Incarto n.
15.2021.9

Lugano

30 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sui “reclami” (recte: ricorsi) presentati il 21 gennaio e il 19 aprile 2021 da

 

RI 1, __________

RI 2, __________

 

 

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emes­so il 21 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del solo RI 2 dal

 

PI 1, __________

 

e sul “reclamo” (recte: ricorso) del 19 febbraio 2021 diretto contro il pignoramento eseguito il 10 febbraio 2021 nella medesima esecuzione e, a dire dei ricorrenti, nell’esecuzione__________ promossa nei confronti del solo RI 1 dalla

 

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 set­tembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confede­razione Svizzera ha escusso RI 1 per spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;

                                         che il precetto esecutivo è stato notificato all’allora curatore del­l’e­­scusso, __________, che non vi ha interposto opposizio­ne;

 

                                         che il ricorso interposto da RI 2 e dalla moglie contro tale esecuzione è stato dichiarato irricevibile dalla Camera con giudizio odierno nell’inc. 15.2020.104;

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 dicembre 2020 dall’UE di Lugano, il PI 1 ha escusso RI 2 per l’incasso di fr. 300.– oltre a tassa di diffida, interessi e spese;

 

                                         che il precetto esecutivo è stato notificato al curatore attuale del­l’escusso, avv. RA 1, il quale non vi ha interposto opposizione;

 

                                         che il 21 dicembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella prima esecuzione per il 10 febbraio 2021;

 

                                         che con un primo ricorso del 21 gennaio 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l’annullamento della seconda esecuzione e formulato altre sedici domande;

 

                                         che il 3 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella seconda esecuzione;

 

                                         che il 10 febbraio 2021, alla presenza del curatore di RI 2, l’UE ha pignorato a favore del PI 1 la quota A di un mezzo dell’unità di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ di spettanza dell’escusso;

 

                                         che in stessa data, la Confederazione Svizzera ha chiesto all’UE di annullare la domanda di proseguire la (prima) esecuzione siccome l’escusso le ha versato fr. 20'100.–;

 

                                         che con un nuovo ricorso del 19 febbraio 2021 i coniugi hanno chiesto l’annullamento del pignoramento e dei due precetti esecutivi, oltre a formulare altre otto domande;

 

                                         che il 19 aprile 2021 i coniugi hanno inoltrato un terzo ricorso “al Pignoramento PE __________ e aggiunta mezzi di prova al [primo] reclamo del 21 gennaio 2021”, chiedendo nuovamente l’annullamen­­to del precetto esecutivo n. __________;

 

                                         che dalla motivazione del ricorso e dalla documentazione acclusa si evince che in realtà i ricorrenti contestano il precetto esecutivo n. __________ fatto emettere dal PI 1;

 

                                         che il 5 maggio 2021 il Comune ha ritirato la seconda esecuzione preso atto del pagamento della somma posta in esecuzione, avvenuto il 26 aprile;

 

                                         che stante il ritiro della seconda esecuzione e della domanda di proseguimento della prima esecuzione, tutti e tre i ricorsi sono da ritenere senza oggetto, tranne per quanto attiene alla domanda di annullamento della prima esecuzione contenuta nel secondo ricorso (la quale rimane iscritta per interessi e spese di poco più di fr. 1'000.– complessivi) e alle altre richieste che vertono su questioni non attinenti alle due esecuzioni;

 

                                         che nella misura in cui sono presentati da RI 1, per quanto ancora di attualità i ricorsi sono ad ogni modo manifestamente irricevibili, siccome la moglie non è parte delle procedu­re esecutive n. __________ e __________, dirette esclusivamente contro il marito RI 2, non allega un interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un litisconsorzio necessario;

 

                                         che pure i ricorsi di RI 1 sono irricevibili, giacché egli non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 apri­le 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

 

                                         che tutte le censure non diventate senza oggetto sono del resto manifestamente abusive – e pertanto inammissibili – siccome i ricorrenti le hanno riproposte senza tenere minimamente conto del­le precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

 

                                         che poiché RI 2 continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);

 

                                         che RI 1 va da parte sua avvertita formalmente che eventuali futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità;

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 2 è irricevibile. Ella è avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione a:

                                         –  avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

                                         –  Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.