Incarto n.
15.2022.26

Lugano

16 marzo 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 febbraio 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento delle rendite percepite dal ricorrente, emessa il 4 febbraio 2022 nell’esecu­­zione n. __________39 promossa nei confronti di lui dalla

 

 

PI 1,

(rappresentata dall’RA 1, )

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________39 emesso il 19 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­­casso di un attestato di carenza di beni di fr. 4'581.10 rilasciato dall’UE il 2 dicembre 2019 per un credito di regresso in seguito al risarcimento di un danno.

 

                                  B.   Dando seguito alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, cui l’escusso non ha interposto opposizione, il 13 ottobre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento e il 4 febbraio 2022 ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Prestazione complementare

fr.

    2'529.00

           

Rendita AI

fr.

    1'645.00

 

Cassa pensione (invalidità)

fr.

       290.00

 

(Rendita AI per la figlia

fr.

        73.00)

           

Totale

fr.

    4'464.00

senza la quota della figlia A__________

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

 

Supplemento figlio

fr.                                

       400.00

 

Affitto

fr.

    1'350.00

affitto e posteggio

Conguaglio riscaldamento

fr.

        30.00

 

Partecipazione spese mediche per tutta la famiglia

fr.                                

       100.00

 

Spese per trasferte per visite mediche

fr.

       100.00

 

Totale

fr.

    3'680.00

 

 

                                         Tolto il “contributo” della figlia di fr. 24.33 (pari a un terzo della sua rendita per figli d’invalido di fr. 73.–), l’UE ha quindi stabilito il minimo esistenziale dell’escusso e della sua famiglia in fr. 3'655.67, integralmente coperto dai redditi di fr. 4'537.–, ma ha pignorato solo la rendita d’invalidità del secondo pilastro versata dalla Cassa pensione __________, di fr. 290.– mensili, tenuto conto dell’impi­­gnorabilità delle rendite del primo pilastro (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF).

 

                                  C.   Con ricorso del 13 febbraio 2022, RI 1 chiede l’annullamen­­to del pignoramento affermando che il calcolo dell’UE "non corrisponde alle spese effettive necessarie per il sostentamento della [su]a famiglia".

 

                                  D.   Con osservazioni del 1° marzo 2022, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso. L’escutente non si è determinata entro il termine assegnatole.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 febbraio 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                         Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’in­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

 

                                   3.   Il ricorrente si duole che il calcolo effettuato dall’UE non tiene con-to delle spese effettive necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Egli non menziona tuttavia le spese indispensabili, giusta l’art. 93 LEF, che l’UE non avrebbe computato né produce alcun giustificativo di pagamento, ricordato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021 consid. 4). Insufficientemente motivato, il ricorso è al riguardo irricevibile.

 

                                   4.   Il ricorrente allega inoltre che i calcoli delle rendite da lui percepite sono effettuati da enti preposti a tale compito, che gli garantiscono il minimo necessario per vivere e mantenere la sua famiglia. Ne deduce di non avere altre entrate “extra” pignorabili.

 

                                4.1   Egli misconosce però che l’organo preposto per stabilire il suo minimo esistenziale in un’esecuzione per debiti è l’ufficio d’esecu­­zione (art. 93 LEF) e non gli organi delle assicurazioni sociali. Solo le rendite del primo pilastro sono impignorabili ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, mentre quelle del secondo e terzo pilastro sono limitatamente pignorabili per la quota eccedente il minimo esisten-ziale dell’escusso (art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2016.57 del 28 luglio 2016 consid. 3.2/a; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 148 ad art. 92 e n. 48 ad art. 93 LEF).

 

                                4.2   Nel caso in esame, l’UE risulta aver correttamente calcolato il minimo esistenziale del ricorrente e della sua famiglia in base ai documenti da lui prodotti e conformemente all’apposita Tabella (sopra consid. 2), se non per quanto riguarda la rendita per figli d’in­­valido, di cui solo un terzo è stato dedotto dal minimo esistenziale complessivo dell’escusso, in base a una giurisprudenza superata della Camera, secondo cui la prescrizione della cifra IV/2 della Tabella si applica anche per analogia agli alimenti e alle rendite d’invalidità della cassa pensione per i figli minorenni (sentenze della CEF 15.1996.166 del 5 giugno 1997, Rep. 1997, 243 seg., consid. 3/b, e 15.2002.142 del 30 ottobre 2002 consid. 3.2). La deduzione della cifra IV/2 si fonda però sull’art. 323 cpv. 2 CC, per cui il figlio minorenne che vive con i genitori e consegue un reddito da lavoro deve versare loro un contributo “adeguato” per il proprio mantenimento, stabilito dalla giurisprudenza di regola appunto in un terzo del suo guadagno (Papaux van Delden in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 323 CC). Tale incentivo al lavoro del figlio non vale ovviamente per gli alimenti e rendite che gli spettano, sui quali non ha alcun influsso. Questi introiti vanno pertanto dedotti interamente (e non per un solo terzo), non però dal minimo esistenziale globale, ma al massimo a concorrenza delle somme computate per il mantenimento del figlio, quali il supplemento di base, i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria del figlio, le spese mediche e per l’istruzione del figlio, ecc. (sentenze del Tribunale federale 5A_661/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 4.2 e 7B.35/2005 del 24 marzo 2005 consid. 4.2, e della CEF 15.2005.120 del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 771 seg. n. 56c e BlSchK 2007, 193, consid. 5.3-5.4, e 15.2021.63 del 14 gennaio 2022 consid. 2.3; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24b i.f. e 35 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 58 e 103 ad art. 93); se sussiste un saldo importante, va computato come contributo equo alle spese esistenziali dell’e­conomia domestica (cfr. art. 319 cpv. 1 CC; Vonder Mühll, op. cit., n. 35 ad art. 93; Ochsner, op. cit., n. 103 e 104 ad art. 93).

 

                                         L’imprecisione dell’UE non ha però alcuna incidenza pratica nel caso in esame siccome le rendite AI e complementari sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF).

 

                                4.3   A scanso di equivoci è invece corretto il computo della rendita AI completiva per figli nei redditi dell’escusso, nella misura in cui è versata a lui (sentenza della CEF 15.2019.39 del 2 ottobre 2019 consid. 6.1, massimata in RtiD 2020 I 716 n. 46c; vale anche per gli assegni famigliari: sentenza della CEF 15.2018.46 del 18 giugno 2019 consid. 4.4).

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.