Incarto n.
15.2022.153

Lugano

14 dicembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 14 novembre 2022 di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il 2 novembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1 __________

 

preso atto che con decisione del 18 novembre 2022 l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, così come le relative spese esecutive, dopo aver ritenuto necessario convocare nuovamente l’escussa per interrogarla ed eseguire le verifiche del caso;

 

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

 

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

 

ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

considerato che nella fattispecie la nuova decisione dell’UE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche di accertare che l’eccedenza pignorabile è di almeno fr. 1'359.– mensili e in via subordine di fr. 250.– mensili;

 

visto che l’UE si è già incaricato di sentire nuovamente l’escussa alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere ai necessari accertamenti, non è opportuno che la Camera proceda essa stessa all’istruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dell’UE ove non lo dovesse condividere;

 

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché proceda all’accertamento dei fatti pertinenti censurati dal ricorrente ed emetta una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.