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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul “reclamo art. 17 LEF art. 319-320 CPC” presentato il 28 febbraio 2022 da
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RI 2, __________
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del solo RI 1 dal
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Comune PI 1, __________ (rappresentato da RA 2, __________)
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 gennaio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 4'879.65 oltre a interessi e spese a titolo di rimborso delle spese della perizia psichiatrica ordinata dall’Autorità regionale di protezione (ARP) n. 9 al suo riguardo, che il Comune aveva anticipato;
che il curatore di rappresentanza di RI 1, avv. RA 1, ha interposto opposizione cautelativa al precetto esecutivo, in attesa della decisione del Tribunale federale sul ricorso interposto da RI 1 e dalla moglie RI 2 contro la sentenza con cui la Camera di protezione aveva confermato la decisione dell’ARP n. 9 di porre a carico di RI 1 i costi generati dal suo ricovero coatto a scopo di perizia e la mercede dei suoi curatori di rappresentanza;
che il ricorso appena citato essendo stato dichiarato inammissibile con sentenza del 26 maggio 2021 (inc. 5A_1018/2020), il 14 gennaio 2022 il suo curatore avv. RA 1 ha ritirato l’opposizione cautelativa interposta al precetto esecutivo;
che a domanda dell’escutente, il 17 febbraio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 24 aprile 2022, poi rinviato al 3 maggio 2022 con nuovo avviso del 22 febbraio;
che con “reclamo art. 17 LEF art. 319-320 CPC” del 28 febbraio 2022, RI 1 e RI 2 chiedono di annullare il pignoramento, in subordine di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale fino all’accertamento degli abusi procedurali commessi dal Comune PI 1 e la società RA 2”, di verificare se la pretesa creditizia del Comune è “lecita e legittimata da atto normativo comunale e sia ancora escutibile ed esigibile”, d’infliggere multe disciplinari al curatore del marito, a RA 2 e all’UE, di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenienza e rimborso di spese redazionali, e di addossare le spese al Cantone;
che la Camera ha già avuto modo di ricordare a reiterate riprese che i ricorsi presentati da RI 2 contro provvedimenti rivolti esclusivamente contro il marito – come nella fattispecie l’avviso di pignoramento impugnato – sono manifestamente irricevibili (ad esempio sentenze 15.2021.66 del 28 giugno 2021 e 15.2021.9 del 30 giugno 2021);
che la Camera ha d’altronde rammentato ripetutamente che RI 1 non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (già citata 15.2021.66 del 28 giugno 2021, con riferimento alle sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che in casi analoghi a quello in esame, la Camera ha pure considerato il ricorso manifestamente abusivo nella misura in cui i ricorrenti continuano a riproporre le stesse censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza (per esempio sentenze 15.2021.66 già citata, 15.2020.16 del 24 marzo 2020 o 15.2019.38 del 10 settembre 2019), specie perché la maggior parte delle domande esulano dalla competenza della Camera quale autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF (nella fattispecie è il caso delle domande da n. 2-7);
che sia RI 1 (sentenze 14.2019.79+80 del 1° ottobre 2019, dispositivi n. 3, 14.2020.186 del 28 giugno 2021, ultimo considerando, 15.2020.87 del 30 aprile 2021 dispositivo n. 2, 15.2020.104 del 28 giugno 2021 dispositivi n. 2, 15.2021.9 del 30 giugno 2021 dispositivi n. 2 e 15.2021.66 del 28 giugno 2021, penultimo considerando) sia RI 2 (sentenze 15.2021.9 del 30 giugno 2021, dispositivo n. 1 e 15.2021.66 pag. 2) sono stati avvertiti che eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente querulomane o altrimenti abusivo sarebbero stati restituiti al mittente o ai mittenti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e già citata CEF 15.2021.9 del 30 giugno 2021, dispositivo n. 1 e 2);
che in conformità a tali avvertenze sono stati restituiti ai mittenti i ricorsi 17 gennaio 2022 (scritto 31 gennaio), 31 gennaio e 1° febbraio 2022 (scritto del 2 febbraio) e 9 febbraio 2022 (scritto 11 febbraio);
