Incarto n.
15.2022.101

Lugano

7 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 16 agosto 2022 della

 

 

RI 1 IT-

(patrocinata dagli __________ PA 1 ed __________, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la chiusura del fallimento decisa il 3 agosto 2022 nella procedura di liquidazione in via di fallimento aperta nei confronti della

 

 

PI 1, __________

 

 

preso atto che con scritto 6 settembre 2022 la RI 1 ha ritirato il ricorso;

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione agli avv. PA 1,

                                         __________, __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.