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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso per ritardata e denegata giustizia presentato il 4 febbraio 2022 da
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il preteso rifiuto di eseguire il sequestro dichiarato infruttuoso con verbale del 1° ottobre 2021 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. A richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale di fr. 1'069.40 e di un danno maggiore di fr. 1'000.– ai sensi dell’art. 106 CO, oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha decretato il sequestro dell’automobile BMW 325i targata TI __________, indicando quali cause del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e n. 6 (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione).
B. L’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (con il n. __________) il 27 settembre 2021 e ha emesso il relativo verbale il 1° ottobre 2021, in cui ne ha attestato l’infruttuosità, sic-come la vettura indicata nel decreto di sequestro risulta essere oggetto di un contratto di leasing con la __________ ed essere comunque impignorabile nel senso dell’art. 92 (cpv. 1 n. 3) LEF, in quanto indispensabile all’escussa per recarsi al lavoro, a __________, dati i suoi orari irregolari, anche serali e notturni, spesso incompatibili con gli orari dei mezzi pubblici.
C. Con ricorso “per ritardata e denegata giustizia” del 4 febbraio 2022, RI 1 chiede “in via d’urgenza”, previa ricusazione del presidente della Camera, giudice Jaques, con pubblica udienza o decisione in una composizione senza quel giudice, di constatare la ritarda e denegata giustizia e di ordinare all’UE di procedere immediatamente a rettificare il “decreto” di sequestro, rispettivamente di procedere alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, protestate tasse, spese e indennità o ripetibili.
D. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente chiede l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques, fondata sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa). RI 1 ricopia le stesse censure già presentate in innumerevoli ricorsi – tanto da neppure avvedersi che nella causa in esame la ricorrente è lei stessa e non la madre – secondo cui il “sistema politico-lobbistico-massonico” cui il giudice Jaques appartiene avrebbe deciso di distruggerla, ovvero di ucciderla civilmente, e che sarebbero ormai notori sia il sistema di selezione della magistratura ticinese, “decisamente soggetto a corruzione, inter alia, per appartenenza”, sia “gli atti di grande ferocia, crudeltà e violenza” ai suoi danni. Si duole nuovamente che il giudice Jaques ha già trattato a più riprese “con estrema iniquità, parzialità, e inqualificabile ed indicibile malvagità, la stessa causa tra le stesse parti” e ha sempre giudicato lui stesso la sua ricusazione.
1.1 La censura è doppiamente inammissibile, sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2021.63 del 14 gennaio 2022 consid. 1.1, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6, 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2), sia perché secondo costante giurisprudenza il tribunale può di massima dichiarare esso stesso inammissibile la domanda della sua ricusa in blocco o quella di un suo membro quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento, in particolare quando è fondata sul sistema di elezione dei giudici senza l’adduzione di circostanze eccezionali atte a suscitare un’ apparenza di prevenzione oppure è basata sul fatto che sono già state emanate delle sentenze sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del Tribunale federale 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.6, 4.2 e 5.3, 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13 febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2021.63 [già citata] consid. 1.1, 15.2016. 104 del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2).
1.2 Va anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza cantonali sono disciplinate dalla LEF, e più precisamente dall’art. 10 (art. 5 cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale astensione, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (in ultimo luogo: sentenze della CEF 15.2021.63 [già citata], consid. 1.2, 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c] consid. 2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17 dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques, contro le quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre sentenze 5A_63-64-65/2021 del 31 maggio 2021).
1.3 La richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa risulta così senza oggetto.
2. Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF). Il ricorso per denegata o ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF).
2.1 Una decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid. 1.2).
2.2 Nella fattispecie, l’UE ha proceduto senza indugio all’esecuzione del sequestro decretato dal Giudice di pace e ne ha accertato l’infruttuosità con il verbale del 1° ottobre 2021, che è stato notificato alla ricorrente l’11 ottobre 2021 (osservazioni dell’UE e tracciamento della raccomanda n. 98.__________). Trattandosi di decisione, seppur negativa, e non d’inattività, RI 1 poteva chiederne l’annullamento, la modifica o la “rettifica” interponendo ricorso entro dieci giorni dalla notifica (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro il 21 ottobre 2021. Il ricorso in esame, inoltrato solo il 1° febbraio 2022, è dunque ampiamente tardivo e con ciò inammissibile.
3. La ricorrente postula anche la pubblicazione sul Foglio ufficiale del precetto esecutivo contro PI 1 in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, senza però produrre la domanda d’esecuzione alla quale l’UE non avrebbe dato seguito. Insufficientemente motivato, il ricorso risulta pure inammissibile su questo punto.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è irricevibile.
2. Il ricorso è irricevibile.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.