Incarti n.
15.2022.145

15.2022.152

Lugano

20 aprile 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 20 ottobre 2022 (inc. 15.2022.145) di

 

 

 RI 1

(patrocinato dagli  PR 1 ed PR 3, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 5 e 6 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________79 promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

PI 2,

(patrocinati dall’PR 2, )

 

e sul ricorso 11 novembre 2022 (inc. 15.2022.152) di PI 1 e PI 2 avverso lo stesso pignoramento;

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________79 emesso l’11 agosto 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 e PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso di fr. 297'317.42 oltre ad accessori.

 

                                  B.   Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione pre­sentata dai procedenti, il 14 settembre 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 ottobre 2022.

 

                                  C.   In seguito all’interrogatorio dell’escusso avvenuto presso l’organo esecutivo il 5 ottobre e al suo domicilio il 6 ottobre 2022, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei suoi redditi, o meglio della quota eccedente il suo minimo d’esistenza stabilito in fr. 9'000.90, nonché dei seguenti beni indicati nel verbale interno delle operazioni di pignoramento (del 10 ottobre 2022):

N.

Oggetti

Stima in fr.

1.

200 quote sociali del valore nominale di fr. 100.– cadauna della PI 3, __________

20'000.–

2.

200 quote sociali del valore nominale di fr. 100.– cadauna dell’PI 4, __________

20'000.–

3.

16 quote sociali del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna della PI 5, __________

16'000.–

4.

Un pianoforte verticale del 1986 di marca Balthur presso il domicilio dell’escusso­

400.–

5.

Una batteria elettrica del 2021 di marca Millenium presso il domicilio dell’escusso­

300.–

 

                                  D.   Il 10 ottobre 2022 l’organo esecutivo ha quindi notificato il pignoramento di salario alla datrice di lavoro dell’escusso, l’PI 6 di __________, la relativa decisione a RI 1 e il pignoramento delle quote sociali alle rispettive società summenzionate.

 

                                  E.   Con ricorso del 20 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento, chiedendone in via principale la riforma, nel senso di limitarlo a 200 quote sociali dell’PI 4 (in seguito “PI 4”), alla parte del suo salario eccedente il minimo d’esistenza di fr. 9'000.90 e a quattro (anziché sedici) quote sociali della PI 5 (poi “PI 5”). In subordine, postula l’annullamento del pignoramento con ordine all’UE di farne uno nuovo per un valore non superiore al credito di fr. 302'471.50.

 

                                  F.   Mediante osservazioni del 4 novembre 2022 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, postulandone la reiezione. Lo stesso giorno hanno a loro volta presentato un ricorso avverso il pignoramento, domandando che l’Ufficio proceda a ulteriori accertamenti, al fine di stabilire se il debitore è proprietario di motoveicoli o autovetture, e se è titolare di conti correnti, depositi bancari, investimenti in titoli azionari o obbligazionari, fon­di o altri prodotti d’investimento con saldo attivo presso istituti di credito presenti nel Canton Ticino e, se del caso, in Svizzera.

 

                                         Essi chiedono altresì che l’UE diffidi il debitore, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti di amministrazione in nome e per conto dell’PI 6, che potrebbero ridurre il valore della società e, quindi, delle partecipazio­ni sociali o che potrebbero altrimenti arrecare pregiudizio alla pretesa dei ricorrenti.

 

                                  G.   Tramite osservazioni dell’11 novembre 2022 RI 1 ha postulato la reiezione del ricorso degli escutenti, mentre nelle sue del 9 e 17 novembre 2022 in risposta a entrambi i ricorsi l’Uf­­ficio si è rimesso al giudizio di questa Camera.

