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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Ferrari |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 25 febbraio 2022 da
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RI 1, IT-__________ (patrocinata dal __________PA 2, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il verbale del sequestro n. __________, emesso il 15 febbraio 2022 nella procedura promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1, __________ |
ritenuto
in fatto: A. Su richiesta di RI 1, che agiva per incassare il contributo di mantenimento dovuto da PI 1 a loro figlio, con decreto del 7 febbraio 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro del salario dovuto al padre dall’__________ SA di __________ sino a concorrenza di fr. 45'012.80.
B. Il 15 febbraio 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha interrogato il debitore ed emesso il verbale di sequestro sulla base del seguente computo:
Redditi
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Indipendente |
fr. |
500.00 |
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L’__________ SA |
fr. |
3'825.00 |
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Totale |
fr. |
4'325.00 |
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Minimo d’esistenza
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Base mensile |
fr. |
1'200.00 |
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Affitto |
fr. |
1'600.00 |
Affitto pagato interamente dall’escusso in quanto la compagna lavora come indipendente fisioterapista, vista la situazione covid, sta lavorando saltuariamente non in grado di sostenere le spese dell’affitto |
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Premio di assicurazione malattia |
fr. |
293.45 |
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Pasto consumato fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
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Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato |
fr. |
180.00 |
[da __________ a __________] |
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Altri |
fr. |
425.00 |
Alimenti figlio PI 2 |
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Altri |
fr. |
300.00 |
Affitto magazzino |
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Altri |
fr. |
139.20 |
Contributi AVS da attività indip. |
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Altri |
fr. |
150.00 |
Diritto di visita figlio che vive a __________ (__________) una volta al mese viaggio in treno o macchina |
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Totale |
fr. |
4'498.65 |
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Poiché il debitore non raggiunge il minimo vitale, l’UE ha dichiarato i suoi redditi impignorabili e, dunque, il sequestro infruttuoso.
C. Con ricorso del 25 febbraio 2022 RI 1 si aggrava contro il verbale appena menzionato e chiede di annullarlo e di retrocedere l’incarto all’UE, affinché ricalcoli il minimo esistenziale del debitore dimezzando le spese di locazione dell’alloggio e stralciando le spese di locazione di un magazzino come quelle di esercizio del diritto di visita al figlio. Il 2 marzo 2022 la ricorrente ha presentato un’integrazione al ricorso, allegando un estratto della corrispondenza intercorsa tra i suoi patrocinatori svizzeri e italiani.
D. Con osservazioni del 13 aprile 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera quanto alle spese di locazione dell’alloggio e aderito alle ultime due censure. Nel termine impartitogli dall’UE, PI 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). A fronte di un provvedimento notificato al più presto il giorno dopo la sua emissione (il 15 febbraio 2022), impostato il 25 febbraio 2022 (secondo l’applicazione di tracciamento della Posta), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Invece l’integrazione al ricorso in sé è irricevibile, in quanto tardiva, ed è pure dubbia l’ammissibilità del documento che vi è accluso, giacché avrebbe potuto essere prodotto senza problemi già con il ricorso (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3 e della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.4). La questione è però senza interesse, siccome il documento non è decisivo per l’esito del ricorso (sotto, consid. 5).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. RI 1 si duole che l’UE abbia computato nel minimo esistenziale di PI 1 spese di locazione dell’alloggio di fr. 1'600.– invece di fr. 800.– perché il debitore vive da diverso tempo con la compagna, sicché la spesa per l’affitto dev’essere divisa a metà tra i conviventi, la situazione pandemica, “ormai alle spalle”, non potendo essere presa a “pretesto per aumentare il proprio fabbisogno e sfuggire, come sinora, all’obbligo alimentare”. L’UE si è rimesso al giudizio di questa Camera su questo punto.
3.1 Sebbene le spese locative relative all’abitazione comune di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, debbano essere di regola ripartite a metà tra i con-cubini (DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 26 ad art. 93 LEF), ciò è ammissibile soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle spese locative. Quando invece i redditi del convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle spese comuni, la quota dell’escusso dev’essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l’importo delle spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente, le spese di locazione computabili nel minimo di esistenza dell’escusso variano tra la metà del canone locatizio effettivo (purché esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della CEF 15.2017.94 del 28 febbraio 2018, RtiD 2018 II 841-2 n. 49c, consid. 3.2).
3.2 Nel caso concreto, in occasione del suo interrogatorio il debitore ha affermato che la convivente, una fisioterapista indipendente, non è in grado di pagare la sua parte di pigione a causa della pandemia, che le consente di lavorare solo saltuariamente.
