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Incarto n. |
Lugano 22 agosto 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso interposto il 17 marzo 2022 da
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RI 1, DE-__________ RI 2, DE-__________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro l’inventario nel fallimento eretto il 4 marzo 2022 nella liquidazione del fallimento aperto nei confronti dell’
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Eredità giacente fu PI 1, __________
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che riguarda anche gli altri creditori:
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__________, __________ Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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ritenuto
in fatto: A. Il 26 novembre 2020, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha decretato la liquidazione in via di fallimento dell’eredità giacente fu PI 1
B. Il 4 giugno 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la graduatoria, in cui ha in particolare iscritto la pretesa di RI 1 e RI 2 per fr. 286'908.70 in terza classe. Ha pure depositato l’inventario, in cui è menzionato come unico attivo il saldo del conto del defunto presso la banca __________, di fr. 16'261.79.
C. Con scritto del 25 agosto 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’UF, premesso che, dalla documentazione da loro fornita con l’insinuazione di credito del 25 gennaio 2021, si evincerebbe che il defunto PI 1 avrebbe impiegato la somma di fr. 250'000.– riconosciuta loro il 27 dicembre 2012 (oggetto dell’insinuazione) per acquistare due appartamenti nel sud della Francia (nel complesso residenziale “__________”, in __________), di adottare tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze per accertare i beni di pertinenza del defunto situati all’estero, ricercandoli con maggiore intensità, se necessario in via rogatoria, e richiedendo maggiori informazioni e documentazione ai suoi eredi.
D. Con risposta del 4 marzo 2022, l’UF ha comunicato che le sue ricerche, esperite con l’assunzione d’informazioni presso la moglie del defunto e l’Ufficiale circondariale di tassazione avevano dato esito negativo, motivo per cui l’inventario, passato in giudicato, non era stato modificato. Ha inoltre precisato che ricerche all’estero gli erano precluse.
E. Con ricorso del 17 marzo 2022, RI 1 e RI 2 postulano in via principale, previo conferimento dell’effetto sospensivo, il completamento dell’inventario “ai sensi del punto 9 del presente ricorso” (ovvero inserendovi i fondi come menzionati nella loro insinuazione di credito), e in via subordinata il rinvio della causa all’UF affinché provveda a completare la procedura sulla base dei considerandi disposti dalla Camera, protestate tasse, spese e ripetibili per ambedue le conclusioni.
F. Con ordinanza del 28 marzo 2022, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo.
G. Con osservazioni del 6 maggio 2022, pur ritenendo irricevibile quantomeno la richiesta ricorsuale formulata in via principale, l’UF si è rimesso al giudizio della Camera.
Gli altri interessati sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio dei fallimenti dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
1.1 Come tutti i provvedimenti dell’ufficio dei fallimenti, l’inventario può essere impugnato con un ricorso all’autorità di vigilanza. In procedura ordinaria, il fallito deve ricorrere in linea di massima entro dieci giorni dalla sua consultazione (art. 228 LEF e 29 segg. RUF) e in procedura sommaria entro dieci giorni dal deposito dell’inventario (unitamente alla graduatoria) (art. 32 cpv. 2 RUF; sentenza del Tribunale federale 5A_543/2011 del 14 novembre 2011 consid. 2.1; Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 33 ad art. 221 LEF). Per i creditori il termine decorre dalla prima assemblea in procedura ordinaria per i fatti noti a quel momento e dal deposito dell’inventario in procedura sommaria (già citata 5A_ 543/2011 consid. 2.1; Lustenberger/ Schenker, op. cit., n. 33a ad art. 221). Di principio, i creditori possono ricorrere solo contro la rinuncia o l’omissione da parte dell’amministrazione del fallimento d’inventariare un attivo (DTF 114 III 22 consid. 5/b; 104 III 24 consid. 1), non contro la decisione di ammettere un bene all’inventario (sentenze del Tribunale federale 5A_517/2012 del 24 agosto 2012 consid. 4.1.2 e 5A_53/2013 del 17 maggio 2013 consid. 4.3; Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 33b ad art. 221). L’inventario è infatti una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa, l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare, potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF 114 III 22 consid. 5/b). La violazione delle regole di erezione dell’inventario non ne determina la nullità giusta l’art. 22 LEF (già citata 5A_543/2011 consid. 2; Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 34b ad art. 221).
1.2 Nella misura in cui i ricorrenti chiedono, in via principale, di completare l’inventario inserendovi i due fondi siti nel sud della Francia, il ricorso risulta manifestamente tardivo, siccome l’inventario è stato depositato già il 4 giugno 2021. Pubblicato sul Foglio uffi-ciale di commercio (con il n. __________), il deposito è presunto comunicato (e quindi) noto a chiunque (cfr. art. 35 LEF; Nordmann/Oneyser in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5a ad art. 35 LEF), anche ai ricorrenti.
