Incarto n.
15.2021.90

Lugano

18 gennaio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 5 agosto 2021 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 giugno 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 2, __________

(patrocinata dall’ PR 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con domanda del 22 gennaio 2021 l’PI 2 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di emettere un precetto esecutivo nei confronti della RI 1 per l’incasso di fr. 121'328.67 oltre ad accessori.

 

                                  B.   Dando seguito alla domanda, il 25 gennaio 2021 l’UE, per il tramite del Centro di competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n. __________ e l’ha inviato mediante raccomandata all’attenzione dell’amministratore unico (PI 3) della società escussa presso il recapito di quest’ul-tima indicato nel Registro di commercio (Via __________ P__________), incaricando sin da subito la Posta di provvedere, in caso d’insuccesso, a un secondo tentativo mediante il servizio di distribuzione speciale offerto dalla Poslogistics SA attraverso il Centro pacchi regionali di Cadenazzo.

 

                                  C.   Non riuscendo a recapitare la raccomandata, scaduto il termine di giacenza di sette giorni per ritirarla presso l’ufficio postale di __________, il 5 febbraio 2021 la Posta ha consegnato l’atto al Centro pacchi regionale di Cadenazzo, che ha provato a notificarlo nuovamen­te il 10 febbraio 2021. Anche in tal caso il tentativo è risultato infruttuoso, sicché il precetto è ritornato all’Ufficio il 12 febbraio 2021.

 

                                  D.   L’8 marzo 2021 l’UE ha quindi dato incarico alla Polizia comunale di __________ di provvedere alla notifica. Essa ha delegato a sua volta tale compito alla Securitas SA. L’atto è però nuovamente ritornato all’organo esecutivo insieme alla dichiarazione dell’agente notificatore del 16 marzo 2021, ove è menzionato ch’egli non ha potuto intimare il precetto alla RI 1, siccome “non abita più all’in­­dirizzo indicato”.

 

                                  E.   Il 26 marzo 2021 l’Ufficio ha inoltrato all’escussa presso lo stesso indirizzo utilizzato in occasione del primo tentativo di notifica uno scritto con cui invitava il suo amministratore unico a presentarsi allo sportello entro il 9 aprile 2021 per ritirare il precetto esecutivo. Scaduto infruttuoso tale termine, l’UE ha pubblicato l’atto in questione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ dell’__________ 2021.

 

                                  F.   Sulla scorta della domanda di proseguimento inoltrata il 4 giugno 2021 dall’escutente, appurato che la società escussa non aveva interposto opposizione, l’Ufficio ha tentato senza successo di notificarle la comminatoria di fallimento con raccomandata del 4 giugno 2021, seguita da un secondo tentativo, pure infruttuoso, mediante il servizio di distribuzione speciale. È infine riuscito a intimargliela il 26 luglio 2021 mediante Posta A plus.

 

                                  G.   Con ricorso del 5 agosto 2021 la RI 1 chiede a questa Camera di dichiarare nulla l’esecuzione e, in subordine, la comminatoria di fallimento, oltre ad accogliere la sua opposizione al precetto esecutivo. In via preliminare, ha pure domandato il conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente della Camera ha concesso con ordinanza del 13 agosto 2021.

 

                                  H.   Mediante osservazioni del 3 settembre 2021 l’PI 2 si è op-posta al ricorso, postulandone la reiezione e domandando che la ricorrente sia condannata al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 2'000.– per atteggiamento temerario. Nelle sue del 9 settembre 2021 l’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera.

 

                                    I.   Con replica e duplica spontanee del 16 e 28 settembre 2021, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie domande ricorsuali.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

 

                                   2.   Nel caso specifico, la RI 1 fa valere di non aver mai ri­cevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite Posta A plus e di neppure essere stata informata in anticipo di tale invio per telefono o per iscritto. Lamentandosi di non aver potuto interporre opposizione, reputa nulla la comminatoria di fallimento e chiede nelle sue motivazioni che l’UE proceda a una nuova notifica del precetto e, in via subordinata, che le sia restituito il termine per interporre opposizione all’esecuzione con conseguente annullamento della comminatoria di fallimento. A scanso di equivoci, la ricorrente ha anche dichiarato d’interporre opposizione nell’atto ricorsuale stesso.

