RI 1

 

 

Incarti n.
15.2022.43

15.2022.44

Lugano

2 agosto 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo sui ricorsi 7 marzo 2022 di

 

 

RI 1 IT-

RI 2 IT-__________

(patrocinati dall’__________ PA 1 __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli attestati di carenza di beni emessi il 18 febbraio 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dai ricorrenti nei confronti di

 

 

PI 1 __________

(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nelle esecuzioni n. __________ e __________ la sede di Lugano dell’Uf­ficio d’esecuzione (UE) ha emesso il 18 febbraio 2022 due attestati di carenza di beni (ACB) a favore l’uno di RI 1 e l’altro di RI 2 nei confronti di PI 1 per gl’im­­porti rimasti integralmente scoperti rispettivamente di fr. 51'541.80 e fr. 45'535.20.

 

                                         In entrambi i casi, l’UE ha accertato l’impignorabilità dei redditi del­l’escusso sulla base del seguente computo:

                                         Redditi

Debitore

fr.

    7'208.00

   93%

Coniuge

fr.

       517.50

      7%

Totale

fr.

    7'725.50

100%

                                         Minimo d’esistenza

Comune

Minimo base

fr.

    1'700.00

 

Figlio F__________

Supplemento figlio

fr.                                

       600.00

 

Figlio G__________

Supplemento figlio

fr.                                

       600.00

 

Comune

Affitto

fr.                                

2'238.00

 

Comune

Altri

fr.                                

76.00

Conguaglio riscaldamento

Debitore

Premio di assic. malattia

fr.

       296.75

 

Debitore

Pasti fuori domicilio

fr.

       211.00

 

Debitore

Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto privato

fr.

       139.00

252 km/mese a 0.550 fr/km = 139.– (v. Circolare n. 39/2015 versione 2021) __________ – __________

Debitore

Altri

fr.

       343.25

Leasing

Debitore

Altri

fr.                                

101.80

Ass. auto casco totale

Debitore

Altri

fr.                                

180.00

Posteggio auto

Coniuge

Premio di assic. malattia

fr.

       500.35

 

Coniuge

Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto pubblico

fr.

        49.00

Arcobaleno mensile

Figlio F__________

Premio di assic. malattia

fr.

          7.05

Sussidiata

Figlio F__________

Pasti fuori domicilio

fr.                                

62.30

Mensa scolastica c.a. 60.– euro al mese

Figlio F__________

Trasferta fino alla scuola con il trasporto pubblico

fr.                                

90.10

Arcobaleno 71.– al mese, Abbonamento autolinee Italia euro 220.– pari a fr. 230.– a fr. 19.10 al mese

Figlio F__________

Altri

fr.                                

498.00

Retta scuola F__________ Euro 300.– iscrizione + 5 rate da Euro 1'080.– tot. 5'700.– euro l’anno pari a fr. 5'977.– annui fr. 498.– al mese. Scuola non presente in Svizzera.

Figlio G__________

Premio di assic. malattia

fr.                                

7.05

Sussidiata

Figlio G__________

Pasto fuori domicilio

fr.                                

180.00

Mensa scolastica Ist.

Figlio G__________

Trasferta fino alla scuola con il trasporto pubblico

fr.                                

21.00

 

Figlio G__________

Spese mediche e dentali

fr.                                

562.50

Spesa totale fr. 13'500.00 a carico debitore 50%

 

Totale

fr.

    8'463.15

100%

 

                                  B.   Con due distinti ricorsi del 7 marzo 2022, gli escutenti RI 1 e RI 2 sono insorti alla scrivente Camera chiedendo che il calcolo venga rivisto nel senso dell’aumento del reddito dei coniugi a fr. 8'785.60 (anziché fr. 7'725.50) e la riduzione del minimo d’esistenza a fr. 6'545.85 (in luogo di fr. 8'463.15), cosicché risulterebbe un’eccedenza pignorabile di fr. 2'239.75.

 

                                  C.   Con osservazioni separate del 21 marzo 2022 PI 1 si è opposto ai ricorsi, mentre nelle sue del 30 marzo 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur reputando corretto il proprio operato.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati, avvenuta il 23 febbraio 2022, i ricorsi presentati il 7 marzo 2022 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF), essendo il 5 marzo un sabato (art. 31 LEF e 142 cpv. 3 CPC).

 

                                         Poiché i ricorsi sono formulati contro due atti esecutivi fondati sullo stesso calcolo del minimo esistenziale e contengono le medesime censure, le cause possono essere congiunte in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 della legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; 280.200) e 76 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm; 165.100).

 

                                   2.   Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

 

                                   3.   I ricorrenti sostengono anzitutto che il reddito dell’escusso e di sua moglie stabilito dall’UE è inferiore a quello effettivo.

                                3.1   Essi ritengono che il reddito dell’escusso sia di fr. 7'850.– mensili, anziché di fr. 7'208.–, siccome devono essere aggiunti i costi di parcheggio di fr. 40.–, che dal conteggio del salario di gennaio 2022 risultano essere dedotti direttamente dallo stipendio mensile. A loro avviso, tale importo non dev’essere dedotto dal reddito, ma se del caso integrato nelle deduzioni del calcolo del minimo d’esistenza. I ricorrenti postulano altresì l’aggiunta al reddito della tredicesima che l’UE ha omesso di considerare [(7'248 x 13) / 12 = 7'852]. Con le osservazioni al ricorso PI 1 sostiene che i costi di parcheggio, a giusto titolo, non sono stati considerati nel suo reddito, siccome l’automobile gli è necessaria per lo svolgimento della propria attività professionale ed è quindi impignorabile, sicché tale spesa andrebbe considerata ad ogni modo nel calcolo del fabbisogno. Egli rileva poi che la tredicesima è già stata considerata dall’UE, in quanto ha scritto nella rubrica “Osservazioni” degli ACB che “l’escusso non raggiunge il minimo vitale, per tanto il salario (e 13esima) risulta impignorabile (…)”.