 

                                  H.   Con replica spontanea del 15 novembre e dupliche spontanee del 28 novembre 2022 le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

 

                                   2.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta per RI 1 l’11 ottobre 2022 e per PI 1 e PI 2 il 25 ottobre 2022, i ricorsi, presentati rispettivamente il 20 ottobre e il 4 novembre 2022, sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

 

                                   3.   Nel suo ricorso, RI 1 sostiene che l’UE non ha rettamente stimato il valore delle sedici quote sociali della PI 5, con la conseguenza che ha pignorato beni per un ammontare nettamente superiore a quello necessario a coprire il credito posto in esecuzione. Per il ricorrente l’organo esecutivo non avrebbe dovuto fondarsi unicamente sul valore nominale delle quo­te, ma era tenuto a procedere a ulteriori accertamenti, chiedendo segnatamente una copia dei bilanci societari più recenti. A sua detta, all’Ufficio sarebbe bastato domandare gli ultimi conti annuali della PI 5 e della sua partecipata al 100%, l’PI 6, per giungere alla conclusione che il valore delle sedici quote sociali pignorate supera quello del credito vantato dagli escutenti secondo qualsiasi metodo di valutazione aziendale. L’insorgente fa notare in proposito che, come risulta dai bilanci prodotti con il ricorso, l’PI 6 ha vissuto un’esplosione della propria attività a partire dal 2020, vedendo il suo capitale proprio passare da fr. 141'478.– al 31 dicembre 2019 a fr. 493'504.– al 31 dicembre 2020 e la sua cifra d’affari da fr. 6'063'389.– nel 2020, a oltre un milione nel 2021, mentre i suoi ricavi nei primi cinque mesi del 2022 si sono attestati a fr. 3'069'897.06 a fronte di costi di fr. 2'551'000.57, a testimonianza di una prospettiva di crescita che avrebbe portato con ogni verosimiglianza a un capitale proprio alla fine del 2022 ben superiore a quello dell’ultimo valore attestato al 31 maggio 2022, di fr. 1'010'186.83.

 

                                         Ciò posto, RI 1 è del parere che, essendo la partecipazione nell’PI 6 l’unica posta di bilancio rilevante della PI 5, si può ragionevolmente concludere che il valore di quest’ultima equivale a quello della prima, sicché, partendo prudenzialmente da un valore di fr. 1'010'186.83 per il 100%, ognuna delle 20 quote della PI 5 ha un valore di almeno fr. 50'509.35. A mente del ricorrente l’UE ha quindi violato l’art. 97 cpv.1 LEF, laddove ha pignorato sedici quote sociali del valore non inferiore a fr. 808'149.60 (16 x fr. 50'509.35) rispetto a un credito di fr. 302'471.50, spese e interessi compresi, senza tener conto degli altri beni pignorati.

 

                                         Da parte loro, i resistenti osservano che la documentazione prodotta dal ricorrente, ovvero il conto economico 2020 della PI 5, i conti economici 2020 e 2021 e quello provvisorio al 31 maggio 2022 dell’PI 6, non è idonea a stimare le sedici quote sociali pignorate. Rilevano al riguardo che l’insor­gente non ha allegato il verbale dell’assemblea dei soci che dovrebbe approvare i bilanci di ciascun esercizio, né la relazione del­l’ufficio di revisione relativa ai bilanci, l’PI 6 essendo tenuta per legge alla revisione ordinaria, e neppure i giustificativi a supporto delle varie poste contabili. Mette inoltre in dubbio che in un solo anno, dal 2019 al 2020, e in piena pandemia l’PI 6 abbia realizzato ricavi netti per ben fr. 6'063'389.–, poi drasticamente ridimensionati nel 2021 in fr. 1'008'892.–, tenuto conto che nel 2020 registrava una liquidità limitata a soli fr. 67'347.– e nel 2021 addirittura un’esposizione negativa di fr. 1'096'836.–. I re­sistenti fanno pure notare che secondo il bilancio provvisorio del­l’PI 6 al 31 maggio 2022 emerge il ritratto di una società che usufruisce d’importanti crediti bancari, tutti utilizzati massicciamente, posto che a bilancio risultano tre conti correnti con saldi negativi di fr. 428'213.14, € 1'388'709.13 e $ 215'342.21, che com­plessivamente superano non solo il preteso utile di fr. 518'896.21, ma pure il capitale proprio della società indicato in fr. 1'010'186.83.