 

                                         Da parte sua, la resistente rileva che l’UE ha proceduto a vari tentativi di notifica del precetto, ai quali la ricorrente si è sempre sottratta consapevolmente. Fa notare in proposito che inizialmente l’escussa si è pure sottratta alla notifica della comminatoria di fallimento, atto che ha ricevuto soltanto in occasione di un secondo tentativo mediante Posta A plus e che ha infine impugnato con il ricorso al vaglio. Per tali ragioni, l’PI 2 è del parere che la notificazione mediante pubblicazione dell’11 maggio 2021 sia valida, motivo per cui il termine per interporre opposizione sarebbe ormai largamente scaduto.

 

                                         Nella replica spontanea, l’insorgente precisa che dal tracciamento della raccomandata risulta che l’evento denominato “distribuzione speciale” altro non è che il ritorno dell’atto esecutivo al mittente. A suo dire, non vi è dunque stato un secondo tentativo di notifica postale. Essa sostiene altresì che la Posta non ha depositato un avviso di ritiro della raccomandata, come si evince dall’e-mail del 30 agosto 2021 di quest’ultima, ove in risposta a una richiesta di spiegazioni dell’escussa ha dichiarato che “il nostro postino non era riuscito a trovare la ditta RI 1 ed ha quindi scansionato l’invio con la nota «tentativo di recapito fallito». Di conseguenza l’invio è stato poi rispedito indietro al mittente”. Riguardo al tentativo della Securitas SA, la ricorrente osserva invece che l’agente notificatore ha cripticamente dichiarato che “RI 1 non abita più all’indirizzo indicato”. Fa notare al riguardo che, a parte il fatto che la società escussa si trova a P__________, nel medesimo stabile, da quasi 10 anni, l’agente non ha fatto quanto necessario per notificare l’atto, ovverosia non ha tentato di procedere alla notificazione presso i suoi uffici, al domicilio del suo rappresentante o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato. Contesta infine di aver ricevuto lo scritto di convocazione del 26 marzo 2021. Alla luce di tali circostanze, reputa evidente di non essersi sottratta intenzionalmente alla notifica del precetto.

 

                                         Nella duplica spontanea, la resistente rileva che la ricorrente è solita sottrarsi agli invii raccomandati, come risulta dal mancato ritiro di alcune raccomandate ch’essa le aveva inviato e che ha prodotto con la duplica. Critica inoltre il contenuto dell’e-mail allegata dal­l’insorgente, che – a suo dire – fa riferimento al secondo tentativo di notifica anziché al primo. Rimarca pure che dalla dichiarazione rilasciata dalla Securitas SA non emerge che l’addetto non abbia fatto tutto quanto in suo potere per tentate di notificare l’atto in questione. In conclusione, reputa che tutti i tentativi di notifica non siano andati a buon fine unicamente per colpa dell’escussa, che vi si è intenzionalmente sottratta.

 

                                   3.   I precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 o 65 e 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la soluzione estre­ma (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenze della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio 2017 consid. 2 e 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a negligenza bensì a un atteggiamento consapevole e ostruzionistico dell’escus­so (sentenze della CEF 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 3 e 15.2019.47 del 22 ottobre 2019 consid. 5 e riferimenti citati).

 

                                         Salvo che il comportamento passato del debitore non giustifichi il ricorso immediato all’ausilio della polizia, un valido doppio tentativo infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge – dapprima mediante i funzionari dell’ufficio o la posta (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito attraverso l’intervento della polizia o dei funzionari comunali (art. 64 cpv. 2 LEF) – è la condizione minima per far capo in seguito alla notificazione in via edittale (sentenza della CEF 15.2016.9 del 29 aprile 2016 consid. 2.1, massimato in RtiD 2016 II 645 n. 32c; v. pure 15.2018.9 del 12 aprile 2018 pagg. 2-3 e 15.2008.71 del 5 dicembre 2008 pag. 2).

