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Incarto
n. Revisione |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa dipendente dal ricorso 7 febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro la “decisione” emessa il 25 gennaio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti dell’
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avv. PI 1 __________
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ed ora sull’istanza di restituzione del termine per chiedere la revisione della sentenza emessa il 24 giugno 2022 da questa Camera, presentata dalla ricorrente il 27 luglio 2022;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) non disciplina la questione della restituzione dei termini – in particolare quello di dieci giorni per chiedere la revisione di una sentenza dell’autorità di vigilanza (art. 28 cpv. 1 LPR) – se non in due ipotesi (molto) particolari (art. 15a cpv. 2 [ora abrogato] circa il termine per produrre i documenti attestanti lo stato d’indigenza e art. 24b cpv. 3 circa il termine per contrastare la perenzione processuale);
che secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF chi chiede la restituzione di un termine deve inoltrare una richiesta motivata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento ed entro il medesimo termine compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;
che la LPR non prevede un rinvio generale alle norme della LEF in materia di termini, ma solo rimandi puntuali (oltre a quei due già citati: art. 13 per le ferie);
che la restituzione del termine per chiedere la revisione parrebbe pertanto essere disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100) quale diritto suppletorio (art. 5 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l’art. 15 cpv. 2 LPAmm la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata entro dieci giorni dalla cessione dell’impedimento all’autorità competente, la quale decide senza contraddittorio (cpv. 3);
che la questione del diritto applicabile può tuttavia rimanere indecisa nella fattispecie;
che, infatti, l’istante non ha allegato né dimostrato la data in cui è stata ricoverata in ospedale – il certificato medico del 25 luglio 2022 (doc. B) non lo precisa – sicché non si può escludere ch’ella non sia stata impedita a ritirare la sentenza del 24 giugno 2022 entro il termine di giacenza postale di sette giorni a contare dalla trasmissione dell’avviso di ritiro del 27 giugno (art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm o 138 cpv. 3 lett. a CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), ovvero entro il 7 luglio 2022, specie perché è stata capace di chiedere alla Posta di prorogare tale termine il 28 giugno e l’8 luglio 2022 e di ritirare la sentenza allo sportello postale l’11 luglio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.__________ e menzione sulla busta allegata all’istanza quale doc. A);
che il termine di dieci giorni per inoltrare un’eventuale domanda di revisione, iniziato a decorrere per ipotesi dal 7 luglio 2022, è scaduto dopo le ferie esecutive estive, dal 15 al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 13 LPR), il 4 agosto 2022 (art. 16 cpv. 1 LPAmm o 63 LEF);
che il termine di cui è chiesta la restituzione non era quindi ancora scaduto al momento della presentazione della domanda, il 27 luglio 2022, di modo che l’istante disponeva ancora dei giorni previsti dalla legge (LPAmm o LEF) dopo la fine delle ferie per presentare la domanda di revisione;
che l’istanza di restituzione del termine era pertanto inutile e di conseguenza irricevibile;
ch’essa seguirebbe la stessa sorte anche sotto il profilo dell’art. 33 cpv. 4 LEF siccome RI 1 non ha presentato alcuna istanza di revisione rispettosa dei requisiti di legge entro il 12 agosto 2022 (v. ordinanza del 2 agosto 2022);
che ad ogni modo l’istanza risulta infondata nel merito, siccome perché possa essere accolta non basta che l’interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato a incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2. e 1P.319/1998 dell’8 febbraio 1999, RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; per analogia, in merito all’art. 35 cpv. 1 OG: DTF 119 II 87, consid. 2/a e i riferimenti);
che nel caso in esame l’istante non ha allegato (e ancor meno provato) di essere stata impossibilitata a incaricare un terzo di presentare l’istanza di revisione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ __________
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.