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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 agosto 2022 della
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RI 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 17 giugno 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza della ricorrente nei confronti di
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PI 1, (patrocinato dall’__________ PA 2, )
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ritenuto
in fatto: A. A domanda della società RI 1, il 17 giugno 2022 il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza 20 aprile 2022 con cui il Tribunale di __________ ha condannato PI 1 a pagare a favore dell’istante una provvisionale di € 1'000'000.– oltre ad accessori, ordinando, al medesimo tempo, il sequestro di tutti i crediti, diritti e pretese di cui il convenuto è titolare o contitolare “nei confronti di terzi, compresi anche quelli nei confronti” dell’PI 2 di __________ e della PINT1 1 di __________, di cui egli è l’effettivo avente di-ritto economico, “segnatamente il salario percepito da tale società”, così come tutti gli averi patrimoniali “di proprietà del debitore, ad esso intestati o cointestati, di sua spettanza a qualsiasi titolo”, segnatamente le 100 azioni nominative componenti il capitale azionario della PINT1 1, oltre a tutti i crediti e pretese della PINT1 1, in particolare verso l’PI 2, come pure tutti i suoi averi patrimoniali depositati presso essa stessa, tutti i beni situati nei suoi locali in via __________ a __________, così come tutti gli averi del debitore, della PINT1 1 e della PI 2 presso la Banca __________, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'048'209.– (equivalenti a € 1'008'000.–).
B. Dando seguito al decreto, il 21 giugno 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato il “credito vantato quale stipendio non versato da PINT1 1” da gennaio 2022 (fino a giugno), di fr. 12'396.–, pari allo stipendio netto di fr. 2'066.13 mensili (fr. 2'500.– lordi) per sei mesi, che risulta l’unico credito di PI 1 contro la società, oltre a eventuali averi presso la Banca __________.
Nel verbale (n. __________) del 25 luglio 2022, l’UE ha invece dichiarato infruttuoso il sequestro delle azioni della PINT1 1, nel cui libro delle azioni non figura il nominativo del debitore, così come dei crediti verso l’PI 2 (sulla scorta di una dichiarazione della sua amministratrice unica, PINT2 1) e dei beni rinvenuti presso l’abitazione di PI 1 (nonché sede della PINT1 1), che risultano di proprietà della locatrice __________ e sono comunque privi di valore commerciale.
L’UE ha d’altronde accertato l’impignorabilità del reddito da attività indipendente dichiarato da PI 1 in base al seguente calcolo del minimo esistenziale:
Redditi
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Debitore |
fr. |
2'500.00 |
Attività di consulenza indipendente |
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Totale |
fr. |
2'500.00 |
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Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
900.00 |
Tutto compreso |
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Premio assicurazione malattia |
fr. |
308.05 |
Premio LAMal |
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Pasti fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
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Totale |
fr. |
2'619.05 |
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C. Con ricorso del 12 agosto 2022, la RI 1 si aggrava contro il verbale appena menzionato, in particolare “per quanto attiene all’esecuzione del pignoramento del salario futuro di PI 1” chiedendo che l’incarto sia rinviato all’UE affinché ricalcoli il minimo esistenziale del debitore dopo nuovi accertamenti in merito alla situazione di quest’ultimo – tenendo conto di tutte le sue entrate, soprattutto i redditi ch’egli percepisce dalla società di cui è amministratore unico, i beni immobili e i conti da lui detenuti in Italia, nonché la pigione effettivamente versata – e proceda “ad un nuovo pignoramento”.
D. A domanda presentata il 13 luglio 2022 dalla RI 1, il 5 agosto l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro per complessivi fr. 1'048'209.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2022.
