Incarto n.
15.2022.13

Lugano

22 luglio 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso per ritardata e denegata giustizia presentato il 4 febbraio 2022 da

 

 

  RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il preteso rifiuto di eseguire il sequestro dichiarato infruttuoso con verbale del 1° ottobre 2021 emesso nell’ese­­cuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   A richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale di fr. 1'069.40 e di un danno maggiore di fr. 1'000.– ai sensi dell’art. 106 CO, oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha decretato il sequestro dell’automobile BMW 325i targata TI __________, indicando quali cause del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o preparazio­ne alla fuga) e n. 6 (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione).

 

                                  B.   L’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (con il n. __________) il 27 settembre 2021 e ha emesso il relativo verbale il 1° ottobre 2021, in cui ne ha attestato l’infruttuosità, sic-come la vettura indicata nel decreto di sequestro risulta essere oggetto di un contratto di leasing con la __________ ed essere comunque impignorabile nel senso dell’art. 92 (cpv. 1 n. 3) LEF, in quanto indispensabile all’escussa per recarsi al lavoro, a __________, dati i suoi orari irregolari, anche serali e notturni, spesso incompatibili con gli orari dei mezzi pubblici.

 

                                  C.   Con ricorso “per ritardata e denegata giustizia” del 4 febbraio 2022, RI 1 chiede “in via d’urgenza”, previa ricusazione del presidente della Camera, giudice Jaques, con pubblica udienza o decisione in una composizione senza quel giudice, di constatare la ritarda e denegata giustizia e di ordinare all’UE di procedere immediatamente a rettificare il “decreto” di sequestro, rispettivamen­te di procedere alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, protestate tas­se, spese e indennità o ripetibili.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La ricorrente chiede l’organizzazione di un’equa e pubblica udien­za per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques, fondata sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa). RI 1 ricopia le stesse censure già presentate in innumerevoli ricorsi – tanto da neppure avvedersi che nella causa in esame la ricorrente è lei stessa e non la madre – secondo cui il “sistema politico-lobbistico-massonico” cui il giudice Jaques appartiene avreb­be deciso di distruggerla, ovvero di ucciderla civilmente, e che sarebbero ormai notori sia il sistema di selezione della magistratura ticinese, “decisamente soggetto a corruzione, inter alia, per appartenenza”, sia “gli atti di grande ferocia, crudeltà e violenza” ai suoi dan­ni. Si duole nuovamente che il giudice Jaques ha già trattato a più riprese “con estrema iniquità, parzialità, e inqualificabile ed indicibile malvagità, la stessa causa tra le stesse parti” e ha sempre giudicato lui stesso la sua ricusazione.

 

                                1.1   La censura è doppiamente inammissibile, sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2021.63 del 14 gennaio 2022 consid. 1.1, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6, 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2), sia perché secondo costante giurisprudenza il tribunale può di massima dichiarare esso stesso inammissibile la domanda della sua ricusa in blocco o quella di un suo membro quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento, in particolare quando è fondata sul sistema di elezione dei giudici senza l’adduzione di circostanze eccezionali atte a suscitare un’ apparenza di prevenzione oppure è basata sul fatto che sono già state emanate delle sentenze sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del Tribunale federale 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.6, 4.2 e 5.3, 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13 febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2021.63 [già citata] consid. 1.1, 15.2016. 104 del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2).

 

                                1.2   Va anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza cantonali sono disciplinate dalla LEF, e più precisamente dall’art. 10 (art. 5 cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale astensione, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (in ultimo luogo: sentenze della CEF 15.2021.63 [già citata], consid. 1.2, 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c] consid. 2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17 dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques, contro le quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre sentenze 5A_63-64-65/2021 del 31 maggio 2021).

 

                                1.3   La richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa risulta così senza oggetto.

 

                                   2.   Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF). Il ricorso per denegata o ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF).

 

                                2.1   Una decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid. 1.2).

                                2.2   Nella fattispecie, l’UE ha proceduto senza indugio all’esecuzione del sequestro decretato dal Giudice di pace e ne ha accertato l’in­­fruttuosità con il verbale del 1° ottobre 2021, che è stato notificato alla ricorrente l’11 ottobre 2021 (osservazioni dell’UE e tracciamen­to della raccomanda n. 98.__________). Trattandosi di decisione, seppur negativa, e non d’inattività, RI 1 poteva chiederne l’annullamento, la modifica o la “rettifica” interponendo ricorso entro dieci giorni dalla notifica (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro il 21 ottobre 2021. Il ricorso in esame, inoltrato solo il 1° febbraio 2022, è dunque ampiamente tardivo e con ciò inammissibile.

 

                                   3.   La ricorrente postula anche la pubblicazione sul Foglio ufficiale del precetto esecutivo contro PI 1 in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, senza però produrre la domanda d’e­­secuzione alla quale l’UE non avrebbe dato seguito. Insufficientemente motivato, il ricorso risulta pure inammissibile su questo punto.

 

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   La domanda di ricusa è irricevibile.

 

                                   2.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.