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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 17 agosto 2022 di
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RI 1 BE-
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notifica in via edittale del precetto esecutivo avvenuta il 22 febbraio 2022 nell’esecuzione n. 3193545 promossa nei confronti del ricorrente da
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PI 1,
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preso atto che con decisione del 30 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato registrando l’opposizione interposta dal ricorrente e notificando alle parti un duplicato del precetto esecutivo con la menzione del 5 agosto 2022 quale data di notificazione e dell’opposizione, dopo aver accertato che la notifica edittale era senza effetti in quanto avvenuta solo sul Foglio ufficiale cantonale;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente (ossia la notifica del [duplicato] del precetto esecutivo al suo domicilio attuale di __________), l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.