Incarto n.
15.2022.163

Lugano

6 febbraio 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2022 di

 

 

 RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 14 dicembre 2022 nel procedimento n. 3344284 promosso dal ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che a richiesta di RI 1, il 14 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro di “tutti redditi/crediti” di quest’ultimo “a seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di mandato nei confronti dell’__________, __________ c/o PI 2 […] o chi per essa” a garanzia di un credito di fr. 55'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2019;

 

                                         che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro lo stesso giorno, stabilendo il reddito del debitore, conseguito quale “commentatore su chiamata”, in fr. 1'194.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2'960.– (base mensile di fr. 960.–, tenuto conto della residenza, ignota, all’estero, più i contributi di mantenimento dei due figli, di fr. 2'000.– mensili, stabiliti dalla Pretura di Lugano con decisione supercautelare), di mo­do che ha dichiarato il sequestro infruttuoso;

 

                                         che con ricorso del 16 dicembre 2022, RI 1 ha impugnato il verbale di sequestro chiedendo di ordinare all’UE di “adottare quei provvedimenti/misure di indagine di cui il decreto/verbale di sequestro qui contestato è chiaramente lacunoso, e meglio:

                                         1.  indagine cica l’effettiva residenza dell’escusso (p.es. egli dispone di un collegamento telefonico mobile svizzero o estero; se sì chi è l’intestatario e chi paga l’abbonamento?);

                                         2.  indagine circa gli effettivi redditi percepiti dalla PI 2;

                                         3.  acquisizione dei contratti di ingaggio, mandato, lavoro in essere con l’ente radiotelevisivo;

                                         4.  indagine circa le modalità di pagamento e i conti di arrivo delle spettanze all’escusso;

                                         5.  interrogatorio/audizione del signor PI 1 una volta rientrato in sede a conclusione __________”;

 

                                         che mediante decisione di “riconsiderazione” del 20 dicembre 2022, l’UE ha annullato il verbale di sequestro e preannunciato che avrebbe proceduto, “nel limite del possibile” a convocare e interrogare il debitore, alfine di verificare nuovamente il calcolo del minimo di esistenza e il suo effettivo domicilio, ed emettere poi un nuovo verbale;

 

                                         che il 10 gennaio 2023 l’UE ha comunicato alla Camera che la decisione di riconsiderazione non era stata contestata e ha postulato di conseguenza lo stralcio del ricorso dai ruoli;

 

                                         che con la sua decisione del 20 dicembre 2022, l’UE non pare invero avere accolto tutte le richieste del ricorrente, in particolare per quanto attiene ai punti 3 e 4 delle conclusioni del ricorso;

 

                                         che ad ogni modo non dev’essere dato seguito a tali richieste poiché l’esecuzione del sequestro deve limitarsi agli attivi indicati nel decreto di sequestro (DTF 130 III 583 consid. 2.2.3; sentenza del­la CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020 pag. 3), ovvero ai redditi versati dalla PI 2 all’escusso e ai crediti vantati da quest’ultimo nei suoi confronti;

 

                                         che al riguardo non servono i contratti firmati dall’escusso con la PI 2, determinante essendo la risposta di quest’ultima, siccome il ricorrente non menziona motivi di dubitarne;

 

                                         che pure le modalità di pagamento e i conti di destinazione delle spettanze all’escusso non sono in sé di rilievo dal momento ch’es­­si non sono stati sequestrati;

 

                                         che tutt’al più potrebbero servire a determinare il luogo in cui rintracciare l’escusso, ma pare più efficace al riguardo interpellare la datrice di lavoro per ottenere le informazioni utili a contattare PI 1;

 

                                         che nella misura in cui non è diventato senza oggetto con la riconsiderazione del provvedimento impugnato, il ricorso va respinto;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.