 

                                3.1   Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che l’Ufficio ha inizialmente tentato di notificare il precetto mediante due invii postali (sopra ad B e C). Contrariamente a quanto adduce la ricorrente, la (seconda) “distribuzione speciale” menzionata nel tracciamento della raccomandata (“conferma di ricezione IPLAR”) non corrispon­de al rinvio dell’atto al mittente, bensì al servizio messo in atto dalla Postlogistics SA per conto dell’UE (v. il timbro apposto sulla seconda pagina della copia del precetto per la creditrice [doc. 4] e l’indicazione di “Cadenazzo Centro pacchi regionale” nel tracciamento stesso). Fatto sta, comunque sia, che anche il tentativo di distribuzione speciale non è andato a buon fine, sicché la missiva è ritornata al mittente (osservazioni dell’UE).

 

                             3.1.1   In sede di duplica, l’PI 1 sostiene invero che il primo tentati­vo di notifica postale sarebbe andato a buon fine, come risultereb­be dal tracciamento dell’invio (doc. D), o meglio dalla menzione “26 gennaio 2021 ore 08:51 Avvisato per il ritiro”. Non si tratta però all’evidenza della conferma della consegna del precetto alla destinataria, che per l’art. 72 cpv. 2 LEF dev’essere attestata sull’atto stesso, ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie (doc. 4 accluso alle osservazioni al ricorso). D’altronde, la finzione di notificazione dell’atto alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale per il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento, proprio perché la legge prescrive la notifica nelle mani dell’escusso o del suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2012. 74 del 10 agosto 2021, massimata in RtiD 2013 I 825 n. 49c; Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 64).

 

                             3.1.2   Contrariamente a quanto asserisce l’PI 2, neppure l’estratto del programma informatico dell’UE (“THEMIS”) accluso alla sua duplica (quale doc. 8, la cui ricevibilità è del resto dubbia, v. sotto consid. 3.4) attesta il buon esito della prima notifica postale. La menzione “Notifica del precetto esecutivo” dell’11 maggio 2021 si riferisce infatti alla notificazione edittale (“Pubblicazione”). Del re-sto, se il primo tentativo fosse andato a segno, la Posta non avreb­be proceduto al (secondo) tentativo di distribuzione speciale e l’UE non avrebbe fatto intervenire la polizia né convocato l’escussa nei suoi uffici. Peraltro la resistente medesima sostiene poi in mo­do contraddittorio che tutti e quattro tentativi di notifica sono falliti, obbligando l’UE a una (quinta) notificazione in via edittale (dupli­ca, pag. 5 ad B).

 

                             3.1.3   Dall’e-mail inviata dal servizio clienti della Posta il 30 agosto 2021 al patrocinatore della ricorrente (doc. E accluso alla replica spontanea), si evince che per quanto si può ricordare il postino il (secondo) tentativo di recapito (speciale) del precetto esecutivo è fallito perché egli non è riuscito a trovare la destinataria, sicché l’atto è stato ritornato al mittente. Nella duplica spontanea, l’PI 1 contesta l’ammissibilità di quel documento così come il suo valore probatorio. Non è invero necessario statuire al riguardo, poiché il successivo tentativo di notifica per tramite della polizia si avvera comunque insufficiente per giustificare la notifica edittale del precetto (sotto consid. 3.2).

 

                                3.2   Ricevuto l’atto, conformemente all’art. 64 cpv. 2 LEF l’Ufficio ha ricorso all’ausilio della Polizia comunale di Lugano, che ha delegato la notificazione alla Securitas SA. Dall’attestazione rilasciata da quest’ultima (doc. F accluso alla replica) non è però dato di sapere che cosa esattamente abbia fatto l’agente notificatore né quan­do è avvenuto il tentativo di notifica, non essendo chiaro se la data (16 marzo 2021) che figura in quel documento si riferisca al tentativo o alla compilazione del documento stesso. L’unica cosa certa è la dichiarazione dell’agente secondo cui l’escussa “non abita più all’indirizzo indicato”.

