Incarto n.
15.2022.42

Lugano

16 agosto 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 marzo 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di redditi emessa il 25 febbraio 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 1 promosse nei confronti della ricorrente da

 

 

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________ (es. n. __________)

PI 4, __________ (es. n. __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle esecuzioni appena citate, il 25 febbraio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del salario dell’escussa RI 1 sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitrice

fr.

    3'150.00

           

                                         Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

      850.00

convive con PI 5

Affitto

fr.

    1'250.00

 

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

pausa breve

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

       272.00

630 km/mese a 0.431 fr./km

= fr. 272.– (v. Circolare CEF

n. 39/2015, versione 2021)

Spese mediche e dentali

fr.

       255.80

dentista

Totale

fr.

    2'838.80

 

 

                                         L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escussa, la __________, l’importo mensile eccedente fr. 2'838.80 (indicativamente fr. 311.20) dallo stesso 25 febbraio 2022.

 

                                  B.   Con ricorso del 3 marzo 2022, RI 1 chiede di “rivalutare” la sua situazione, tenendo conto delle rate di rimborso del veicolo da lei recentemente comprato, l’imposta di circolazione (fr. 533.60) e i premi dell’assicurazione auto e “prossimamente” della cassa malati, nonché del fatto che PI 5 ha come unica “funzione” quella di garante (del pagamento della pigione).

 

                                  C.   Entro il termine impartito loro, gli escutenti non hanno presentato osservazioni al ricorso, tranne il PI 3 che si è rimesso al giudizio della Camera, mentre nelle sue del 22 marzo 2022 l’UE di Lugano postula la reiezione del ricorso.

 

                                  D.   Con replica spontanea del 26 marzo 2022, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di versamento della prima rata di rimborso del prestito concessole da tale PI 6, datata 25 marzo 2022, a suo dire per sostituire la sua automobile, un preventivo del 4 marzo 2022 per un trattamento dentale e la fattura relativa alla tassa di circolazione del 2022 per il nuovo veicolo, chiedendo di tenere conto almeno della quota di rimborso del mutuo di fr. 200.– mensili.

 

                                  E.   All’udienza del 20 maggio 2022, il presidente della Camera ha sentito la ricorrente nella forma della deposizione e PI 5 quale teste e il 22 giugno 2022 ha nuovamente interrogato quest’ultima. Entro il termine impartito con ordinanza del 22 giugno 2022, nessuna parte ha presentato osservazioni sui verbali delle due udienze.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 febbraio 2022, inoltrato il 3 marzo 2022 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   La ricorrente si duole che le sue uscite fisse mensili sono aumentate, sicché afferma di non riuscire a far fronte ad alcune spese, come quelle per trattamenti dentali di fr. 255.80, le rate per l’auto­mobile di fr. 200.–, la pigione di fr. 1'250.–, l’imposta di circolazione di fr. 533.60 oltre all’assicurazione automobile, e “prossimamente” i premi dell’assicurazione malattia.

 

                                3.1   Giova dapprima rilevare che l’UE ha tenuto conto nel suo conteggio delle spese dentistiche per fr. 255.80, della pigione mensile di fr. 1'250.–, così come dell’imposta di circolazione e dell’assicura­zione automobile, il cui costo è compreso nella posta “Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato” di fr. 272.–, calcolata con un’indennità chilometrica di 0.431 fr./km secondo la Circolare CEF n. 39/2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, che appunto include un importo forfettario per le spese in questione (n. 1). Tuttavia, visto il forte incremento del costo del carburante verificatosi nel frattempo, occorre applicare la modifica di tariffa adottata dalla Camera, aumentando la posta da fr. 272.– a fr. 290.– (pari a 0.461 fr./km). Per il resto, le altre due censure vanno respinte.

 

                                3.2   Le spese ricorrenti indispensabili possono essere computate nel minimo esistenziale soltanto se il debitore ne prova l’effettivo e regolare pagamento (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2022.31 del 17 giugno 2022, consid. 3.1). Non avendo la ricorrente dimostrato di pagare regolarmente i premi della cassa malattia obbligatoria, il relativo costo, peraltro da lei neppure quan­tificato, non può essere conteggiato. È riservata un’eventuale revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) ove l’escussa dovesse poi portare all’UE la prova del pagamento dei premi o della conclusione di un ordine di pagamento permanente oppure convenire con lo stesso un versamento diretto all’assicurazione facendo capo alle trattenute (sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a).

 

                                   4.   La ricorrente allega inoltre che PI 5, indicata nel verbale delle operazioni di pignoramento come convivente, funge soltanto da garante per il locatore.

 

                                4.1   Nelle osservazioni al ricorso, l’UE accenna alla riduzione della base mensile (ovvero del dimezzamento della base di fr. 1'700.– per coppia), ma senza indicare le circostanze dalle quali è stata stabilita la pretesa convivenza. In occasione del suo interrogatorio, l’escussa ha invero negato di convivere con PI 5, precisando ch’ella ha solo fatto da garante per l’appartamento (verbale accluso a quello “interno” del 26 gennaio 2022). Non risulta che l’UE abbia interpellato PI 5, di cui, peraltro, non ha tenuto conto dei redditi.