 

                                         Nella replica spontanea, il ricorrente specifica che l’PI 6 ha rinunciato per gli esercizi 2020 e 2021 alla revisione limitata e che la nomina dell’ufficio di revisione risale soltanto al 21 giugno 2021, ragione per cui è perfettamente normale che i conti prodotti non siano stati revisionati. Ribadisce inoltre che a prescindere dalla metodologia di valutazione aziendale scelta (finanziaria, patrimoniale ovvero reddituale), emerge dalla documentazio­ne prodotta un valore societario (nettamente) superiore a quello del credito vantato dagli escutenti.

 

                                         In “replica” (recte: duplica) spontanea, i resistenti riconfermano sostanzialmente le loro contestazioni, sostenendo altresì che RI 1 non ha chiesto a questa Camera di ordinare la retrocessione dell’incarto all’UE affinché quest’ultimo acquisisca ulteriori informazioni o documentazione inerente allo stato economico e patrimoniale della PI 5 e dell’PI 6, motivo per cui le domande ricorsuali sono da respingere.

 

                                   4.   Giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2021.35/64 dell’8 settembre 2021, consid. 5.1). Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).

 

                                4.1   Per la stima delle quote sociali di una società a garanzia limitata (Sagl) valgono per analogia gli stessi principi applicabili alla stima delle azioni di una società anonima (SA), trattandosi sostanzialmente in entrambi i casi di parti del capitale (sociale o azionario) di una società di capitali. Il ricorso a un perito è dunque consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b) e, a maggior ragione, di quote sociali di una Sagl, non potendo essere quotate in borsa (v. art. 2 lett. b e f LInFi, RS 958.1). Ad ogni modo, la perizia è in generale esclusa nella misura in cui comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2021.35/64 citata, consid. 5.3). In tal caso, le parti non hanno diritto a una stima peritale (DTF 101 III 33, consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.216/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti citati).

 

                             4.1.1   In caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’uf­ficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per stabilirne la stima, ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla possibilità che siano coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito indiscutibili. Ciò può condurre anche a un esame della solvibilità del terzo debitore (Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può tuttavia pretendere che l’ufficio d’esecuzione e le autorità cantonali di vigilanza svolgano un’indagine approfondita sulla situazione finanziaria del terzo debitore e ricorrano all’intervento di un perito, operazioni dispendio­se e spesso impraticabili (DTF 51 III 115-116). Se, informazioni alla mano, non vi sono ragioni decisive per riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il credito dev’essere stimato al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3; citata 15.2021.35/64 consid. 5.3.1; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).

 

                             4.1.2   Le considerazioni che precedono valgono sostanzialmente anche per la stima di azioni o quote di una Sagl pignorate, con la differenza che il loro valore di realizzazione dipende principalmente dal valore della sostanza netta della società cui esse si riferiscono (citata sentenza 15.2021.35/64, consid. 5.3.4). Se tale valore dipende essenzialmente dal valore d’immobili di cui la società è proprietaria (dedotti i debiti ipotecari e sociali) è ipotizzabile un ricorso a un perito (cfr. citata 7B.216/2005, consid. 2.1). Ciò non risulta però essere il caso nella fattispecie e comunque sia il ricorrente non chiede l’esperimento di una perizia. Spettava pertanto all’UE determinare il valore delle quote pignorate.