 

                             3.2.1   Orbene, di fronte a tale circostanza, l’Ufficio non poteva limitarsi a inviare una convocazione allo stesso indirizzo utilizzato in prece-denza e pubblicare in seguito il precetto sul foglio ufficiale, ma avrebbe dovuto procedere a ulteriori accertamenti atti a stabilire se quanto dichiarato dall’agente fosse vero, interrogandolo puntualmente e pretendendo, all’occorrenza, anche la collaborazione dell’escutente per determinare l’eventuale nuovo recapito dell’e­scussa. Qualora la dichiarazione dell’agente si fosse invece rivelata errata, come pare il caso, giacché la notificazione della comminatoria di fallimento per Posta A+ al medesimo indirizzo – quello tuttora iscritto nel registro di commercio – è riuscita, prima di procedere alla notificazione mediante pubblicazione l’organo esecutivo avrebbe dovuto invitare la Polizia a effettuare un ulteriore tentativo presso gli uffici della società escussa (art. 65 cpv. 1 LEF), il domicilio del suo rappresentante o il luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.34 citata, consid. 3 e rinvii), ciò che nel caso concreto non è avvenuto.

 

                             3.2.2   In effetti, dalle scarne indicazioni risultanti dalla dichiarazione del­l’impiegato della Securitas SA non appare, contrariamente a quan­to allega l’escutente, ch’egli abbia fatto particolari ricerche per identificare la sede dell’escussa, il cui recapito risulta immutato dal 15 dicembre 2011 (secondo l’iscrizione a registro di commercio). Forse il problema è che la RI 1 non dispone di un numero civico e si trova su una lunga via (la via __________), di oltre 9 km, che attraversa la zona industriale __________. Ad ogni modo, i funzionari di polizia o comunali incaricati dall’ufficio d’e­secuzione di procedere alla notificazione di un atto esecutivo devono ricercare il destinatario attivamente nei luoghi menzionati dalla legge (uffici della debitrice, domicilio o luogo di lavoro dei suoi rappresentanti) o in qualsiasi luogo in cui sanno o suppongono di poterli incontrare e devono inoltre documentare i loro tentativi di notifica, pena l’inefficacia della successiva notifica edittale (citata 15.2020.34 consid. 3.2-3.3).

 

                                3.3   Non si evincono d’altronde dagli atti indizi tali da poter concludere che la ricorrente si è sottratta alla notificazione.

 

                             3.3.1   Non si disconosce, come rilevato a ragione dall’escutente, che tutti e cinque tentativi di notifica del precetto esecutivo – tramite la posta (mediante distribuzione ordinaria e speciale), la polizia, lo stesso UE (convocazione nei suoi uffici) e il Foglio ufficiale – come pure i due tentativi di notificazione della comminatoria di fallimento in via postale (ordinaria e speciale) si sono rivelati infruttuosi, ciò che potrebbe far sorgere alcuni dubbi sul fatto che la destinataria sia rimasta all’oscuro dell’esecuzione fino alla notifica della comminatoria di fallimento mediante Posta A plus.

                             3.3.2   Già si è rilevato, tuttavia, che il tentativo di notifica per tramite della polizia è stato insufficiente (sopra consid. 3.2.2). In mancanza di uno dei tentativi validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la pubblicazione edittale si avvera inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione inten­zionale dell’escussa alla notificazione (sopra consid. 3; v. pure la sentenza della CEF 15.2020.31 del 17 giugno 2020, RtiD 2021 I 744 n. 35c, consid. 3.1 per un caso d’inefficacia della pubblicazione edittale in caso di dubbi sulla validità del tentativo di notifica postale). Ch’essa abbia ricevuto l’invito di ritiro della raccomanda­ta postale non è in sé di rilievo, poiché non vale la finzione di notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (sopra consid. 3.1.1) e la legge esige di principio un ulteriore tentativo di notifica in tutti i casi in cui quello postale è risultato infruttuoso (art. 64 cpv. 2 LEF).

 

                             3.3.3   L’escusso non è d’altronde tenuto per legge a dare seguito all’invito dell’ufficio d’esecuzione di presentarsi al suo sportello per ritirare atti esecutivi (DTF 138 III 26 consid. 2.1 e 136 III 156 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2020.101 del 17 dicembre 2020). Dal fatto che l’escussa non ha dato seguito alla convocazione del 26 marzo 2021 (doc. H accluso alla replica), speditale per posta semplice, non si può quindi ancora dedurre una sottrazione consapevole e ostruzionistica alla notificazione.

