Incarto n.
15.2022.118

Lugano

23 novembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 settembre 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 settembre 2022 a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________11, __________22, __________27 e __________60 promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

 

PI 1, __________

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 4, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che a favore delle esecuzioni appena menzionate, il 30 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escussa RI 1, assegnandoci un valore di stima di fr. 1'588'790.– a fronte di cinque cartelle ipotecarie al portatore e di una registrale di un valore nominale totale di fr. 761'000.–;

                                         che il 20 settembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di pignoramen­to, da cui risulta che la somma totale delle esecuzioni del gruppo ammontava a quel momento a fr. 12'581.35;

 

                                         che con ricorso del 26 settembre 2022, RI 1 contesta il verbale di pignoramento e la messa in vendita della sua casa a un prezzo irrisorio rispetto alla cifra da lei dovuta e chiede di poter pagare nella prima settimana di ottobre fr. 1'211.45 per l’esecu­zione della Confederazione Svizzera e il saldo di fr. 12'589.– in dodici rate con un ordine di pagamento di fr. 500.– "come già fatto il 9/9/2022";

 

                                         che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2022 l’UE rileva di non aver ancora messo in vendita il fondo, la cui realizzazione non potrà essere chiesta prima del 28 febbraio 2023, motivo per cui non può ancora esserle concessa una dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 123 LEF;

 

                                         che l’UE precisa inoltre che la ricorrente non ha pagato alcunché dopo aver ricevuto i conteggi richiesti il 23 maggio, il 1° giugno e il 30 agosto 2022 e che secondo i suoi accertamenti l’escussa non ha altri beni a parte il fondo pignorato e una rendita AVS;

 

                                         che la ricorrente non pretende per avventura di avere altri beni da sottoporre al pignoramento se non il suo fondo;

 

                                         che l’UE era pertanto obbligato a pignorare il fondo a prescindere dall’apparente sproporzione tra il suo valore di stima e la somma complessiva dei crediti posti in esecuzione;

 

                                         che semmai la ricorrente deve valutare la possibilità di ottenere un mutuo garantito dal fondo destinato a soddisfare le pretese dei creditori pignoranti;

 

                                         che come rettamente osservato dall’UE, non è possibile differire la realizzazione offrendo all’escussa di pagare i suoi debiti a rate giusta l’art. 123 LEF (per il rinvio dell’art. 143a LEF) prima che un procedente abbia presentato la domanda di realizzazione del fondo, ciò che non è possibile prima di sei mesi dall’esecuzione del pignoramento (art. 116 cpv. 1 LEF), ovvero prima del 28 febbraio 2023;

 

                                         che ciò non impedisce alla ricorrente di versare in ogni tempo al­l’UE, prima dell’asta (che verrà fissata solo dopo il deposito di una domanda di realizzazione), le somme che ritiene di poter dedicare al rimborso dei suoi debiti (art. 12 LEF);

                                         che il ricorso va pertanto respinto senza ulteriori atti istruttori, co­me proposto dall’UE, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR;

 

                                         che non è neppure necessario notificare alle controparti il giudizio odierno;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a ,  ;

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.