 

                                4.2   L’Ufficio ha stimato le sedici quote sociali della PI 5 attenendosi al loro valore nominale, senza aver apparentemente svolto particolari accertamenti. Non risulta però dagli atti che l’e­­scusso abbia fornito né proposto di fornire informazioni utili per valutarne più precisamente il valore. Certo, egli afferma nel ricorso di essere venuto a conoscenza del pignoramento delle quote solo attraverso le rispettive società, ma nella replica non ha contestato che il pignoramento è stato eseguito sulla scorta del verbale interno delle operazioni del pignoramento del 10 ottobre 2022 (doc. 4 accluso alle osservazioni al ricorso), il quale attesta ch’egli è sta­to sentito il 5 ottobre presso l’UE e il 6 ottobre a casa sua. RI 1 ha del resto firmato i due verbali (del 5 e 6 ottobre), il secondo dei quali menziona le quote sociali pignorate con i rispettivi valori di stima. Non vi figura alcuna osservazione sua in merito a tali valori. In virtù dell’art. 91 cpv. 1 LEF, spettava ad ogni modo a lui fornire all’UE le informazioni necessarie alla determinazione del valore di stima dei beni pignorati (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 97). L’ha fatto (solo) con il ricorso, entro il termine d’impugnazione di dieci giorni, accludendovi alcuni documenti con­tabili della PI 5, dell’PI 6 e dell’PI 4 (doc. F-L). Occorre quindi verificare se ha così dimostrato che la stima dell’UE è errata.

 

                                4.3   Ora, il bilancio 2020 della PI 5 (doc. F) e i bilanci 2020, 2021 e provvisorio al 31 maggio 2022 dell’PI 6 (doc. G1, G2 e G3) non sono stati revisionati da un ufficio di revisione indipendente. Non si disconosce invero che la prima società non è tenuta per legge alla revisione ordinaria e ha rinunciato alla revisione limitata, mentre la seconda ha costituito un ufficio di revisione soltanto il 24 giugno 2022, ovvero dopo l’allestimento dei documenti prodotti (v. estratti dal registro di commercio di entram­be le società e doc. H). Tuttavia, quando si applica alla determinazione della stima del valore economico della società, l’esigenza di revisione contabile – ossia di controllo della veridicità e della correttezza di quanto esposto nei conti di una società – non riguar­da la conformità formale dei documenti alla legge, bensì la verifica, da parte di un terzo indipendente dalla società (che può essere il suo organo di revisione, ma anche un altro revisore), dei dati contabili sui quali fondare la stima. Se invece la documentazione contabile prodotta dall’escusso è stata allestita dalla società stessa, qualora egli ne sia allo stesso tempo azionista o socio di maggioranza e amministratore o gerente, la sua attendibilità è paragonabile a mere dichiarazioni del debitore medesimo (citata 15.2021.35/64, consid. 5.3.2).

 

                                         Nel caso in esame, RI 1 è socio maggioritario (con sedici quote su venti) della PI 5, con la quale egli controlla l’PI 6 (il cui capitale è al 100% della PI 5), di cui è gerente con firma individuale. I conti da lui prodotti risultano d’altronde firmati da PI 7 (cfr. doc. I accluso al ricorso), socio (per le ultime quattro quote) e gerente della PI 5 nonché presidente della gerenza dell’PI 6, ossia da una persona per nulla indipendente dalle due società. Ne consegue che la documentazione presentata dal ricorrente non è idonea a dimostrare che, come da lui allegato, il valore delle quote della PI 5 supera il loro valore nominale. La domanda formulata in via principale da RI 1 non può dunque trovare accoglimento.

 

                                   5.   In merito alla domanda subordinata volta ad annullare il provvedimento impugnato e ordinare all’organo esecutivo di procedere a un nuovo pignoramento per un valore non superiore al credito di fr. 302'471.50, il ricorrente misconosce che incombeva a lui fornire i dati necessari a rivalutare le stime dell’UE e che siccome non vi è riuscito la decisione dell’UE va riconfermata senza necessità di accertamenti ulteriori. La situazione in esame è infatti diversa da quella sottoposta alla Camera nella fattispecie oggetto della più volte citata 15.2021.35/64, in cui la stima del credito correntista e delle azioni detenuti dall’escusso, fondata sul valore nominale degli stessi, copriva il credito posto in esecuzione, ma era contestata non dall’escusso, bensì dall’escutente in base a indizi idonei a instillare dubbi sull’attendibilità del valore nominale stabilito dall’ufficio.

