Incarto n.
15.2022.1

Lugano

29 aprile 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Ferrari

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 dicembre 2021 della

 

 

RI 1  (VD)

(patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 3, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di sospensione dell’esecuzione emessa il 16 dicembre 2021, nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, UAE-

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   L’11 giugno 2015 la RI 1 ha promosso dinnanzi all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano due esecuzioni in via di pignoramento nei confronti di PI 1, la prima per l’incas­­so di fr. 558'144.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2015, la seconda per fr. 70'200.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2012.

 

                                         Con due decisioni del 3 dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni di PI 1, il quale non ha poi avviato alcuna procedura di disconoscimento di debito

                                  B.   L’11 maggio 2016 l’UE ha pignorato diverse azioni e crediti dell’e­-scusso. In esito a una decisione di questa Camera del 26 giugno 2017 (inc. 15.2017.7), il 18 luglio 2017 l’UE ha inoltre pignorato otto fondi iscritti a nome della moglie dell’escusso, PI 2.

 

                                  C.   Avendo PI 2 rivendicato i fondi pignorati, il 26 settembre 2017 la RI 1 ha promosso nei confronti di lei un’azione di contestazione della rivendicazione, che il Pretore del­la Giurisdizione di Locarno-Campagna Promossa ha accolto con decisione del 3 marzo 2020. L’appello presentato dalla moglie dell’escusso è stato respinto da questa Camera mediante decisio­ne del 4 gennaio 2021 (inc. 14.2020.55), che PI 2 ha impugnato il 17 febbraio 2021 con un ricorso al Tribunale federale (5A_136/2021); il procedimento è tutt’ora pendente.

 

                                  D.   Il 13 ottobre 2021 l’escutente ha presentato due domande di realizzazione, una per ciascuna esecuzione, chiedendo la realizzazione soltanto dei mobili e dei crediti pignorati. Con decisione del 16 dicembre 2021 l’UE ha informato l’escutente ch’esso sarebbe restato “in attesa di una decisione da parte del Tribunale federale, e non [avrebbe proceduto] ad alcuna realizzazione”.

 

                                  E.   Con ricorso del 30 dicembre 2021, la RI 1 si è aggravata contro il predetto provvedimento, chiedendo di dichiararlo nullo o in subordine di annullarlo, e di far ordine all’UE di procedere alla realizzazione dei mobili e dei crediti pignorati, protestate spese, tasse e ripetibili.

 

                                  F.   Con osservazioni del 17 gennaio 2022 PI 10 si è opposto al ricorso, protestando le spese giudiziarie, mentre con osservazioni del 25 gennaio 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). L’onere della prova della notificazione di un atto incombe all’autorità che vuol prevalersene; se tale prova difetta, fanno fede le dichiarazioni del destinatario (DTF 142 IV 128 consid. 4.3). Nel caso concreto l’UE ha notificato il provvedimento impugnato mediante Posta A (semplice), non tracciabile, sicché non è possibile stabilirne la data di ricezione. Fa dunque fede la dichiarazione della RI 1, che sostiene d’averlo ricevuto il 22 dicembre 2021. Presentato il 30 dicembre 2021 (data del timbro postale), il ricorso è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   La RI 1 ritiene priva di fondamento la decisione dell’UE di non dar seguito alle sue domande di realizzazione, a motivo che è pendente presso il Tribunale federale la procedura di ricorso contro la decisione di questa Camera in materia di rivendicazione dei fondi. Dice infatti che una procedura di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF sospende la procedura esecutiva solo riguardo ai beni oggetto della rivendicazione, e non – se ce ne sono – a quelli non rivendicati. Di questi ultimi l’escu­tente può chiedere la realizzazione, e in tal caso l’UE è obbligato a procedervi. Siccome in concreto la ricorrente ha chiesto la realizzazione esclusivamente dei mobili e dei crediti pignorati, che non sono oggetto di rivendicazione, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e l’avvio della procedura di realizzazio­ne dei mobili e dei crediti pignorati.

