Incarto n.
15.2022.150

Lugano

1 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 8 novembre 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione d'irricevibilità della domanda d'esecuzione emessa il 24 ottobre 2022 in merito alla domanda d’esecuzione (n. 5498227) presentata dalla ricorrente il 15 ottobre 2022 nei confronti di

 

avv. dott. PI 1,

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con domanda d’esecuzione del 15 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione (UE) l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per il risarcimento di danni di fr. 148'900.– oltre agli interessi e spese.

 

                                  B.   Mediante decisione del 24 ottobre 2022, l’UE ha dichiarato la domanda d’esecuzione irricevibile in quanto abusiva.

 

                                  C.   Con ricorso “di diritto pubblico” dell'8 novembre 2022, RI 1 postula l’annullamento della decisione appena menzionata.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2022 il Supplente ufficiale del Centro di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE) chiede alla Camera di dichiarare il ricorso irricevibile e comunica di non averlo notificato alla controparte.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla presunta notifica dell’atto impugnato inviato il 24 ottobre 2022 dall’UE per posta A, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   L’UE ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione presentata dalla ricorrente per il motivo che verteva sulla stessa pretesa fatta valere in precedenti esecuzioni mai proseguite, e quindi da ritenere abusive. Nelle osservazioni al ricorso, esso ha precisato che le precedenti procedure erano ben sedici. La ricorrente fa valere una violazione del diritto e un abuso del potere di apprezzamento dell’UE, sostenendo in particolare che nulla può impedirle di promuovere più esecuzioni per interrompere la prescrizione in virtù dell’art. 135 n. 2 CO.

 

                                 2.1   La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

                             2.1.1   Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stes­sa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto del­l’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/ 2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenze della CEF 15.2021.106 del 5 gennaio 2022 consid. 3.1; 15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

 

                             2.1.2   L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora mag­giore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (sentenza della CEF 15.2020.67 del 10 febbraio 2021 consid. 3.2).

 

                                2.2   Nel caso specifico, la ricorrente non contesta di aver già promosso contro PI 1 sedici esecuzioni per la stessa pretesa fatta valere con la domanda d’esecuzione oggetto della decisione impugnata, ma afferma di averlo fatto per esercitare il diritto legittimo d’interrompere la prescrizione. Orbene, la facoltà prevista dall’art. 135 n. 2 CO, come qualsiasi altro diritto, è limitata dall’obbligo fatto a ognuno di agire secondo la buona fede nell'esercizio dei propri diritti (art. 2 cpv. 1 CC). Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Secondo la giurispruden­za appena menzionata, agisce abusivamente il creditore che persegue in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito. Nella fattispecie, RI 1 non spiega perché avrebbe avuto necessità, onde incassare la pretesa da lei vantata, d’interrompere la prescrizione ben sedici volte dal 2006, specie perché fa valere una pretesa per risarcimento di danno che l’escusso le avrebbe causato nell’esercizio della sua funzione d’avvocato, cui si applica il termine di prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO. La ricorrente si limita a invocare genericamente il diritto d’interrompere la prescrizione senza tentare di refutare il carattere abusivo che l’UE attribuisce al suo comportamento, segnatamen­te menzionando le ragioni legittime per cui non sarebbe (stata) in grado di chiedere il rigetto dell’opposizione o di far accertare giudiziariamente la sua asserita pretesa.

 

                                         Nelle circostanze descritte, risulta manifesto che con la domanda d’esecuzione dichiarata irricevibile dall’UE RI 1 non persegue lo scopo d’incassare il suo preteso credito, ciò che comporterebbe per lei l’attuazione dei passi giudiziari necessari a permetterle di chiede­re la continuazione delle sue numerose esecuzioni, ma lo scopo estraneo all’esecuzione per debiti di angariare PI 1. Obiettivo che non merita protezione secondo l’art. 2 cpv. 2 CC, come giustamente deciso dall’UE con il provvedimento impugnato.

 

                                   3.   La ricorrente censura inoltre la competenza della funzionaria che ha firmato la decisione impugnata, ovvero PI 2, la quale “avrebbe falsificato gli atti a nome di un altro Ufficio di esecuzione di Lugano, dove non è impiegata”. Cita al riguardo la decisione 15.2020.20 emessa da questa Camera il 10 aprile 2020. Sennonché, proprio in quella sentenza (al consid. 5.1) è stato ricordato a RI 1 che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone Ticino costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei fallimenti), composto di quattro uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e di quattro agenzie ad Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1 cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla ese­cuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), nonché, dal 3 ottobre 2016, anche di un Centro di competenza cantonale per l’e­-missione dei precetti esecutivi (CCPE), con sede a Faido e competenza sull’intero territoriale cantonale sotto la direzione dell’ormai unico Ufficiale del settore di esecuzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LALEF, nella versione modificata dalla legge del 19 febbraio 2019, entrata in vigore il 1° febbraio 2020 [BU 2020, 67]). Rientra nella competenza del CCPE l’esame, per tutto il Cantone, delle doman­de di esecuzione inoltrate per posta o in via digitale, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi, i quali, per motivi pratici, indicano come sede competente quella in cui si tro­va il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) – solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF) – dal momento che dopo la notificazione del precetto esecutivo la procedura sarà gestita da quella sede. Dal profilo giuridico, tutti i funzionari di esecuzione fanno parte dello stesso e unico Ufficio d’esecuzione. È in particolare il caso di PI 2, attiva presso il CCPE. Anche su questo punto, il ricorso è infondato, se non abusivo.

 

                                   4.   Che la decisione avversata sia stata comunicata per posta A anziché con raccomandata, come invece prescritto dall’art. 34 LEF, non ha alcuna conseguenza sulla sua validità. Si tratta infatti di una prescrizione d’ordine, il cui scopo è di assicurare la prova del­la notifica (DTF 121 III 12 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_545/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3 e della CEF 15.2022.120 del 28 novembre 2022, pag. 3). Nel caso in esame, non vi è alcun dubbio che la decisione d’irricevibilità sia pervenuta a RI 1, dal momento che l’ha impugnata. Strumentale, la censura non può ch’essere respinta.

 

                                   5.   Le censure che riguardano questioni che sono già state decise, come quelle sollevate con i ricorsi sui quali questa Camera ha statuito con decisioni 15.2020.20 del 10 aprile 2020, 15.2022.14 del 24 giugno 2022 e 15.2022.97 del 7 settembre 2022, sono inammissibili. Andavano semmai fatte valere con un ricorso al Tribunale federale o un’istanza di revisione alla CEF, ambedue entro dieci giorni dalla notifica della decisione contestata (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF da una parte, 28 cpv. 1 LPR dall’altra).

 

                                   6.   Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo alla controparte (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

 

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a  

                                         .

 

                                         Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Faido.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.