Incarto n.
15.2022.104

Lugano

12 ottobre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 agosto 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento emesso il 23 agosto 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­casso di fr. 4'701.70 oltre a spese e interessi.

 

                                  B.   Con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di pace del Circolo di Agno ha parzialmente ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RI 1, stabilendo un’eccedenza pignorabile del reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.–. A richiesta dell’escutente del 6 dicembre 2021, l’UE ha proceduto, il 30 marzo 2022, a pignorare il salario versato all’escussa dall’__________ per la quota mensile eccedente fr. 2'231.40. L’11 aprile 2022, l’UE ha annullato il pignoramento e l’ha poi nuovamente notificato al datore di lavoro il 28 aprile 2022 limitatamente a fr. 270.– mensili. Avendo questa Camera, il 4 mag­gio 2022, concesso effetto sospensivo al ricorso presentato dal­l’escussa contro la decisione della Giudice di pace, il 13 maggio 2022 l’UE ha nuovamente annullato il pignoramento.

 

                                  C.   Con sentenza del 3 giugno 2022 (inc. 14.2021.204), la Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso appena citato. Entro il termine di venti giorni menzionato nella sentenza, il 4 luglio 2022 RI 1 ha promosso davanti alla Giudicatura di pace del circolo di Agno azione di contestazione di ritorno a miglior fortuna (in procedura ordinaria).

 

                                  D.   Il 28 agosto 2022, l’UE ha nuovamente notificato al datore di lavoro di RI 1 il pignoramento del suo salario limitatamen­te a fr. 270.– mensili e il 31 agosto l’ha notificato alla cassa disoccupazione __________ in seguito all’avvenuta fine del rapporto di lavoro con l’__________.

 

                                  E.   Con ricorso del 31 agosto 2022, RI 1 chiede di sospendere il pignoramento con effetto immediato e di rimborsarle da subito la quota di fr. 270.– eventualmente pignorata del salario di agosto 2022.

 

                                  F.   Il 5 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che ha ordinato la sospensione della distribuzione delle quote di salario pignorate fi­no alla decisione sul ricorso.

 

                                  G.   Con osservazioni del 22 settembre 2022 l’UE ha confermato il proprio operato, fatta eccezione della mancata indicazione sul verbale di pignoramento del suo carattere provvisorio (fatto presente nell’ordinanza del 5 settembre). Entro il termine assegnatole, la PI 1 non ha presentato osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   La ricorrente chiede di sospendere il pignoramento con effetto immediato in quanto è tuttora pendente la causa di contestazione di ritorno a miglior fortuna da lei avviata e sia lei che il marito si tro-vano in una situazione assai precaria dal momento che sono entrambi disoccupati.

 

                                   3.   Se il credito posto in esecuzione non è (più) contestato, il creditore procedente – decorso il termine per il pagamento – può chiedere la continuazione dell’esecuzione e domandare il pignoramento prov­visorio non appena il giudice ha accertato, nella procedura sommaria (art. 265a cpv. 1 a 3 LEF), che l’escusso è ritornato a miglior fortuna (DTF 126 III 204 segg.), limitatamente, al massimo, all’im­porto della miglior fortuna eventualmente stabilito dal giudice (cfr. art. 265a cpv. 3, primo periodo LEF).

 

                                3.1   Nella fattispecie, l’UE ha quindi a ragione dato seguito alla doman­da di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI 1 dopo che la Giudice di pace, il 25 novembre 2021, aveva parzialmente accolto l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta dall’escussa. Ha prontamente limitato il pignoramento alla quota di fr. 270.– stabilita dal Giudice dopo che l’escus­sa gli aveva segnalato il suo errore iniziale (sopra ad B).

 

                                3.2   L’UE avrebbe tuttavia dovuto eseguire il pignoramento in via unicamente provvisoria (art. 83 cpv. 1 LEF per analogia), con la conseguenza che la distribuzione del provento della realizzazione andava sospesa (cfr. art. 118 LEF). Il ricorso va accolto in questa mi­sura. Va invece respinta la richiesta di restituzione di quanto pignorato (attualmente due quote di fr. 270.– ognuna versate sul conto dell’UE il 1° e il 29 settembre 2022). Il pignoramento diverrà definitivo o decadrà al momento in cui la decisione nella causa di contestazione del ritorno a miglior fortuna diventerà esecutiva.

 

                                3.3   Con un “complemento del ricorso” del 4 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto a questa Camera di poter pagare lei direttamente la trattenuta di fr. 270.–, se richiesto per mezzo di un ordine permanente. Si tratta però di una domanda da rivolgere in prima battuta all’UE. L’autorità di vigilanza potrebbe essere chiamata a determinarsi al riguardo solo se l’UE la dovesse respingere o ignorare.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine al-l’Ufficio d’esecuzione di menzionare sul verbale di pignoramento il suo carattere provvisorio e di sospendere la distribuzione alla procedente di quanto pignorato fino a decisione esecutiva nella causa di contestazione del ritorno a miglior fortuna.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.