1.3 È altresì tardivo lo scritto del 25 agosto 2021 (doc. K accluso al ricorso). Quanto alla risposta 4 marzo 2022 dell’UE (doc. B), trattandosi di una conferma della decisione di non inventariare i due fondi, negativamente documentata nell’inventario, non è un provvedimento impugnabile e non fa pertanto decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2014.133 del 2 dicembre 2014 consid. 1).
2. Contrariamente a quanto allegano i ricorrenti senza motivazione, l’inventario non è (più) un documento “in divenire” dopo il suo deposito, il quale sarebbe superfluo se stesse la tesi dei ricorrenti.
2.1 Vero è, tuttavia, che anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano noti al momento del deposito (sentenza della CEF 15.2022.46 del 25 aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero valore o appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze successivamente venute a conoscenza dell’amministrazione e dei creditori.
2.2 In misura più ampia, si deve inoltre ammettere, per coerenza, l’inventariazione di un attivo dopo il deposito dell’inventario se esso è da considerare nuovo giusta l’art. 269 LEF (o secondo la giurisprudenza relativa alla riapertura del fallimento chiuso per mancanza di attivo in caso di scoperta di beni nuovi, v. sentenza della CEF 14.2022.19 del 16 agosto 2022 consid. 2), poiché non avrebbe senso obbligare il creditore che chiede l’inserimento di un nuovo attivo nell’inventario ad aspettare la chiusura del fallimento per chiederne la riapertura o la realizzazione di quell’attivo secondo l’art. 269 LEF.
Da questo punto di vista, è nuovo l’attivo che non era noto o non avrebbe dovuto essere noto all’amministrazione del fallimento e alla maggioranza dei creditori fino alla chiusura del fallimento (cfr. DTF 116 III 98 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_ 525/2010 del 31 agosto 2010, consid. 2; Staehelin/Stojiljković in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 269 LEF), o di cui – trattandosi di una pretesa – non tutti i fatti costituitivi essenziali erano conosciuti oppure che appariva fino a quel mo-mento senza valore (già citata 14.2022.19, consid. 2, con un rinvio a Franco Lorandi, Wiedereröffnung des Konkurses, AJP/PJA 2018, pag. 60 ad IV/D/1/a).
2.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti era nota l’esistenza di ambedue i fondi già prima del deposito dell’inventario (e della graduatoria), dal momento che l’hanno segnalata nell’insinuazione del loro credito (doc. D). Constatandone la mancata indicazione nell’inventario, essi l’avrebbero pertanto dovuto impugnare formulando le richieste inoltrate più di otto mesi dopo con il ricorso in esame. L’allegazione dei ricorrenti relativa ai fondi era inoltre nota anche all’UF – attraverso la citata insinuazione – e allo Stato del Cantone Ticino, che, malgrado la curiosa richiesta dei ricorrenti volta all’accertamento dell’esistenza e del valore di detti fondi contenuta nel reclamo contro la decisione di tassazione del 2020 (doc. I), ha confermato con decisione del 27 ottobre 2021 che i contribuenti (il defunto e la moglie) non possiedono alcun bene all’estero (doc. J). Dato che due dei tre creditori iscritti in graduatoria (doc. E) conoscono i pretesi attivi che l’UF non ha inventariato, non sarebbero dati i presupposti per una loro realizzazione giusta l’art. 269 LEF e – di conseguenza – neppure per una loro inventariazione dopo il deposito dell’inventario (cfr. sopra consid. 2.2).
3. I ricorrenti chiedono in via subordinata il rinvio della causa all’UF affinché provveda a completare la procedura sulla base dei considerandi disposti dalla Camera. Posto che l’inventario è definitivo per quanto attiene (anche) alle particelle in discussione, la richiesta risulta senza interesse. Ad ogni modo, l’UF ha eseguito gli accertamenti in suo potere (interpello della moglie e della figlia del defunto, così come dell’autorità fiscale), mentre verifiche in loco (in Francia) gli sono precluse per il principio della territorialità del fallimento. Semmai sarebbe spettato ai ricorrenti procedervi, non potendosi accontentare di produrre due contratti privati datati (del 1997 e 1999, ultimi due fogli del doc. D) relativi all’acquisto di appartamenti destinati apparentemente a essere rivenduti con condivisione dell’utile tra l’acquirente e il finanziatore.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– __________, __________;
– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.