Incarto n.
15.2022.105

Lugano

21 novembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 settembre 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12 agosto 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 4 (n. __________72, __________22 e __________67) promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da:

 

 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

PI 3,

PI 1,

(rappresentata da RA 1, )

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che a favore dei creditori appena menzionati, il 13 luglio 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento della quota di 16 dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________, stimandone il valore in fr. 102'906.–;

                                         che l’UE ha accertato che l’escusso non possiede altri beni da sottoporre a pignoramento;

                                         ch’egli lavora solo saltuariamente, ma l’UE ha ritenuto i suoi introiti inaccertabili;

                                         che con il ricorso in esame, del 2 settembre 2022, RI 1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 12 agosto 2022, così come tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte “all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario, alla PI 3 e ai coeredi”;

                                         che presentato all’autorità di vigilanza – nel Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) – entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, notificato all’escusso il 23 agosto 2022 (secondo il tracciamento della raccomandata allegata al ricorso quale doc. 2), il ricorso è tempestivo;

                                         che il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1, 2 e 3 (sentenze della CEF 15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022, e 15.2022.35 del 23 marzo 2022);

                                         che – va quindi ribadito per l’ultima volta – nella misura in cui il ricorrente contesta “tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1 e ai coeredi” senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

                                         che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;

                                         che la questione dell’accesso al suo conto aperto presso la PI 3 non si pone in questa sede, perché contrariamente a quanto allega il ricorrente non è oggetto dell’ultimo pignoramento;

                                         che il medesimo discorso vale per la contestazione del minimo esistenziale e per l’importo del suo reddito (ricopiate dal citato ricorso 15.2021.106), giacché l’UE non l’ha neppure accertato né pignorato (già citata sentenza 15.2021.125, pag. 2);

                                         che le decisioni relative ai ricorsi interposti da RI 1 in merito ai gruppi da 1 a 3 sono già state emesse e sono definitive (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_88+89/2022 del 16 febbraio 2022, 5F+7_6/2022 del 1° aprile 2022 e 5A_281/2022 del 26 aprile 2022), sicché la sua richiesta di effetto sospensivo è senza oggetto, come lo è pure per il ricorso ora in esame, stante l’esito del giudizio odierno;

                                         che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

                                         che stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’i­­struttoria prevista dalla legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;

                                         che RI 1 è reso attento che eventuali futuri ricorsi fondati su censure già respinte più volte in precedenza verranno considerati abusivi e gli saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.