Incarto n.
15.2022.160

Lugano

12 dicembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 28 novembre 2022 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’annullamento, il 16 novembre 2022, della comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

 

 

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

 

preso atto che con e-mail del 6 dicembre 2022 la RI 1 ha comunicato all’Uf­ficio di considerare la questione sollevata con il ricorso come “definitivamente evasa” dopo aver preso conoscenza della dichiarazione 1° dicembre 2022 dell’agente della polizia comunale di Mendrisio, con cui egli ha confermato che all’atto della notifica del precetto esecutivo l’escussa vi aveva interposto opposizione, non riportata per errore sull’esem­plare per il creditore;

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24c LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta desistenza.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–  

     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.