che il ricorso in esame presenta però un’argomentazione nuova, che rientra nella competenza della Camera, laddove i coniugi RI 1 allegano di vivere in comunione di beni, sicché il precetto esecutivo avrebbe dovuto a loro dire essere notificato anche alla moglie in virtù dell’art. 68a cpv. 1 LEF (ricorso a pag. 12 in alto);
che ricordato come, in seguito alla soppressione del registro dei regimi matrimoniali, non sia più possibile verificare direttamente il regime matrimoniale adottato dalle parti, mediante ordinanza del 9 marzo 2022 il presidente della Camera ha impartito a RI 2 un termine di dieci giorni per produrre la convenzione matrimoniale con cui i coniugi hanno adottato il regime della comunione dei beni, avvertendola che in caso d’inosservanza del termine, si sarebbe ritenuto che i ricorrenti sono sottoposti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti;
che pur qualificando tale richiesta come “un atto d’imperio, abuso procedurale e violazione delle garanzie costituzionali”, RI 2 ha prodotto due pagine del libretto di famiglia;
che tale documento non indica che i coniugi abbiano adottato il regime della comunione dei beni;
che tale regime presuppone la firma da parte dei coniugi di una convenzione matrimoniale redatta nella forma dell’atto pubblico (art. 184 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3a ed. 2017 n. 1449);
che in quanto i coniugi non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario della separazione dei beni, sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti (art. 181 CC);
che in mancanza di prova che i coniugi RI 1 si siano sottoposti al regime della comunione dei beni, l’art. 68a cpv. 1 LEF risulta inapplicabile, sicché il precetto esecutivo a ragione non è stato notificato anche a RI 2;
che lo scritto pressoché incomprensibile inoltrato spontaneamente da RI 1 il 18 marzo 2022 non permette di giungere a un’altra conclusione, anche perché si fonda in gran parte sul Regolamento sul registro dei beni matrimoniali (RS 211.214.51), il quale è stato abrogato il 1° gennaio 2008 dall’Ordinanza concernente l’aggiornamento formale del diritto federale del 22 agosto 2007 (RU 2007 4478 ad n. 20);
che la pretesa legittimazione di RI 2 a rappresentare il marito nella presente procedura non può neppure fondarsi sull’art. 17 LEF, come sostenuto nel ricorso, il ricorrente dovendo giustificare un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii) onde preservarsi da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1), ciò che non le permette di far valere l’interesse altrui (ossia del marito) invocando una possibile lesione indiretta dei propri interessi (in tal senso: sentenza della CEF 15.2019.27 del 4 ottobre 2019 consid. 3);
che, contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, RI 1 non è più legittimato a designarsi autonomamente un rappresentante convenzionale in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF, neppure nella persona della moglie, e men che meno in una procedura di ricorso all’autorità di vigilanza, in cui vige il monopolio dei rappresentanti legali (in particolare i curatori), degli avvocati e fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016), giacché l’esercizio dei suoi diritti civili in ambito giudiziario è stato limitato con l’istituzione di una curatela di rappresentanza in suo favore (cfr. sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020, RtiD 2020 II 935 n. 39c, consid. 1.3.2);
che gli art. 250 cpv. 2, 399 cpv. 2 e 450 cpv. 2 CC citati dai ricorrenti trovano applicazione solo nel rispettivo ambito (diritto matrimoniale il primo e diritto di protezione degli adulti i due ultimi), ma non nella procedura di esecuzione per debiti;
che il Comune di PI 1 ha promosso l’esecuzione unicamente contro RI 1 e non contro la moglie – anche perché il debito è un debito personale di lui che non verte su bisogni correnti della famiglia –, sicché RI 2 non può legittimarsi, come tenta di fare, sulla scorta dell’art. 166 cpv. 3 CC, non essendo stata direttamente toccata dall’esecuzione avviata contro il marito;
che il ricorso è pertanto inammissibile, per quanto attiene sia a RI 2, che non ha dimostrato alcun interesse proprio degno di protezione all’impugnazione, sia a RI 1, che ha ricorso senza il consenso del proprio curatore;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
Egli è avvertito che futuri suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
2. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
Ella è avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.