 

                                   6.   Nel loro ricorso, PI 1 e PI 2 sostengono che a fronte del valore totale dei beni pignorati di complessivi fr. 142'609.20, che comprende anche la parte del salario del debitore eccedente il suo minimo d’esistenza per l’intero anno di pignoramento, vale a dire indicativamente fr. 85'909.20, l’UE era tenuto ad accertare l’esistenza di ulteriori beni pignorabili (motovetture, autovetture, conti, depositi e investimenti bancari), onde coprire l’intero credito posto in esecuzione. Inoltre, sono del pare­re che l’Ufficio debba diffidare l’escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti d’amministra­zione in nome e per conto dell’PI 6, che potrebbero ri­durre il valore della società e quindi delle partecipazioni sociali. Da parte sua, il debitore si oppone alle tesi avverse, rinviando fondamentalmente alle argomentazioni del proprio ricorso.

 

                                6.1   Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o com­pletezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale federale 5A_146/ 2018 consid. 3.5.2 e della CEF 15.2022.25 del 1° luglio 2022, consid. 3.2.1).

 

                             6.1.1   In concreto, l’UE ha verbalizzato, il 5 ottobre 2022, che l’escusso aveva dichiarato di non avere altre entrate oltre allo stipendio, e di non possedere altri beni da sottoporre al pignoramento, all’infuori delle quote sociali pignorate. L’Ufficio ha accertato ch’egli non ha immobili in Ticino né cassette di sicurezza. Ha verificato, il 6 ottobre, che al domicilio dell’escusso non si trovano beni pignorabili oltre ai due (pianoforte e batteria) indicati nel verbale. Nelle osservazioni al ricorso, l’UE ha confermato che non sono stati rinvenuti ulteriori beni. La Camera ha appurato che il controllo del registro delle targhe è stato effettuato, dando un esito negativo. Dall’in­carto si evince d’altronde che l’UE si è fatto consegnare un estrat­to dettagliato del conto dell’escusso presso l’__________, che ha rinunciato a pignorare, ritenendone il saldo necessario al mantenimen­to esistenziale corrente dell’escusso e della sua famiglia.

 

                             6.1.2   Ora, i ricorrenti non adducono indizi per cui si dovrebbe dubitare delle dichiarazioni rilasciate dall’escusso all’UE. Non si giustifica pertanto di ordinare altre misure istruttorie.

 

                                6.2   Anche in merito alla richiesta volta a obbligare l’Ufficio a diffidare l’escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal compiere atti d’amministrazione in nome e per conto del­l’PI 6, i ricorrenti non rendono verosimile il preteso rischio di riduzione del valore della società e quindi delle partecipazioni sociali. L’aumento del capitale sociale operato nel giugno del 2022 (come risulta dall’estratto del Registro di commercio) è stato sottoscritto interamente dalla PI 5 e non è pertanto suscettibile di ridurre il valore patrimoniale delle società. Sulla scelta di non distribuire l’utile, l’aggiudicatario delle quote potrà incidere quale socio di maggioranza. Non è pertanto evidente un rischio di perdita di valore delle quote.

 

                                         Ad ogni modo, RI 1 è già stato informato, in occasione del pignoramento, che l’arbitraria disposizione di beni pignorati è punibile penalmente con riferimento agli art. 164, 169 e 323 n. 2 CP (verbali 5 e 10 ottobre, a pag. 3, e 6 ottobre 2022 a pag. 1). La domanda subordinata è pertanto senza oggetto.

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 1 (inc. 15.2022.145) è respinto.

 

                                   2.   Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso di PI 1 e PI 2 (15.2022.152) è respinto.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.