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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 novembre 2022 interposto da
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, RI 2,
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, relativo alle esecuzioni n. __________35, __________36, __________55 e __________56 promosse nei confronti della (prima) ricorrente da
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(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto
in fatto: A. Nelle summenzionate esecuzioni promosse dallo Stato del Canton Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di RI 1, il 26 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitrice (rendita AVS) Debitrice (rendita LPP) |
fr. fr. |
1'699.00 543.00 |
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Coniuge (rendita AVS) |
fr. |
1'805.00 |
44.6% |
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Totale |
fr. |
4'047.00 |
100.0% |
Minimo d’esistenza
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Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Affitto |
fr. |
1'540.00 |
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Altri |
fr. |
25.05 |
conguaglio spese appartamento |
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Spese mediche e dentali |
fr. |
249.00 |
spese mediche + servizio cure a domicilio |
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Altri |
fr. |
49.00 |
trasferte x cure mediche |
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Altri |
fr. |
49.00 |
Abbonamento Arcobaleno 1 zona |
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Totale |
fr. |
3'612.05 |
100.0% |
L’UE ha quindi pignorato presso l’istituto previdenziale della debitrice, la PI 3, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'001.04 (55.4% di fr. 3'612.05), indicativamente fr. 240.00 (fr. 1'699.00 + fr. 543.00 ./. 2'001.04 ./. fr. 0.96 per arrotondamento) dal 1° novembre 2022.
B. Con ricorso del 2 novembre 2022 RI 1 e il marito RI 2 si aggravano contro il pignoramento della rendita previdenziale della moglie, chiedendo di computare nel calcolo altre spese.
C. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26 ottobre 2022 dall’UE, il ricorso 2 novembre 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Anche il marito dell’escussa è legittimato a ricorrere contro il pignoramento dei redditi di lei facendo valere che lede il minimo esistenziale della famiglia (DTF 116 III 77 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 5A_330/2008 del 10 ottobre 2008 consid. 1).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escussa, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escussa per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3. I ricorrenti chiedono anzitutto di aggiungere nel minimo esistenziale fr. 100.– per la “spazzatura”, o meglio per la tassa base annua per i rifiuti nel comune di __________ (pari a circa fr. 8.35 al mese), fr. 169.10 mensili per spese telefoniche non professionali e fr. 150.– mensili per spese di elettricità per la luce. Come rileva a ragione l’Ufficio nelle proprie osservazioni, tali spese sono però già comprese nell’importo base mensile forfettario di fr. 1'700.– previsto dalla Tabella per coniugi (per la tassa sui rifiuti e le spese di telecomunicazione indispensabili non professionali si veda la sentenza della CEF 15.2022.28 del 20 giugno 2022, consid. 3.3 con i riferimenti citati e per le spese di elettricità per la luce la 15.2013.19 del 18 marzo 2013, consid. 4.2), sicché non possono essere considerate una seconda volta nel minimo d’esistenza. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.
4. Gl’insorgenti pretendono inoltre che debbano essere computati fr. 48.– al mese per la tassa sociale dell’associazione SCuDo (Servizio Cure a Domicilio del Luganese) e fr. 396.10 “pagato a rate” quale “conguaglio luce”. Sennonché l’UE ha già computato fr. 249.– mensili per le spese mediche, che comprendono il servizio di cure a domicilio, e fr. 25.05 al mese per le spese accessorie dell’appartamento. I ricorrenti non motivano perché dovrebbero essere aggiunti ulteriori costi a tali voci, fermo restando che neppure ne hanno dimostrato l’effettivo pagamento (consid. 2 i.f.), ma si sono limitati a produrre gli stessi estratti del conto postale già consegnati all’UE, ove le spese in questione non sono menzionate. Nella misura della sua ammissibilità, anche da questo punto di vista il gravame risulta quindi privo di fondamento.
5. I ricorrenti chiedono di riconoscere anche un non meglio specificato “conguaglio” di fr. 3'006.– “arrivato mese aprile appena pagato”, nonché la tassa di fr. 75.– per il cane che sostengono di aver dovuto pagare per tutto l’anno, nonostante sia morto nell’aprile 2022. A prescindere dal fatto ch’essi non argomentano né dimostrano che si tratta di spese assolutamente indispensabili al loro mantenimento, neppure ne giustificano l’effettivo pagamento, motivo per cui non possono essere riconosciute nel minimo d’esistenza (consid. 2 i.f.). Infine, nemmeno può entrare in linea di conto il debito di fr. 2'000.– che i ricorrenti allegano di avere nei confronti della Posta, siccome, in mancanza d’indicazioni contrarie ch’essi non hanno addotto né comprovato, in tutta evidenza non si tratta di una spesa assolutamente necessaria giusta l’art. 93 LEF. Anche su tali punti il ricorso non può trovare accoglimento, sicché la sua sorte è segnata.
6. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a e , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.