 

                             3.3.4   Con riferimento agli art. 64-65 e 72 LEF e alla loro ratio legis, volta a conferire all’escusso un diritto di opposizione effettivo all’esecuzione promossa dall’escutente senza dover giustificare la sua pretesa (cfr. DTF 118 III 11 consid. 3/a), la giurisprudenza esige che il precetto esecutivo pervenga effettivamente nelle mani dell’escus­so (oppure di un suo rappresentante, membro della sua economia domestica o impiegato), o perlomeno che gli elementi essenziali del suo contenuto vengano portati alla sua conoscenza, ad esempio tramite la comunicazione della comminatoria di fallimento (v. sotto consid. 4.1). Nel caso in esame, non sussiste alcuna prova non solo che il precetto esecutivo sia effettivamente pervenuto al­l’escussa ma neppure che la comminatoria di fallimento le sia giunta prima della ricezione della seconda mediante Posta A plus.

 

                                3.4   A comprova della pretesa consuetudine dell’escussa di sottrarsi agli invii raccomandati, l’PI 1 acclude alla duplica due scritti della propria legale alla RI 1 (doc. 9), da cui si evincerebbe che quest’ultima non ha ritirato due precedenti raccomandate. Se non che non è consentito al ricorrente allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con una replica spontanea (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid. 2.3/a). Per parità di trattamento, la stessa limitazione deve valere per la duplica spontanea. Orbene, le allegazioni e i documenti che l’escutente pretende di addurre con la duplica spontanea non si evincono dagli atti né la stessa dimostra per avventura di essere stata impedita di farli valere già con le osservazioni al ricorso (cfr. art. 229 cpv. 1 CPC e DTF 144 III 119 consid. 2.3). Sono pertanto irricevibili.

 

                                3.5   Spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 lu­glio 2020, consid. 1.1), ovvero in particolare di aver fatto tutto il pos­sibile per notificare l’atto esecutivo nelle vie ordinarie previste dal­la legge (citata 15.2016.9 consid. 2.1). Nella fattispecie, il tentativo di notifica per il tramite della polizia è insufficiente. Inoltre non è dimostrato che l’escussa si sia sottratta volontariamente alla notificazione del precetto esecutivo, ragione per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale non è valida.

 

                                   4.   La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).

 

                                4.1   Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128 III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter dictum, la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua “detenzione di fatto”). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.34 già citata, consid. 4.1 e rimandi).

 

                                4.2   Nel caso in esame, l’insorgente ha potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Con il ricorso presentato entro dieci giorni da tale conoscenza essa ha inoltre dichiarato espressamente d’interporre opposizione. Alla luce di ciò, l’escussa non ha (più) alcun interesse degno di protezione a una nuova notificazione, che si rivelerebbe del tutto inutile. In accoglimento della domanda in via subordinata, basta pertanto ordinare all’UE di registrare l’opposizione tempestivamente formulata dalla RI 1 mediante l’atto ricorsuale e annullare la comminatoria di fallimen­to, l’opposizione sospendendo l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Diventa così senza oggetto la richiesta di restituzione del termine per interporre opposizione.

 

                                         Non porta a un esito diverso l’obiezione “ad abundantiam” della resistente, secondo cui la ricorrente ha solo chiesto l’accertamento della nullità della procedura esecutiva e, in subordine, della comminatoria di fallimento, ma non il suo annullamento. Essa dimentica che l’insorgente ha pure domandato in via subordinata di accogliere la sua opposizione, ciò che è stato fatto e che, come po­c’anzi esposto, per legge ha quale conseguenza di sospendere l’esecuzione, sicché sono nulli tutti gli atti successivi emessi dal­l’UE (v. da ultimo sentenza della CEF 15.2021.81 dell’11 agosto 2021), ossia nel caso specifico la comminatoria di fallimento. Stan­te l’esito del giudizio, va pure respinta la domanda dell’PI 1 volta a condannare la ricorrente al pagamento di una multa per temerarietà.

 

                                   5.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­cuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta dalla RI 1 il 5 agosto 2021 all’esecuzione n. __________.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   

;

  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.