E. Nel termine impartitogli, PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre nelle sue del 28 settembre 2022 l’UE si riconferma nei propri provvedimenti.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Nella fattispecie il verbale di sequestro impugnato – quantunque, per svista, la ricorrente parli di “esecuzione del pignoramento” e chieda che l’UE proceda a un nuovo “pignoramento” – è stato notificato alla RI 1 il 2 agosto 2022 (doc. C e D acclusi al gravame), sicché il ricorso, presentato il 12 agosto, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. La ricorrente rileva anzitutto che l’UE, nel calcolo del minimo vitale, ha pignorato (recte: sequestrato) solo gli arretrati del salario del debitore, di fr. 12'396.–, ma non anche lo stipendio futuro ch’egli percepisce dalla PINT1 1. Allega inoltre che PI 1 ha dichiarato di avere un’entrata mensile in Italia di € 2'500.–, sicché a mente della ricorrente va tenuto conto, nel minimo vitale, di un reddito complessivo di almeno fr. 5'000.–. Proprio per il ruolo che PI 1 riveste all’interno della società – che gli permette di decidere quando, come e in che forma incassare la propria retribuzione – la ricorrente chiede poi che venga appurato il motivo per cui il salario non gli viene versato, verificando la situazione contabile della società da lui amministrata.
Nelle sue osservazioni l’UE precisa di aver sequestrato il credito che PI 1 vanta nei confronti della PINT1 1 per il mancato pagamento del salario e di aver tenuto conto, nel calcolo del minimo d’esistenza, dell’unico reddito (di fr. 2'500.– mensili) da lui percepito dalla sua attività di consulente indipendente al momento del sequestro, giacché si possono pignorare (recte: sequestrare) solo i redditi effettivi e non quelli ipotetici.
3.1 In linea di massima, come già rilevato dall’UE, possono essere oggetto di pignoramento (o di sequestro) solo i redditi effettivi, ad esclusione dei redditi ipotetici e più in generale di quelli che in concreto il debitore non percepisce (sentenze della CEF 15.2022.43/ 44 del 2 agosto 2022, consid. 3.1.1 e 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 9, con riferimenti).
3.2 Nel caso in esame, l’UE ha correttamente sequestrato la pretesa (di complessivi fr. 12'396.–) che il debitore vanta nei confronti della PINT1 1 per il salario non corrispostogli dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio (recte: 30 giugno) 2022, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 28 giugno 2022 dalle socie PINT2 1 e __________. Si tratta infatti di un credito (salariale) di PI 1 contro la PINT1 1 a prescindere dal fatto ch’egli non l’abbia ancora percepito, poiché il sequestro verte su “tutti i crediti, diritti e pretese” dell’uno verso l’altra (sopra ad A).
3.3 Nel calcolo del minimo d’esistenza l’organo esecutivo ha tenuto conto, sotto la voce “redditi”, solo del provento di € 2'500.– mensili (computato per fr. 2'500.–) che PI 1 ha dichiarato di con-seguire attraverso la sua attività di consulenza in Italia. Non ha invece indicato il salario mensile di fr. 2'500.– lordi, versato 13 volte all’anno, cui egli ha diritto come amministratore della PINT1 1, così come risulta dal contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso il 1° luglio 2015 e rinnovato il 1° gennaio 2021, che è stato versato agli atti.
3.3.1 Che tale salario non gli sia stato pagato dall’inizio del corrente anno è senza rilievo per la sua pignorabilità (e quindi sequestrabilità). Non si tratta di un credito ipotetico, bensì di un diritto effettivo fondato su un contratto di lavoro che risulta a priori valido, di modo che va sequestrato. Rientra infatti tra i crediti (“tutti”) menzionati nel decreto di sequestro. Neppure l’eventuale contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito ne impedisce il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275 LEF), a meno che la sua inesistenza o estinzione sia fuori dubbio (sentenza della CEF 15.2021. 99 del 19 gennaio 2022 consid. 5), ciò che non è il caso nella fattispecie. La pretesa salariale andrebbe comunque sequestrata come credito contestato, la cui esistenza e consistenza andrebbero semmai appurate in fase di realizzazione, dopo cessione (nel senso dell’art. 131 LEF) del credito alla sequestrante o a un altro procedente oppure aggiudicazione all’asta a favore di un creditore o di un terzo, così ch’essi possano poi intraprendere i passi necessari contro la datrice di lavoro per incassare la pretesa contestata (sentenza della CEF 14.2014.75 del 30 settembre 2014 consid. 2.2 e i rinvii, in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5C.16/2003 del 16 maggio 2003, consid. 1).