3.2.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in merito ai propri redditi e beni – tra cui rientra la sua pretesa contro il concubino relativa all’assunzione delle metà delle spese di locazione – e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in ultimo luogo, della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
3.2.2 Nella fattispecie, si conviene con la ricorrente che nel febbraio del 2022 la pandemia era, se non “alle spalle”, nondimeno molto meno penalizzante siccome tutte le restrizioni sono state levate proprio all’inizio di quel mese (www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/tabelle-aenderungen-massnahmen.pdf.download.pdf/Modifiche_provvedimenti.pdf). Vista la dubbia attendibilità della spiegazione data dall’escusso, l’UE avrebbe dovuto esigere da lui la produzione di un’attestazione scritta della convivente in merito ai redditi da lei percepiti durante gli ultimi mesi oppure sentirla in merito in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF. Il ricorso va quindi accolto su questo punto, il verbale (e non il decreto) di sequestro annullato e l’incarto rinviato all’UE perché proceda ad accertare i redditi di __________ e a determinare se e in quale misura può essere chiamata a partecipare ai costi dell’abitazione, fermo restando che se nessun contributo potesse essere richiesto da lei, l’UE stabilirà il costo conforme all’uso locale per un alloggio adeguato per una persona sola nei pressi di __________, ove il debitore vive, che computerà nel suo minimo esistenziale. Allestirà poi un nuovo verbale di sequestro in base ai nuovi accertamenti.
4. La ricorrente chiede anche lo stralcio del supplemento per spese di locazione del magazzino, di fr. 300.–, perché il debitore non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo e, in ogni caso, la spesa è sproporzionata, se paragonata al reddito di fr. 500.– ch’egli consegue esercitando la sua attività lucrativa indipendente. L’UE la ritiene nondimeno giustificata, perché permette a PI 1 di aumentare il proprio reddito.
4.1 Secondo la giurisprudenza (DTF 112 III 20 consid. 2/b) e la dottrina (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 163 ad art. 93 LEF), il reddito di un indipendente può essere pignorato o sequestrato solo dopo detrazione delle spese necessarie per conseguirlo. In particolare le spese di affitto di un locale commerciale indispensabile all’attività professionale dell’escusso, qualora essa sia razionale e concorrenziale, sono da considerare necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF (DTF 112 III 22 consid. 4; sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006 consid. 3/d). Quand’anche la Tabella, che comunque non è esaustiva (cfr. n. VI), non annoveri esplicitamente tale costo tra le spese indispensabili connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere (n. II/4), essa va ammessa, poiché l’escutente stesso ha ovviamente anche interesse a che l’escusso possa disporre dei mezzi indispensabili ad esercitare un’attività lucrativa, quando con quest’ultima egli consegue un reddito superiore alle spese professionali avute. Alle surriferite condizioni, le spese per locali professionali sono di conseguenza da considerare come costi da aggiungere al minimo di esistenza dell’escusso.
4.2 Nel caso in esame, è vero che PI 1 ha allegato come pezze giustificative solo il contratto di locazione del magazzino e tre fatture da lui firmate a nome della __________. Risulta però da tali fatture, come pure da un controllo della ditta su Internet (fatto notorio), che sotto tale ditta il debitore, a titolo indipendente, si occupa di traslochi e più in generale di trasporti, nonché della vendita di oggetti d’arredamento, da lui realizzati in resina epossidica. Ora, è indubbio che per svolgere tali attività l’uso di un magazzino (o comunque di un locale commerciale) è indispensabile. Essa appare d’altronde razionale, siccome l’UE ha computato al riguardo un reddito di fr. 500.– mensili, mentre le spese di locazione ascendono a fr. 300.–, lasciando un utile di fr. 200.–. La ricorrente non sostiene né dimostra per avventura che nella zona di __________ (in cui il magazzino si trova) siano disponibili analoghi enti di almeno 100 m2 (come quello in questione) a un costo inferiore a fr. 300.– al mese. Ne consegue che su questo punto il provvedimento impugnato non presta il fianco a critiche e il ricorso va respinto.
5. Per finire, RI 1 chiede la decurtazione delle spese per l’esercizio del diritto di visita, sostenendo, d’un canto, che PI 1 non le ha documentate, d’altro canto, ch’egli, comunque sia, non esercita realmente tale diritto. L’UE ha aderito alla censura alla luce della documentazione agli atti.
5.1 Orbene, si cercherebbe invano nell’incarto la prova che il debitore spende veramente fr. 150.– al mese per andare a trovare il figlio a __________, per tacere del fatto che non è chiaro se vi si rechi in auto o in treno (mezzi che verosimilmente comportano costi diversi). Ricordato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93), l’UE non poteva computare tale spesa che l’escusso, debitamente invitato nella convocazione dell’8 febbraio 2022 a produrre “ogni altro documento attestante la sua situazione”, non aveva dimostrato.
5.2 Il ricorso va pertanto accolto anche su questo punto e il supplemento di fr. 150.– per l’esercizio del diritto di visita stralciato dal minimo esistenziale di PI 1.
6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di sequestro è annullato e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché proceda a quanto indicato nel considerando 3.2.2 e stralci il supplemento di fr. 150.– per l’esercizio del diritto di visita (in conformità del considerando 5).
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– avv. PA 1, __________, __________; – PI 1, __________, __________.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.