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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo sul ricorso 12 agosto 2021 della
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RI 1, CN-__________ (patrocinata dall’__________. PA 1, __________) |
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contro |
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Bellinzona, o meglio contro il provvedimento volto alla restituzione di una somma versata dalla
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Confederazione Svizzera, Berna |
(rappresentata dall’Ufficio federale dell’armamento, Berna,
e patrocinata dall’__________ __________, __________)
nel fallimento emesso il 2 agosto 2021 nella procedura di fallimento __________ aperta nei confronti della
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PI 1, __________ |
ritenuto
in fatto: A. Il 21 novembre 2020 la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio federale dell’armamento (in seguito: “Armasuisse”), e la PI 1 (“PI 1”) hanno concluso un contratto di ricerca, in forza del quale quest’ultima si sarebbe impegnata a progettare un drone. Per le prestazioni, la Confede-razione Svizzera avrebbe pagato le spese sostenute dalla controparte fino a un massimo di fr. 230'000.–.
B. Con decisione del 1° dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Le-ventina ha dichiarato fallita la PI 1 a far tempo dall’indomani alle ore 09.00.
C. Il 15 dicembre 2020 la Confederazione Svizzera ha versato un acconto di fr. 230'000.– su un conto della PI 1
D. Il 22 dicembre 2020 l’Ufficio dei fallimenti (in seguito: UF) di Bellinzona ha proceduto a inventariare i beni della PI 1, compresi i fr. 230'000.– depositati sul suo conto.
E. Con lettera del 13 aprile 2021 l’Armasuisse ha chiesto all’UF la restituzione di quanto versato alla PI 1.
F. Mediante provvedimento del 2 agosto 2021 l’UF ha rinunciato a far valere pretese sui fr. 230'000.– depositati sul conto della fallita e preannunciato la loro restituzione alla Confederazione Svizzera, rilevando che la fallita non aveva comunicato all’Armasuisse la pendenza, al momento della conclusione del contratto, di un’istanza di fallimento nei suoi confronti, e che la fallita (a causa del fallimento) non aveva ragionevolmente potuto svolgere alcuna attività contemplata nel contratto.
G. Con ricorso del 12 agosto 2021, uno dei creditori insinuatisi nel fallimento, la RI 1 (in seguito: “RI 1”) ha impugnato il provvedimento appena citato, chiedendone l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
H. Il 17 agosto 2021 il presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo richiesto, nel senso che non si sarebbe potuto procedere alla restituzione della somma di fr. 230'000.– fino alla decisione sul ricorso.
I. Con osservazioni del 18 agosto 2021 il creditore PI 2 ha chiesto l’accoglimento del ricorso, mentre nelle loro del 24 agosto i creditori PI 3 (amministratore unico della fallita) e PI 4 ne hanno invece chiesto la reiezione. Il 22 settembre l’UF ha ribadito la correttezza della propria decisione, pur rimettendosi al giudizio della Camera, e il 18 ottobre 2021 l’Armasuisse ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 agosto 2021 dall’UF, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La RI 1 si duole che l’UF abbia deciso la restituzione dei fr. 230'000.– sulla base di una, per quanto ragionevole, presunzione non verificata, ossia che la PI 1 non ha adempiuto il contratto concluso con l’Armasuisse. A parere della ricorrente, la fallita potrebbe aver invece eseguito, almeno in parte, la propria prestazione, nel qual caso il pagamento dell’Armasuisse, sebbene avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, sarebbe motivato da un’attività svolta in precedenza, sicché non sarebbe rivendicabile. La ricorrente chiede perciò l’annullamento della decisione, se non altro perché l’UF proceda ad accertamenti, prima di decidere di rinunciare alla pretesa.
3. Giusta l’art. 197 cpv. 1 LEF, tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, ovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Fanno parte della massa anche i crediti vantati dal fallito al momento della dichiarazione (Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 197 LEF). Secondo l’art. 197 cpv. 2 LEF, dopo la dichiarazione di fallimento i beni pignorabili che entrano nel patrimonio del fallito fanno parte della massa, solo se il fallito li ha acquistati senza fornire un’attività personale (sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006 consid. 5.3, massimata in RtiD 2007 I 864 n. 68c; Handschin/ Hunkeler in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 84 ad art. 197 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 24 ad art. 197 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 12 ad § 40), oppure – in altri termini non del tutto equivalenti – se il fallito li ha acquistati a titolo gratuito (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3a ed. 2016, n. 39 ad § 10; Romy, op. cit., n. 30 ad art. 197).
