Incarto n.
15.2022.164

Lugano

8 marzo 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 17 dicembre 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di salario emessa il 9 dicembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal

 

                                         PI 1, __________

                                         (rappresentato da __________)

 

 

rilevato che RI 1 ha presentato il ricorso direttamente a questa Camera contro “la decisione di pignoramento del 9 dicembre 2022” senz’allegarla e senza nemmeno indicare la sede dell’Ufficio d’esecuzione che l’ha emessa, cui avrebbe dovuto indirizzare il ricorso (art. 7 cpv. 1 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

 

preso atto, nondimeno, che il ricorrente ha saldato l’esecuzione il 10 gennaio 2023, sicché secondo le istruzioni preventive dell’escutente l’esecuzione oggetto del ricorso è stata annullata in stessa data;

 

considerato come la procedura ricorsuale, come pure la contestuale domanda di effetto sospensivo, sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a    .

 

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.