 2021 di revisione del pignoramento di reddito eseguito nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1, __________

(rappresentata dalla RA 1,

 )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2, l’intera rendita di fr. 1'968.– con effetto immediato, determinando in fr. 3'093.– il minimo esistenziale del­l’escusso e della moglie e in fr. 2'338.98 la quota di lui (75.62%).

 

                                  B.   Con sentenza del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.33), questa Camera ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE presentata il 9 aprile 2021 da RI 1. Il ricorso in materia civile inoltrato contro tale decisione è stato dichiarato inammissi-bile con sentenza 5A_571/2021 del 22 luglio 2021.

 

                                  C.   Nuovamente adita da RI 1 con un “ricorso” del 21 giugno 2021 contro la “decisione” emessa il 19 aprile 2021 dalla Cas­sa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con cui aveva confermato la trattenuta sulla sua rendita AVS (di fr. 2'350.– mensili) di fr. 1'000.– mensili fino ad estinzione totale dello scoperto di fr. 30'590.45, la Camera ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.76) non senza invitare l’UE di Lugano a verificare da quando la trattenuta è in vigore e a procedere se del caso alla revisione del calcolo del minimo esistenziale giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente viene versato all’escusso, e se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che secondo una dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 18 gen­naio 2021 egli risultava essere ritornato a vivere a __________ il 7 di­cembre 2020, sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%.

 

                                  D.   Con decisione di revisione del pignoramento di redditi del 2 agosto 2021, l’UE ha ordinato con effetto immediato alla PI 2 di trattenere la quota della rendita spettante all’escusso che eccede mensilmente fr. 884.95 sulla scorta del seguente calcolo:

                                         Redditi

Pensione AVS debitore

Rendita PI 2 debitore

fr.

fr.

70.69%    1'390.00

    1'968.00

 

Coniuge

fr.

    1'392.00

24.38%

Totale

fr.

    4'750.00

100%

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'360.00

Il minimo esistenziale viene dedotto del 20% come da sentenza CEF per residente all’estero­

Affitto

fr.

       907.70

Euro 840.49 mensili al cambio 1.08 CHF 907.70, casa di proprietà della moglie a __________

Premio di assicurazione malattia

fr.

       396.30

Conferma telefonica __________

Trasferte

fr.

       131.00

Trasferte a scopo medico (medico curante __________) 262 km/mese a 0.500 fr./km = 131.—(v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2021)

Spese mediche e dentali

fr.

       423.00

Franchigia CHF 300.00 annui, Spese non rimborsate da CM CHF 1061.10, Spese a carico del debitore CHF 1028.45 (costi totali anno 2020 CHF 3261.55). Spese mediche dentali CHF 248.85 a rate

Totale

fr.

    3'218.00

100%

                                        

                                         Riduzione minimo d’esistenza         CHF 1'390.00

                                         Motivazione:  La rendita AVS impignorabile a norma di legge. La rendita è stata decurtata dall’Istituto delle assicurazioni sociali a partire dal 1.4.2021 fino a revoca prevista nel mese di ottobre 2023.

                                         Salario/reddito mensile pignorabile: CHF 2'473.05

 

                                  E.   Con ricorso del 7 agosto 2021, RI 1 impugna la decisione di revisione, che a suo dire non tiene conto di tutta la documentazione prodotta e contiene calcoli “che non sembrano esatti”, proponendo un proprio elenco delle spese esistenziali, che giunge a un totale di fr. 4'931.70, di cui fr. 3'486.70 (70.70%) a suo carico, superiore di fr. 118.70 ai propri redditi (di fr. 3'358.–). Chiede di accertarne l’impignorabilità con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018 (data del suo primo ricorso), di obbligare l’escutente a restituirgli quanto percepito dalla PI 2, pari a fr. 1'968.– dal 1° gen­naio 2018 e di riconoscere le spese totali in fr. 4'931.70.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Volta sostanzialmente ad annullare il pignoramento della rendita della PI 2, l’“istanza di revisione” di RI 1 va considerata quale ricorso giusta l’art. 17 LEF. Presentato il 9 aprile 2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 14 gennaio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso risulta invero manifestamente tardivo e quindi in principio irricevibile. L’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’uffi­­cio, in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (sentenza della CEF 15.2013.128 e riferimenti citati), motivo per cui il gravame verrà in ogni caso esaminato sotto questo profilo.

