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Incarto n. |
Lugano 20 giugno 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Bertoni |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 marzo 2022 della
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 1° marzo 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
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Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona
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ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro del 31 agosto 2016 la RI 1 ha assunto alle sue dipendenze PI 2. Il 6 dicembre 2017 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto la petizione di PI 2 obbligando la RI 1 a versargli fr. 7'562.50 lordi di salari arretrati, oltre a fr. 320.– di ripetibili. Il ricorso interposto dalla RI 1 contro questa decisione è stato respinto nella misura della sua ammissibilità con sentenza del 14 maggio 2019 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (inc. 16.2018.1).
B. Dopo una comunicazione preventiva del 6 febbraio 2020, il 13 apri-le 2021 la Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione (qui di seguito: “Cassa disoccupazione” o “Cassa”) ha chiesto alla RI 1 di rifonderle fr. 8'061.30 per le indennità d’insolvenza e contributi sociali del datore di lavoro versati a PI 2 a seguito del manifesto indebitamento della datrice di lavoro, con riferimento all’art. 54 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0), secondo cui con il pagamento dell’indennità, le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa nella misura dell’indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla stessa, compreso il privilegio legale nel fallimento. Il 19 aprile 2021 la RI 1 ha risposto che non riconosceva la pretesa di PI 2, asserendo che non aveva mai lavorato per lei. Con lettera del 10 maggio 2021 la Cassa di disoccupazione ha ribadito, invano, la sua richiesta.
C. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 luglio 2021 dalla Cassa di disoccupazione contro la RI 1 volta all’incasso di fr. 8'061.30 per “Indennità per insolvenza art. 51ss LADI come da conteggio del 13 aprile 2021”, il 1° marzo 2022 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo, le ha notificato la comminatoria di fallimento dopo aver annullato l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato per errore il 21 febbraio 2022, accogliendo la segnalazione dell’escutente secondo cui l’escussa è soggetta all’esecuzione in via di fallimento, siccome il credito posto in esecuzione verte su pretese salariali di diritto privato.
D. Con ricorso inoltrato il 9 marzo 2022, la RI 1 postula l’annullamento della comminatoria di fallimento.
E. Nelle osservazioni dell’11 aprile 2022 la Cassa di disoccupazione conclude per la reiezione del ricorso, mentre nelle sue del 13 aprile 2022 l’UE si rimette al giudizio della Camera pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. La scelta tra la via dell’esecuzione e quella del fallimento (art. 38 cpv. 3, 39 e 43 LEF) persegue un interesse pubblico, sicché una scelta errata costituisce un caso di nullità (DTF 120 III 106 consid. 1, 101 III 20 consid. 1), che dev’essere rilevato d’ufficio dall’autorità di vigilanza anche in assenza di contestazione (art. 22 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, è corretta la decisione dell’UE di cambiare il modo di prosecuzione dell’esecuzione, provvedendo ad annullare l’attestato di carenza di beni e a notificare la comminatoria di fallimento impugnata. L’esclusione della via del fallimento prescritta dall’art. 43 n. 1 LEF è infatti subordinata all’esistenza di due requisiti cumulativi: il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico e il creditore dev’essere un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2022.21 del 28 febbraio 2022 consid. 2 e 15.2014. 134 del 3 dicembre 2014 pag. 2 e i rinvii). Nel caso concreto, la Cassa di disoccupazione è sì un creditore di diritto pubblico, ma la pretesa di cui si avvale è di diritto privato, trattandosi del credito di salario di PI 2 contro l’escussa, acquistato dalla Cassa per surrogazione legale (art. 54 cpv. 1 LADI).
3. Nel ricorso, la RI 1 fa valere che, come già segnalato alla Cassa di disoccupazione con lo scritto del 19 aprile 2021 (doc. 6), PI 2 ha “ritirato la procedura di fallimento iniziata prima di inoltrare la richiesta alla cassa”, ciò che lo priverebbe della facoltà di rivolgersi alla Cassa di disoccupazione per farsi indennizzare gli arretrati salariali.
3.1 Così argomentando, la ricorrente contesta il credito posto in esecuzione, lasciando intendere che la Cassa non avrebbe dovuto versare a PI 2 le indennità di cui chiede ora la rifusione e non sarebbe quindi stata validamente surrogata nelle pretese salariali di lui. Sennonché si tratta di una censura di merito ch’essa avrebbe dovuto far valere interponendo opposizione al precetto esecutivo, di modo che fosse se del caso stata decisa dal giudice competente. In sede di continuazione dell’esecuzione, la doglianza è invece irricevibile (sopra consid. 1).
3.2 Per mera abbondanza, va d’altronde ricordato, come evidenziato dalla Cassa di disoccupazione nella sua lettera del 10 maggio 2021 (doc. 7), che i lavoratori hanno diritto all’indennità per insolvenza anche se il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito al suo manifesto indebitamento nessun creditore è disposto ad anticipare le spese (art. 51 cpv. 1 lett. b LADI; sul tema si veda la sentenza del Tribunale federale 8C_469/2015 del 26 febbraio 2016 consid. 4 e 5).
4. La RI 1 indica inoltre nel ricorso di contestare “come sempre” la pretesa di PI 2, “frutto di menzogne e falsità”. Se non che quanto censurato dalla ricorrente riguarda ancora una volta una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Anche su questo punto il ricorso è inammissibile (sopra consid. 1 e 3.1).
Va del resto osservato che la pretesa posta in esecuzione è stata accertata dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, che ha condannato la RI 1 a pagare fr. 7'562.50 lordi a PI 2, con sentenza del 6 dicembre 2017 passata in giudicato (sopra ad A). Avesse anche la ricorrente interposto opposizione all’esecuzione della Cassa, quest’ultima avrebbe potuto farla rigettare in via definitiva sulla scorta della sentenza appena citata in virtù dell’art. 80 LEF, dal momento che la ricorrente non invoca alcuna delle eccezioni enumerate all’art. 81 LEF.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.