Versamenti o bonifici sul conto del fallito effettuati dopo l’apertura del fallimento rientrano nella massa attiva qualora si riferiscano a crediti sorti già prima del fallimento (già citata sentenza della CEF 15.2006.29, consid. 5.2; Handschin/ Hunkeler, op. cit., n. 13 e 85 ad art. 197; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6 ad art. 197; implicitamente DTF 118 III 45 seg. consid. 2).
3.1 Nel caso specifico, i fr. 230'000.– sono stati versati alla PI 1 dopo la dichiarazione del suo fallimento in virtù di un contratto concluso prima (sopra ad A e B). È quindi da considerare parte della massa attiva (art. 197 cpv. 1 LEF e sopra consid. 3), tanto che l’amministrazione del fallimento avrebbe potuto esigerne il pagamento dall’Armasuisse anche se non l’avesse già versato, a patto, ovviamente, che la prestazione fosse effettivamente dovuta, questione che non spetta a questa Camera risolvere (sotto consid. 6.2).
3.2 Nella sua sentenza del 21 settembre 2006 già menzionata, la Camera ha considerato che motivi di opportunità sconsigliano all’amministrazione del fallimento di accettare importi che con ogni probabilità dovrebbero poi essere restituiti a titolo d’indebito arricchimento a chi li ha versati per errore o a chi erano effettivamente dovuti (consid. 4; pure sentenza della CEF 15.2015.13 del 29 aprile 2015 consid. 3.2). Nella fattispecie, l’Armasuisse ha versato la somma litigiosa sulla base del contratto del 21 novembre 2020, vale a dire non senza una causa giuridica. Che la controparte fosse stata dichiarata fallita è un fatto da reputarsi notorio. D’altronde, la pretesa assenza di controprestazione (osservazioni di PI 3 e PI 4, pag. 2, e della Confederazione Svizzera, ad n. 7), non appare così manifesta da giustificare la restituzione immediata della somma versata (sotto consid. 5.3). La decisione impugnata non può quindi essere confermata sulla scorta del summenzionato principio giurisprudenziale.
4. Ai sensi dell’art. 242 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. La procedura prevista all’art. 242 LEF non è però applicabile alle rivendicazioni vertenti su crediti non incorporati in una cartavalore (DTF 128 III 388, 105 III 14, 90 III 92, 87 III 16, 76 III 10 seg., 70 III 36 segg.; nota sentenza della CEF 15.2006.29, consid. 3.1, con riferimenti anche alla dottrina contraria; pure 15.2019.223 del 1° ottobre 2020, RtiD 2021 I 783 n. 50c consid. 5.1). A ragione, pertanto, l’UF non ha assegnato un termine all’Armasuisse per rivendicare la somma depositata sul conto della fallita.
5. Secondo l’art. 211 cpv. 2 LEF, l’amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento. L’amministrazione del fallimento ha la facoltà, e non l’obbligo di adempiere il contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_630/2010 del 27 gennaio 2011, consid. 3.2.2; Jeanneret in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 28 ad art. 211 LEF), purché esso non sia stato estinto dalla dichiara-zione di fallimento (sentenza del Tribunale federale 4A_203/2018 del 5 novembre 2018, consid. 2.4.1).
5.1 Nel caso di specie, con la decisione impugnata l’UF ha già preannunciato implicitamente di non intendere eseguire il contratto concluso con la Confederazione Svizzera. La ricorrente non postula del resto tanto. Chiede solo accertamenti sull’eventuale esecuzione di prestazioni a favore dell’Armasuisse prima dell’apertura del fallimento.
5.2 L’UF si è fondato sull’interrogatorio dell’amministratore unico della fallita, PI 3, secondo cui il contratto di ricerca “non [era] ancora iniziato”, e sul breve periodo di tempo intercorso tra la firma del contratto (il 21 novembre 2020) e l’apertura del fallimento, del 1° dicembre 2020, per escludere che la fallita abbia ragionevolmente potuto svolgere alcuna attività pattuita.
5.3 Il contratto risulta invero fondato su un’offerta della PI 1 (allegato quale supplemento 2) e le “deadlines” erano fissate a breve termine (4 e 11 dicembre 2020, art. 1.3, 1.4.1 e 1.4.4). Non è quindi a priori escluso che la fallita abbia fornito delle prestazioni prima del fallimento. Dall’altra parte, il pagamento pattuito pare vincolato alla consegna tempestiva del progetto, del rapporto finale e della fattura (art. 2.4). In vista della cessione ai creditori dell’eventuale pretesa della fallita (sotto consid. 6), occorre ad ogni modo retrocedere l’incarto all’UF perché verifichi nella documentazione della fallita relativa al contratto di ricerca se dopo la sua conclusione ha trasmesso relazioni all’Armasuisse.