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’ac­certamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

 

                                   3.   Il ricorrente fa anzitutto valere di avere, “per la parte fiscale ed assicurativa”, dimora in Svizzera, il suo trasferimento “temporaneo” a __________ essendosi reso necessario “a seguito del proprio stato grave di salute”, sicché rivendica una base mensile intera di fr. 1'700.– (anziché quella di fr. 1'360.– computata dall’UE). Nelle sue “osservazioni” del 18 agosto 2021, egli pare tuttavia ammettere la riduzione operata dall’UE. La stessa è ad ogni modo corretta, poiché determinante è al riguardo il luogo in cui l’escusso dimora effettivamente e non quello in cui è assicurato o paga le imposte. Per i debitori domiciliati o dimoranti nella fascia italiana di confine tra l’Italia e la Svizzera l’importo di base mensile è ridotto del 20%, corrispondente alla differenza tra il costo della vita in Svizzera e nella fascia italiana considerata (Tabella, punto I in fine; sentenze della CEF 15.2016.76 del 7 febbraio 2017 consid. 4.2, 15.2018.46 del 18 giugno 2018 consid. 4.2 e 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 consid. 4.1, la quale concerneva proprio il ricorrente). La riduzione del minimo di base per coniugi (di fr. 1'700.–) all’80% (pari a fr. 1'360.–) non dà quindi adito a critica.

 

                                   4.   In più dell’“affitto” di fr. 907.70 computato dall’UE il ricorrente chie­de d’inserire nel proprio minimo esistenziale delle spese mensili di riscaldamento di fr. 558.70 (conformemente alla decisione 28 giugno 2021 di questa Camera), di luce di fr. 148.60, di acqua potabile di fr. 17.40, di tassa per la spazzatura di fr. 20.35 e di tassa “IMU” di fr. 82.15, per un totale di fr. 827.20.

 

                                         Il ricorrente pare misconoscere che alla voce (invero impropria-mente denominata) “affitto” l’UE ha tenuto conto delle rate mensili (di € 840.49, pari a fr. 907.70) di rimborso del prestito personale di € 50'000.– acceso dai coniugi con la Banca __________ per far fronte alle spese ricorrenti indispensabili all’utilizzo e alla manutenzione della casa di proprietà della moglie a __________, e non solo del costo del gasolio preso ipoteticamente in considerazione da questa Camera nella sua decisione 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 (pari a fr. 558.70, v. consid. 5.2/b) e dall’UE nel suo calcolo del 14 gennaio 2021 (v. sentenza della CEF 15.2021.33 del 28 giugno 2021 ad A). Poiché il totale di fr. 827.20 rivendicato nel ricorso è inferiore a quello preso in considerazione dall’UE (di fr. 907.70), non è necessario verificare se i costi rivendicati da RI 1 rientrano effettivamente nel suo minimo esistenzia­le, giacché una reformatio in peius è esclusa (art. 22 LPR). Ad ogni modo va ricordato che l’importo base mensile previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che comprende già le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare e telefono (già citata sentenza 15.2018.30, consid. 5.2/a; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF). Anche su questo punto il ricorso è di conseguenza infondato.

 

                                   5.   Il ricorrente chiede infine di aggiungere al suo minimo esistenziale i costi dell’assicurazione automobile, di fr. 155.80, nonché le spese di manutenzione del veicolo e altre “spese variabili”, di complessivi fr. 250.–, rifacendosi al punto 3 della Circolare n. 39/2015 di questa Camera. L’UE ha computato un costo di fr. 131.– mensili per trasferte a scopo medico.

 

                                         Secondo la Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, incombe in linea di principio all’escusso dimostrare le spese effettive fisse e variabili del­l’autoveicolo (carburante, imposta di circolazione, premi di assicurazione, manutenzione), altrimenti l’UE non li potrà computare nel minimo esistenziale (punto 1). Nel caso di specie, RI 1 non ha provato di pagare effettivamente e mensilmente le spese di fr. 155.80 e fr. 250.– di cui chiede l’inserimento nel suo fabbisogno vitale. L’UE ha quindi a ragione fatto capo alla tabella del punto 4 della Circolare per determinare le spese da computare in base al numero di chilometri medio percorsi al mese, stimato in 262, e alla categoria di veicolo (prezzo di catalogo di fr. 15'000.– o meno), giungendo a un costo complessivo di fr. 131.– (262 x 0.500 fr./km). Al riguardo il ricorrente non esprime critiche. Non è d’altronde ammesso un calcolo misto, che tenga conto in parte di spese effettive e per il resto dei valori tabellari (punto 2 della Circolare). La decisione impugnata resiste così alla critica anche su questo punto.

                                   6.   Nel suo scritto del 30 settembre 2021, RI 1 fa presen­te di non riuscire a vivere con soli fr. 1'390.–. In realtà, l’UE non ha pignorato l’intera sua rendita della PI 2, ma solo la quota che eccede fr. 884.95, corrispondente alla propria quota (70.69%) del minimo esistenziale comune (di fr. 3'218.–), tenuto conto della rendita AVS effettivamente percepita (fr. 1'390.–) finché dura la trattenuta di fr. 1'000.– della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Quanto lasciatogli ammonta pertanto a fr. 2'274.95 mensili (fr. 1'390.– + fr. 884.95). In definitiva, il ricorso va di conseguenza integralmente respinto.

 

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.