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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 marzo 2022 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa l’8 marzo 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 1 promosse nei confronti della ricorrente dalle società
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PI 1 (es.n. __________, n. __________ e n. __________) PI 2 (es. n. __________) PI 3 (es. n. __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 6'364.60 oltre a interessi e spese, l’8 marzo 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitrice |
__________ |
fr. |
2'850.00 |
51.62% [collaboratrice a ore] |
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Coniuge |
Cassa cant. disoccupazione |
fr. |
2'671.00 |
48.38% [disoccupato] |
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Figlio |
Padre di __________ |
fr. |
800.00 |
[alimenti] |
Minimo d’esistenza
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Comune |
Minimo base |
fr. |
1'700.00 |
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Comune |
Affitto |
fr. |
1'900.00 |
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Debitrice |
Pasti consumati fuori domicilio |
fr. |
211.00 |
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Debitrice |
Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto pubblico |
fr. |
74.00 |
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Coniuge |
Ricerca d’impiego |
fr. |
100.00 |
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Totale |
fr. |
3'985.00 |
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L’UE ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________, dall’8 marzo 2022, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'057.10 (51.62% di fr. 3'985.–), indicativamente di fr. 792.90 (fr. 2'850.– ./. fr. 2'057.10).
B. Con ricorso del 14 marzo 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio reddito chiedendo una rivalutazione più approfondita della sua situazione.
C. Con osservazioni del 23 marzo 2022 l’UE ritiene che nessun errore possa essergli rimproverato e propone di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori a norma dell’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano red-diti, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. La ricorrente si duole che la decisione impugnata presenta diversi punti non chiari né congrui alla sua situazione finanziaria e famigliare, e ciò poiché le informazioni – in particolare quelle relative ai redditi e alle spese fisse – non sarebbero state “del tutto approfondite”. Asserisce di avere varie spese fisse di cui non può interrompere il pagamento, come “debiti leasing e tante altre”, che però non sono state elencate nel calcolo del minimo d’esistenza. Teme quindi che col pignoramento del reddito la sua condizione economica andrà a peggiorare, considerato che ha un figlio maggiorenne ancora agli studi e il marito disoccupato.
3.1 A parte il fatto che la ricorrente non ha specificato quali informazioni relative ai redditi non sarebbero state approfondite dall’UE, essa neppure ha precisato le “diverse” spese fisse che allega di dover sostenere e che a suo dire andrebbero prese in considerazione per la rivalutazione della decisione impugnata. Ciò vale anche per i “debiti leasing”, di cui non indica l’oggetto, l’importo né la necessità giusta l’art. 93 LEF. Insufficientemente motivata, la censura risulta così inammissibile, per tacere del fatto che nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4), prove che la ricorrente non ha prodotto come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR).
3.2 In sé il pignoramento non è poi suscettibile di peggiorare la condizione economica dell’escussa, dal momento che gli importi pignorati andranno a estinguere debiti esistenti suoi.
3.2.1 Vero è che l’UE non ha computato supplementi a favore del figlio agli studi, ma non ha neppure aggiunto ai redditi della ricorrente gli alimenti di fr. 800.– mensili che il figlio riceve dal padre, sicché perlomeno il supplemento di fr. 600.– previsto dalla Tabella per il mantenimento dei figli di più di 10 anni (n. I/4) risulta coperta dagli alimenti, mentre la ricorrente non ha allegato né dimostrato di assumere altre spese del figlio da ritenere indispensabili secondo l’art. 93 LEF. Il provvedimento impugnato resiste quindi alla critica.
3.2.2 Della disoccupazione del marito dell’escussa l’UE ha d’altronde tenuto conto computando nei redditi della famiglia solo l’indennità ch’egli percepisce effettivamente dalla Cassa cantonale contro la disoccupazione in conformità dell’art. 93 cpv. 1 LEF, che garantisce il minimo vitale del debitore “e della sua famiglia” (sopra consid. 2), e del principio di solidarietà coniugale dell’art. 163 CC, in virtù del quale i coniugi provvedono in comune, ciascun nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021 consid. 4.1). Anche su questo punto il ricorso manca di consistenza.
4. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.