Incarto n.
15.2021.95

Lugano

5 novembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 20 agosto 2021 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 agosto 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

PI 1, __________

(rappresentata da RA 1, __________)

 

preso atto che con decisione del 24 agosto 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che l’agente notificatore, un funzionario del Comune di Bellinzona, ha depositato il precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escussa anziché consegnarlo aperto a lei o a un membro della sua economia domestica, come prescritto dagli art. 64 e 72 LEF;

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

 

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.