 

                                   3.   PI 1 afferma che sono litigiosi non solo gli immobili, ma anche i mobili e i crediti pignorati. Allega che uno dei due crediti oggetto dell’esecuzione “è frutto di un grave delitto commesso dal­l’amministratore della ditta ricorrente allo scopo di procacciarsi un titolo giuridico per perseguire l’osservante”. Precisa di aver denunciato l’amministratore per truffa, falsità in documenti e altri reati, e che il Ministero pubblico di __________, che conduce l’inchiesta, si è recentemente informato se sulla base dei documenti fraudolenti la RI 1 avesse messo in atto procedure esecutive. L’escusso sostiene poi che il secondo credito è nullo, in quan­to deriva da un contratto nullo per vizio di consenso e di forma. Afferma quindi che tutta la procedura è litigiosa – ciò che, a suo dire, riconosce anche la ricorrente – sicché “non c’è nessuna ragione per affrettare la messa all’incanto […] prima che i tribunali abbiano definitivamente accertato la titolarità dei procedenti e i diritti dell’escusso”. Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Giusta l’art. 109 cpv. 5 LEF, una procedura di rivendicazione sospende l’esecuzione per quanto riguarda gli “oggetti litigiosi”. Giurisprudenza e dottrina concordano che la sospensione opera solo sui beni pignorati oggetto dell’azione di rivendicazione o di contestazione della rivendicazione (DTF 96 III 117 consid. 3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 109 LEF; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 109 LEF; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 15 ad art. 109 LEF). Di conseguenza, gli altri beni pigno-rati non rivendicati possono invece essere senz’altro realizzati (esplicitamente: Staehelin e Rohner, op. cit., loc. cit.).

 

                                4.1   Nel caso concreto, i mobili e i crediti pignorati non sono oggetto di rivendicazione, e men che meno dell’azione di contestazione della rivendicazione dei fondi promossa dall’escutente contro PI 2, di modo che possono senz’altro essere realizzati. La decisio­ne impugnata viola pertanto il diritto federale.

 

                                4.2   PI 1 allega che anche i mobili e i crediti pignorati sono “oggetti litigiosi”, ma critica poi solo i crediti posti in esecuzione. Ora, la contestazione della pretesa posta in esecuzione va fatta nella procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg.) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Le censure di PI 1 sono pertanto tardive, giacché le sue opposizioni sono state definitivamente rigettate già nel 2015 (sopra ad A). “La titolarità dei procedenti e i diritti dell’escusso” non sono quindi oggetto di procedure giudiziarie pendenti, neppure nella causa di rivendicazione dei fondi, che oltre a non concernere i mobili e i crediti di cui è chiesta la realizzazione, non ha comunque quale scopo di accertare se e quale creditore è legittimato a chiedere la continuazione dell’esecuzione o la realizzazione dei beni rivendicati (sentenza della CEF 14.2020.55 del 4 gennaio 2021 consid. 6.2, con rinvio a Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 106 LEF).

 

                                4.3   La decisione impugnata va quindi annullata e all’UE va ordinato di dare seguito senza indugio alla domanda di realizzazione limitatamente ai mobili e crediti pignorati. La legge (art. 116 LEF) non vieta infatti la presentazione di una domanda di realizzazione soltanto per una parte dei beni pignorati – le DTF 85 III 70 e 94 III 79 citate da Frey/Staible (in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 116 LEF) escludono solo le domande condizionali – ed è perlomeno ammessa una limitazione a una o più categorie di beni (mobili, crediti, diritti, fondi, altri), come risulta dal modulo ufficiale di domanda di realizzazione (n. 27), che richiede dal creditore l’indicazione della categoria di diritti patrimoniali di cui chiede la realizzazione (v. doc. M accluso al ricorso; Frey/ Stai­ble, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 116; Bett­schart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 e 28 ad art. 106 LEF, che in modo contraddittorio scrive però che la domanda deve vertere su tutti i beni pignorati realizzabili).

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto.

                                    1.1   Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata.

                                    1.2   È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di dare seguito senza indugio alla domanda di realizzazione del 13 ottobre 2021.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    e   ,

     ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF