Incarto n.
15.2022.102

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 17 agosto 2022 di

 

 

  RI 1 BE-

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notifica in via edittale del precetto esecutivo avvenuta il 22 febbraio 2022 nell’esecuzione n. 3193545 promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

 

preso atto che con decisione del 30 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecu­zione ha riconsiderato il provvedimento impugnato registrando l’opposizione interposta dal ricorrente e notificando alle parti un duplicato del precetto esecutivo con la menzione del 5 agosto 2022 quale data di notificazione e dell’opposizione, dopo aver accertato che la notifica edittale era senza effetti in quanto avvenuta solo sul Foglio ufficiale cantonale;

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

 

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente (ossia la notifica del [duplicato] del precetto esecutivo al suo domicilio attuale di __________), l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.