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Incarti n. 15.2022.141 |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso (inc. 15.2022.128) presentato il 18 ottobre 2022 da
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30 settembre 2022 nell’esecuzione n. __________15 promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1 (rappresentato da RA 1, e patrocinato dall’avv. PR 1, )
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e sul ricorso 31 ottobre 2022 di quest’ultimo (inc. 15.2022.141) contro la decisione di riconsiderazione del primo ricorso emessa dall’Ufficio il 21 ottobre 2022;
richiamata l’ordinanza 27 gennaio 2023, con cui le due procedure di ricorso sono state congiunte e al secondo ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con scritto del 20 febbraio 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha comunicato l’avvenuto ritiro dell’esecuzione oggetto dei ricorsi in seguito a un accordo raggiunto dalle parti;
considerato come le procedure ricorsuali siano così divenute senza oggetto e debbano di conseguenza essere stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. I ricorsi sono dichiarati senza oggetto e sono pertanto stralciati dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.