Incarto n.
15.2022.135

Lugano

10 febbraio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 ottobre 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 6 ottobre 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 3 promosse nei confronti del ricorrente da

 

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(es. n. __________, __________, __________, __________ e __________)

Confederazione Svizzera, Berna

(es. n. __________, __________, __________, __________ e __________)

                                         (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

                                         PINT4 1,  (es. n. __________)

                                         Comune di PINT1 1(es. n. __________)

                                         (rappresentato da RAPP1 1, )

PINT2 1,

(es. n. __________, __________ e __________)

                                         Città di PINT3 1,  (es. n. __________ e __________)

(rappresentato dal suo Municipio e per esso dall’Ufficio

 contribuzioni, )

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nelle esecuzioni appena menzionate, il 6 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato presso la __________ Sagl di P__________, datrice di lavoro dell’escusso RI 1, l’importo eccedente il minimo vitale di fr. 3'169.– (ossia indicativamente fr. 741.70) a partire da quello stesso giorno, e ciò sulla base del seguente computo:

                                        

                                         Redditi

Debitore

fr.

    3'910.70

Imbianchino c/o R__________ Sagl

Totale

fr.

    3'910.70

100%

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'200.00

 

Affitto

fr.

    1'150.00

 

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Pausa breve

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

       452.55

184 km/mese a 0.600 fr./km = fr. 110.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2022 aggiornata al rincaro carburante) + leasing autovettura

Altri

fr.

       105.00

Lavori faticosi

Altri

fr.

        50.00

vestiario

Totale

fr.

    3'168.55

 

 

 

                                         che con ricorso del 12 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto se non fosse possibile attendere a procedere col pignoramento fino ad agosto 2023, quando anche la sua compagna – terminati gli studi – avrà un lavoro e potranno “vivere bene” con i due stipendi;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2022 l’UE, ritenendo di aver agito correttamente, ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile per insufficiente motivazione senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

 

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 ottobre 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

 

                                         che giusta l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;

 

                                         che, nel ricorso in esame, RI 1 si è limitato a sostenere che del suo stipendio di fr. 3'800.– mensili, una volta pagate tutte le fatture, gli restano solo fr. 1'600.– per vivere ed essendo in due egli riesce a malapena a risparmiare fr. 100.– al mese, motivo per cui chiede di attendere col pignoramento fino a quando anche la sua compagna avrà un lavoro e lui riuscirà così a saldare tutti i suoi debiti nell’arco “di un anno e qualche mese”;

 

                                         che l’escusso non contesta il calcolo del minimo d’esistenza effettuato dall’UE, né pretende da questa Camera una rivalutazione della decisione impugnata, ma chiede unicamente che il pignoramento non abbia inizio prima del mese di agosto 2023;

 

                                         che proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui, l’escusso non può decidere quando un suo attivo può essere pignorato o realizzato;

 

                                         che l’UE è tenuto a procedere senza indugio al pignoramento in virtù dell’art. 89 LEF appena ricevuta la domanda di continuazione (sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1);

 

                                         che la domanda di sospensione risulta infondata;

 

                                         che per quanto concerne le spese fisse cui il ricorrente allega genericamente di dover far fronte mensilmente, che apparentemente ammonterebbero a fr. 2'200.– (3'800 ./. 1'600), egli non ne specifica la composizione – come gl’incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) – né produce alcun documento giustificativo;

 

                                         che a scanso di equivoci va ricordato che l’importo base previsto per una persona che vive da sola (fr. 1'200.– mensili) è il massimo che può essere riconosciuto all’escusso che convive con un’altra persona senza risorse proprie qualora non siano coniugi, partner registrati o concubini con figli comuni (sentenza della CEF 15.2014. 48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1);

                                         che il ricorso va di conseguenza respinto;

 

                                         che infine non incombe istituzionalmente a questa Camera fornire indicazioni in merito alla procedura di autofallimento;

 

                                         che, come già indicatogli dal cursore con e-mail del 10 ottobre 2022, qualora RI 1 intenda chiedere l’autofallimento (art. 191 LEF) potrà senz’altro rivolgersi all’apposito servizio di consu-lenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI, www.oati. ch/servizi/consulenza-giuridica/) o a un suo legale di fiducia per ottenere tutte le informazioni del caso;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione ad    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.