3.3.2 Ne segue che in parziale accoglimento del ricorso, il salario netto di fr. 2'066.13 mensili dovuto dalla PINT1 1 va aggiunto a quello di fr. 2'500.– già computato dall’UE.
3.4 Va invece respinta la richiesta del ricorrente volta all’accertamento del motivo per cui il salario non viene versato ad PI 1, verificando la situazione contabile della società da lui amministrata. Non incombe infatti all’UE, bensì al cessionario o all’aggiudicatario della pretesa di salario sequestrata farsi parte diligente in fase di realizzazione (quindi solo dopo il pignoramento) nei confronti della datrice di lavoro (sopra consid. 3.3.1).
4. La ricorrente si duole poi del fatto che l’UE non abbia tenuto conto dei beni immobili e dei conti bancari che lo stesso debitore ha dichiarato di disporre in Italia. Poiché a suo dire questi cespiti generano probabilmente dei redditi, prima di dichiarare l’impignorabilità del salario del debitore dev’essere chiarita l’entità dei medesimi.
Al proposito l’UE osserva che l’appartamento in Italia (B__________) di proprietà del debitore, per medesima dichiarazione di quest’ultimo, non è locato a terzi, sicché non genera alcun reddito. Secondo l’UE non è d’altronde possibile procedere al sequestro delle relazioni bancarie di PI 1 in Italia, in quanto situate all’estero.
4.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento o di sequestro (art. 275 LEF), l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in ultimo luogo, della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
Nella fattispecie, non vi sono motivi per dubitare dell’affermazione dell’escusso, contenuta nell’e-mail del 9 settembre 2022 all’UE, secondo cui l’immobile di sua proprietà in Italia non genera alcun reddito di locazione, anche perché la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione atta a far nascere dubbi al riguardo, essendosi essa limitata ad allegare in maniera del tutto generica che PI 1 “ha dichiarato di disporre di beni immobili in Italia”. Anche sotto questo aspetto, il ricorso si rivela infondato.
4.2 L’ufficio d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a 109 LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 3.1).
Nella fattispecie il Pretore del Distretto di Lugano non ha disposto il sequestro di relazioni bancarie in Italia, ma unicamente quelle di cui PI 1, la PINT1 1 o l’PI 2 risultano titolari o contitolari presso la Banca __________ (decreto, pag. 5 ad 1.2/d-g). Nella misura in cui verte anche su crediti di PI 1 “nei confronti di terzi” non identificati (decreto ad 1.2/a), il sequestro è nullo, perché in contrasto con l’art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF non indica con sufficiente precisione il credito da sequestrare, che va specificato perlomeno con la menzione del creditore (DTF 142 III 577 consid. 4.1.2 130 III 581 consid. 2.2.1) e del terzo debitore, ciò che per il sequestro di conti bancari richiede l’indicazione del nome della banca (sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, consid. 3.1/a; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 e 36 ad art. 272 e n. 11 ad art. 274 LEF). In assenza di tali indicazioni nel decreto di sequestro, l’ufficio d’esecuzione non deve darvi seguito (DTF 129 III 207 consid. 2.3; citata 15.2018.57, consid. 3). Nel caso in rassegna, siccome il nome delle banche italiane non figura nel decreto, a giusta ragione l’UE non ha sequestrato i conti del debitore all’estero, ancorché per un motivo errato (il sequestro di conti bancari all’estero è possibile se il debitore è domiciliato in Svizzera, v. DTF 140 III 514 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2).
5. Da ultimo la ricorrente rimprovera all’UE di aver computato nel minimo esistenziale di PI 1 la pigione di fr. 900.– indicata nel contratto di locazione prodotto da quest’ultimo, senza però tenere in considerazione che nell’appartamento di via __________ a __________ ha la propria sede la PINT1 1 e che oltre al debitore – come hanno potuto appurare i funzionari dell’UE recatisi in loco e come risulta da una verifica presso l’ufficio controllo abitanti – vi abita pure PINT2 1. Per la RI 1 è dunque evidente che, a prescindere da chi versa la pigione – semmai sia effettivamente pagata – questo aspetto dev’essere approfondito. Ad ogni modo, a mente della ricorrente tale spesa non può essere interamente considerata a carico del debitore.
