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Incarto n. |
Lugano 16 agosto 2022 |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di
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RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 23 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1, __________
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ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento aperto il 7 luglio 2016 nei confronti di PI 1, l’8 gennaio 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha formalmente autorizzato RI 1, ammessa in terza classe nel fallimento per un credito di fr. 835'441.20, a far valere per proprio conto e a suo rischio e pericolo, ma in nome della massa, il diritto del fallito di chiedere la divisione della successione fu PI 2, composta oltre a lui dei fratelli __________ e __________, segnalando che la comunione risulta proprietaria dei fondi __________ RFD __________, __________, __________ e __________ RFD __________ e __________ RFP __________. Analoga autorizzazione è stata concessa anche a due altri creditori, l’__________ e il __________.
B. All’udienza di conciliazione del 19 gennaio 2022, indetta nella causa di divisione ereditaria promossa da RI 1 contro i tre fratelli PI 1 e intesa a ottenere il terzo degli averi successori spettante a PI 1, il segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 4, le ha rilasciato l’autorizzazione ad agire in giudizio entro tre mesi
C. A richiesta d’RI 1, il 16 febbraio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro della quota di liquidazione appena menzionata. Quale pretesa della sequestrante il Pretore ha indicato il “credito complessivo ammesso nella graduatoria di fallimento n. __________ in capo al debitore, il quale poggia sulla sentenza 28 dicembre 2009 della Pretura di Lugano (OA.2003.__________), sulla sentenza 13 luglio 2011 del Tribunale d’appello (inc. 11.2010.__________), sulla sentenza 12 luglio 2012 del Tribunale federale (5A___________/2011) nonché sulla sentenza 4 dicembre 2012 della Pretura di Lugano (SO.2012.__________)”, e quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (decisione esecutiva).
D. Con decisione d’irricevibilità del 23 febbraio 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha comunicato a RI 1 di non poter dare seguito alla sua domanda di sequestro in virtù dell’art. 206 LEF, essendo il debitore in stato di fallimento dal 7 luglio 2016.
E. Con ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 chiede l’annullamento della decisione d’irricevibilità e, in via principale, che venga “esteso” il verbale di sequestro alle particelle della comunione ereditaria, oppure, in via subordinata, che gli atti siano ritornati all’UE affinché proceda indilatamente all’allestimento del verbale di sequestro circa le stesse particelle, in ambedue le ipotesi con l’annotazione nel registro fondiario della relativa restrizione della facoltà di disporre, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili.
F. Con osservazioni del 17 marzo 2022 PI 1 si è limitato a concordare con la motivazione del provvedimento impugnato, mentre nelle sue del 18 marzo l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato alla ricorrente il 24 febbraio 2022 (doc. A ac-cluso all’impugnativa), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. In merito alla motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente ritiene irrilevante il fatto che il debitore sia tuttora in stato di fallimento, “poiché trattasi di due procedure distinte e indipendenti”. Sostiene che la propria pretesa, da considerarsi certa dal momento che è stata ammessa nella graduatoria del fallimento, dev’essere salvaguardata “da un’eventuale alienazione da parte della CE fu PI 2, ciò che è possibile solo tramite il sequestro”. Contrariamente all’UE, la ricorrente reputa che il sequestro non debba essere convalidato con un’esecuzione, poiché lo è già stato con l’inoltro della causa di divisione ereditaria.
3. Così argomentando, la ricorrente non si confronta con la motivazione dell’UE, siccome non spiega perché l’art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, non si applicherebbe nella fattispecie. La ricevibilità del ricorso, insufficientemente motivato, appare di conseguenza dubbia.
3.1 Ad ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente in modo apodittico, non si tratta di “due procedure distinte e indipendenti”. La pretesa posta a fondamento del sequestro è infatti il “credito complessivo [d’RI 1] ammesso nella graduatoria di fallimento”. Trattasi quindi proprio di un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento, che la ricorrente vanta contro il fallito. Che sia stato ammesso nella graduatoria non esclude che ricada sotto l’art. 206 cpv. 1 LEF, la cui applicabilità non è vincolata alla sorte del credito nel fallimento. A prescindere dalla sua ricevibilità, il ricorso si avvera pertanto infondato su questo punto.
3.2 L’esito dell’impugnativa non cambia per il fatto che la ricorrente ha ottenuto dall’UF la “cessione” (giusta l’art. 260 LEF) del diritto del fallito di chiedere la divisione della successione del defunto padre. Nella domanda di sequestro ella non ha infatti fatto valere questo diritto, bensì il suo “credito complessivo ammesso nella graduatoria di fallimento”. Sia come sia, il diritto a lei “ceduto” non ha carattere pecuniario: non tende, direttamente, al versamento di una somma di denaro determinata o alla prestazione di una garanzia, ma alla divisione della successione e alla consegna della quota in natura o in denaro (non ancora quantificata) spettante al fallito. In tali circostanze, il diritto in questione non potrebbe giustificare l’ottenimento di un sequestro secondo gli art. 271 segg. LEF (cfr. art. 38 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto ch’esso non è diretto contro il fallito (o perlomeno non solo), bensì contro i suoi coeredi. Onde evitare eventuali alienazioni da parte dei membri della comunione ereditaria, la ricorrente dovrebbe invece far capo a misure cautelari (art. 261 segg. CPC) nella procedura di divisione ereditaria.
3.3 Non si disconosce che in linea di massima l’UE deve eseguire il sequestro così come ordinato dal giudice competente. È tuttavia tenuto a rifiutare di attuare provvedimenti nulli (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della CEF 15.2018. 57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c, consid. 3). Ora, nuove esecuzioni – compresi nuovi sequestri vertenti su beni della massa, come sono in concreto i diritti ereditari del fallito (Wohlfart/ Meyer Honegger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 11 e 16 ad art. 206 LEF; Stöckli/Possa in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 206 LEF) – promosse durante il fallimento per crediti sorti prima della sua dichiarazione sono nulle (art. 206 cpv. 1 LEF; DTF 93 III 58 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_828/2011 del 13 aprile 2012 consid. 3.3; Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., n. 14 ad art. 206 ; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 206 LEF ; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 11 ad art. 206 LEF e i rinvii), ciò che va rilevato d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 93 III 58 consid. 3). L’UE ha pertanto rifiutato a ragione di eseguire il sequestro decretato a favore della ricorrente. Il provvedimento impugnato va così confermato.
3.4 Stante l’esito del giudizio odierno, la discussione sulla convalida del sequestro si avvera senza oggetto.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.