 

                                4.2   All’udienza del 20 maggio 2022, la ricorrente ha spiegato di aver dovuto, a causa della sua situazione esecutiva e per il fatto che in quel momento teneva due cani, far intervenire la sua grande ami­ca PI 5 per firmare il contratto di locazione e concludere l’assicurazione per la fornitura della garanzia locativa, ciò che aveva comunicato al cursore allora in carica della sua pratica. Ha confermato di vivere da sola nella piccola casa di due piani e due locali con giardino presa in locazione. PI 5 ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni della ricorrente, precisando di pagare lei le pigioni e di dormire per lo più presso il suo fidanzato a __________. Accertato dopo l’udienza che quest’ultimo abita con i genitori e il fratello, PI 5 è stata nuovamente interrogata il 22 giugno 2022. Ha precisato di aver dormito durante le ultime due settimane circa tre notti nella camera dell’amico, in cui entra sempre di notte e di nascosto, senza incontrare la sua famiglia, e di aver passato le altre notti da sua madre e dalla sorella, e una dall’amica RI 1, poiché era malata e si è occupata del cane. Ha dichiarato di mangiare sul luogo di la-voro e a casa di chi l’ospita, di portare i suoi pochi vestiti in una borsa, di fare la doccia al lavoro o al fitness e di lavare i suoi vestiti dalla madre e in una lavanderia pubblica. Ha affermato di fare questa vita da nomade da quando ha vent’anni.

 

                                4.3   Anche se lo stile di vita di PI 5 è tutto fuorché convenzionale, la Camera non ha motivi per non credere alla sua testimonianza, anche perché gli escutenti non hanno mosso obiezioni al riguardo. Siccome non è dimostrata una regolare convivenza con la ricorrente (eccettuate sporadiche cene e notti), non si giustifica la riduzione della base mensile a fr. 850.– decisa dall’UE, in assenza di un vero e continuo risparmio delle spese, connaturale all’ordinaria condivisione di pasti e locali comuni. Su questo punto, il ricorso merita accoglimento e la base mensile va aumentata a fr. 1'200.–.

 

                                   5.   La ricorrente fa infine valere di essersi vista costretta a cambiare la sua automobile (un’Alfa Romeo del 2007), visto che le spese per superare il collaudo erano troppo onerose, e di averla sostituita con una BMW 318i Touring, pure del 2007, con 210'000 km all’acquisto, vendutale il 2 febbraio 2022 da un privato, PI 6, per fr. 5'200.– pagabili in rate di fr. 200.– mensili. Ha prodotto le ricevute di pagamento di due rate il 26 marzo e il 22 maggio 2022.

 

                                5.1   Non è contestato che un veicolo sia necessario all’attività professionale della ricorrente, che come “addetta recapito” ha orari irregolari e incompatibili con quelli dei trasporti pubblici. Ora, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile dichiarata impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF rientrano nel minimo esistenziale dell’escusso perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Entrano in linea di conto in particolare le spese di leasing (Tabella, punto II/7; sentenza della CEF 15.2016.46 del 19 agosto 2016 consid. 4.1).

 

                                5.2   Nel caso in esame, il costo di fr. 200.– mensili di cui la ricorrente pretende l’inserimento nel suo minimo vitale non è certo fondato su un contratto di leasing, bensì su un contatto di compravendita, ma la modalità di pagamento pattuita – la rateazione del prezzo in quote di fr. 200.– mensili, lo avvicina al leasing ed espleta la stessa funzione dal profilo economico e pratico, ovvero garantire all’escussa l’immediata disponibilità del veicolo. Va quindi parificato al leasing anche dal punto di vista esecutivo (in tal senso: sentenza della CEF 15.2018.059 del 12 settembre 2018 consid. 3.5 per le quote di ammortamento dell’appartamento abitato dal­l’escusso). Dato che la ricorrente ha però provato di aver pagato solo due delle tre prime mensilità, l’UE verificherà il pagamento delle altre rate finora scadute e se del caso escluderà dal minimo esistenziale per i relativi mesi le rate il cui versamento non è stato dimostrato.

 

                                   6.   In sintesi, il ricorso va accolto nella misura in cui il minimo esistenziale dev’essere rettificato come segue:

                                         Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

    1'200.00

[sopra consid. 4.3]

Affitto

fr.

    1'250.00

 

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

pausa breve

Automobile (rate)

fr.

       200.00

[nuovo, consid. 5.2]

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

       290.00

630 km/mese a 0.461 fr./km

[sopra consid. 3.1]

Spese mediche e dentali

fr.

       255.80

dentista

Totale

fr.

    3'406.80

 

 

                                         Il nuovo calcolo verosimilmente esclude un pignoramento pur tenendo conto della tredicesima (fr. 3'150.– x 13 ÷ 12 = 3'412.50). L’esito finale dipende però dalla verifica – affidata all’UE (sopra consid. 5.2) – del pagamento delle rate di rimborso del prezzo d’acquisto della macchina dell’escussa.

 

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente ammesso nel senso che il minimo esistenziale della ricorrente è aumentato da fr. 2'838.80 a fr. 3'406.80. In conformità del considerando 5.2, all’Ufficio d’esecuzione è però ordinato di verificare il pagamento delle rate di fr. 200.– mensili finora scadute relative all’acquisto della BMW 318i Touring del­l’e­scussa e se del caso di escludere dal minimo esistenziale per i relativi mesi le rate il cui versamento non è stato dimostrato.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–      ;

–     ;

–     ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.