Nelle sue osservazioni l’UE si limita al riguardo a rilevare che il contratto è stato sottoscritto dal debitore e che il canone locativo “risulta conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che [egli] si accontenti nelle circostanze concrete”.
5.1 È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
5.2 Nella fattispecie, l’UE ha computato nel calcolo del minimo d’esistenza dell’escusso l’intero “affitto” di fr. 900.– mensili risultante dal contratto di locazione da lui sottoscritto il 29 aprile 2019, senza tenere conto della “dichiarazione di convivenza” – agli atti – rilasciata il 14 maggio 2019 dal debitore, con la quale informava i proprietari dell’appartamento che dal 1° giugno 2019 egli avrebbe convissuto con la sorella PINT2 1, peraltro socia della PINT1 1, anch’essa domiciliata presso il medesimo indirizzo, come risulta dall’estratto del Registro di commercio.
5.2.1 Ora, in caso di comunione domestica (anche con figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro), le spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento) devono essere in linea di principio ripartite per quote uguali (Tabella, ad II/1.2) qualora il debitore e i terzi non formino una comunione domestica duratura e l’alloggio venga utilizzato da tutti nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5, relativa a un caso di convivenza della madre con una figlia maggiorenne che esercitava un’attività lucrativa). Il terzo o i terzi devono però essere in grado di pagare effettivamente la propria quota della pigione, altrimenti si può tenere conto solo di quanto si può concretamente esigere da loro, fermo restando che nel minimo esistenziale dell’escusso potrà essere computato al massimo un canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si può pretendere ch’egli si accontenti nelle circostanze concrete del caso in esame (sentenze della CEF 15.2016.120 del 21 marzo 2017 consid. 11.1 e 15.2009.49 del 12 giugno 2009, RtiD 2010 I 802 n. 56c, consid. 2.3-2.4).
D’altronde, se l’escusso usa il proprio alloggio per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, la quota relativa all’uso professionale non va computata nel suo minimo esistenziale, bensì nelle sue spese professionali (vonder Mühll op. cit., n. 26 ad 93). Ciò deve anche valere se egli utilizza un locale per gestire l’attività di una società da lui amministrata e la cui sede si trova all’indirizzo privato.
5.2.2 Nel caso in rassegna, l’UE non risulta aver accertato se la sorella dell’escusso è in grado di partecipare al pagamento della pigione, segnatamente con l’introito della sua attività come amministratrice dell’PI 2 e di socia di maggioranza della PINT1 1 (come si evince dalle sue dichiarazioni 27 e 28 giugno 2022 agli atti). Mancano anche accertamenti sull’uso dell’appartamento quale luogo di esercizio dell’attività di consulenza indipendente e di amministratore unico della PINT1 1 svolta dall’escusso, e in particolare se una quota del canone di locazione è già compresa nelle spese professionali dedotte dal reddito netto di fr. 2'500.– da lui dichiarato per la prima attività e/o nei costi aziendali della PINT1 1.
Occorre pertanto rinviare l’incarto all’UE perché proceda alle verifiche appena indicate per mezzo, in prima battuta, di un nuovo interrogatorio dell’escusso, che verrà anche invitato a portare con sé i giustificativi di pagamento della pigione e il conto economico della PINT1 1, ed eventualmente, se la capacità della sorella di far fronte alla propria quota di locazione fosse contestata, per mezzo di un interrogatorio di lei.
6. In definitiva, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che il verbale di sequestro impugnato dev’essere annullato limitatamente alla decisione d’infruttuosità del sequestro dei redditi dell’attività di consulenza indipendente e di amministratore unico della PINT1 1 svolta da PI 1 e l’incarto retrocesso all’UE perché proceda a effettuare un nuovo calcolo del suo minimo esistenziale, computando quali redditi anche il salario netto di fr. 2'066.13 mensili dovuto dalla PINT1 1 (sopra consid. 3.3.2) ed eseguendo i debiti accertamenti per quanto concerne la posta “affitto” (sopra consid. 5.2.2). Rettificherà poi il verbale di sequestro in base all’esito del nuovo calcolo.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di sequestro è annullato limitatamente ai redditi delle attività lucrative di PI 1 e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché proceda a quanto indicato nel considerando 6.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.