6. Giusta l’art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Conditio sine qua non di una simile “cessione” è quindi una preventiva rinuncia da parte della massa (in quanto tale) alla facoltà di far valere la pretesa, che dev’essere formalizzata, nella liquidazione sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di circolare o di pubblicazione (Berti, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 23-25 ad art. 260 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 260). Anche l’offerta di cessione dev’essere, sotto pena di nullità, preceduta da una decisione di rinuncia della massa ad agire essa stessa (DTF 134 III 78, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2010.120 del 30 novembre 2010, consid. 2 con riferimenti).
6.1 Nel caso in rassegna, con il provvedimento impugnato l’UF ha deciso di rinunciare a un attivo della massa, ovvero al credito della fallita nei confronti della banca __________ relativo al conto CH__________ rubricato “__________”, e di restituirne il saldo, di fr. 229'980.– al 31 dicembre 2020, alla Confederazione Svizzera. L’UF non era però abilitato a rinunciare a tale attivo, decisione che appartiene esclusivamente ai creditori (art. 260 cpv. 1 LEF), ma unicamente a proporre la rinuncia. Il provvedimento è dunque nullo (DTF 134 III 79 consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2012.98 del 24 settembre 2012, pag. 2 i.f.).
6.2 La Confederazione Svizzera fonda la propria pretesa di restituzione dei fr. 230'000.– anche sull’art. 205 LEF, sostenendo, sulla base del parere di Wohlfart/Meyer (in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 205 LEF), che la massa ha l’obbligo di restituire quanto ricevuto per errore dopo l’apertura del fallimento, pur ammettendo che, in astratto, la massa potrebbe compensarla con il debito derivante dall’esecuzione del contratto, ma escludendolo in concreto in assenza di prestazioni della fallita.
6.2.1 Il riferimento dottrinale citato contraddice la giurisprudenza e la dottrina dominante, secondo cui i bonifici ricevuti dopo l’apertura del fallimento vanno a far parte della massa se hanno la loro ragione giuridica in fatti anteriori (sopra consid. 3). L’art. 205 LEF riguarda del resto pagamenti al fallito e non – come nella fattispecie – all’amministrazione del fallimento (o perlomeno su conti da essa bloccati).
6.2.2 Che l’eventuale obbligo di restituzione sia un debito della massa (e non del fallito) non cambia il fatto che la decisione sulla rinuncia a un attivo della massa spetta in linea di massima ai creditori e non all’amministrazione del fallimento.
6.3 L’incarto va di conseguenza retrocesso all’UF anche perché, a dipendenza dell’esito dei suoi accertamenti (sopra consid. 5.3), proponga ai creditori, in conformità dell’art. 260 LEF, di rinunciare alla pretesa della massa sul conto rubricato “__________”, offrendo loro, in caso di rinuncia della maggioranza, la facoltà di chiedere l’autorizzazione di farla valere in un’eventuale causa promossa dalla Confederazione Svizzera in restituzione della somma depositata. È solo in quel procedimento che l’Armasuisse potrà far valere le eccezioni di diritto materiale formulate nelle sue osservazioni al ricorso (annullamento del contratto con la PI 1 per errore essenziale o dolo, indebito arricchimento della fallita), come pure eventuali altre, eccezioni che invece sfuggono all’esame di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza e non giudice del merito.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza, il provvedimento impugnato è annullato e l’incarto è retrocesso all’Ufficio dei fallimenti perché verifichi nella documentazione della fallita relativa al contratto di ricerca se dopo la sua conclusione essa ha trasmesso relazioni all’Armasuisse.
1.2 A dipendenza dell’esito dei suoi accertamenti, l’Ufficio dei fallimenti proporrà ai creditori di rinunciare alla pretesa della massa sul conto rubricato “AS PROJECT”, offrendo loro, in caso di rinuncia della maggioranza, la facoltà di chiedere l’autorizzazione di farla valere in un’eventuale causa promossa dalla Confederazione Svizzera in restituzione della somma depositata.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________, __________, __________; – Avv. __________, __________, __________, __________; – avv. __________, __________, __________, __________; – BLaw __________, __________, __________, __________, __________. |
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Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.