 

                             3.1.1   In linea di massima possono essere oggetto di pignoramento giusta l’art. 93 LEF solo i redditi effettivi, ad esclusione dei redditi ipotetici e più in generale di quelli che in concreto il debitore non percepisce (sentenza della CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 9). Nel caso in esame, i fr. 40.– trattenuti dal salario quale costo del parcheggio non è una somma che percepisce l’escusso, sicché non può essere computata quale elemento del suo reddito. Ove, tuttavia, non corrispondano a spese da considerarsi indispen­sabili all’esercizio della professione o del mestiere (giusta la cifra II/4 della Tabella) o ad altre spese obbligatorie, le trattenute dal salario sono inopponibili agli escutenti, sicché nella diffida al datore di lavoro occorre precisare che tali deduzioni non sono ammesse ai fini del calcolo dell’eccedenza pignorabile (sentenza del­la CEF 15.2012.117 del 26 novembre 2012, RtiD 2013 II 920 n. 57c, consid. 1/a, in merito alla quota di adesione a un sindacato la cui affiliazione non è obbligatoria, ai premi di un’assicurazione collettiva in caso d’infortuni professionali e alle quote di rimborso di un prestito della cassa pensione).

 

                                         Nella fattispecie, l’UE ha considerato il veicolo dell’escusso indispensabile all’esercizio dell’attività professionale e, come si vedrà più avanti (sotto consid. 5.2), i ricorrenti non sono riusciti a rimettere in discussione tale accertamento. Il costo del posteggio azien­dale va pertanto considerato una spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF, sicché la relativa trattenuta si avvera giustificata e la censura dei ricorrenti infondata.

 

                             3.1.2   Per i lavoratori dipendenti il salario pignorabile comprende segna-tamente le gratificazioni, i premi e la tredicesima mensilità (sentenza della CEF 15.2018.98 del 19 dicembre 2018, 15.2018.8 del 1° marzo 2018, 15.2014.57 del 21 agosto 2014 consid. 2.1 e 15.2008.7 del 31 marzo 2008 consid. 1.1, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c).

 

                          3.1.2.1   Nel caso specifico, non si evince dai conteggi di dicembre 2021 e gennaio 2022 che l’escusso percepisca una tredicesima, ma egli non lo contesta, pur allegando che l’UE ne ha tenuto conto negli ACB contestati (osservazioni ai ricorsi, ad 3). Ebbene, anche se PI 1 dovesse avere diritto a una tredicesima, il suo red­dito aumenterebbe di fr. 600.– (pari al suo reddito mensile netto di circa fr. 7'200.– diviso per 12) e quelli complessivi della coppia raggiungerebbero fr. 8'330.– arrotondati, comunque insufficienti a coprire il minimo esistenziale di fr. 8'463.15.

 

                          3.1.2.2   Visto che i ricorsi vanno parzialmente accolti (sotto consid. 9), la questione della tredicesima non può invero considerarsi senza oggetto, ma non è necessario quantificarla e aggiungerla al reddito accertato dall’UE, perché essa sarà comunque compresa nell’ec­cedenza mensile che verrà stabilita da questa Camera e non potrà essere pignorata prima di essere effettivamente versata all’escus­­so (citata 15.2014.57 consid. 2.1).

 

                                3.2   I ricorrenti rilevano poi che l’UE ha stabilito il reddito della moglie in fr. 517.50 in base al certificato di salario del 2020 (6'209.70 ÷ 12 = 517.50), il quale non è però attuale, ed evidenziano che per il dicembre del 2021 ella ha percepito un salario di fr. 935.60. Essi chiedono quindi che il reddito della moglie venga accertato alla data del pignoramento e sulla base dei dati reali e attuali, ossia sulla scorta del certificato di salario del 2021, e lo quantificano in fr. 935.60 mensili (ultima pagina dei ricorsi).

 

                             3.2.1   PI 1 ribatte che quello della moglie è un impiego su chiamata e che fr. 250.70 dei fr. 935.60 risultanti dal conteggio di dicembre 2021 riguardano supplementi domenicali e notturni per tutto l’anno 2021, mentre la media del salario mensile netto da gennaio 2020 a febbraio 2022 ascende a fr. 558.90 ([6'209.70 + 8'316.45 + 5.95] ÷ 26), per tacere del fatto che nemmeno tale importo è realistico, giacché nei primi due mesi del 2022 la moglie non ha conseguito alcun reddito e le è stata diagnosticata una malattia tumorale “che in futuro potrebbe minare integralmente le sue capacita reddituali future”, ciò che a suo parere dovrebbe condurre a considerare il reddito di lei pari a zero. Nelle sue osservazioni l’UE ammette di aver considerato l’anno 2020 anziché 2021, ma rileva ad ogni modo che la media degli stipendi dal 2020 ai primi due mesi del 2022 è di fr. 558.– ed è solo leggermente superiore a quella stabilita negli ACB impugnati, di fr. 517.–.

 

                             3.2.2   Non si disconosce che la media dei redditi della moglie presa in considerazione dall’UE è inattuale, ma nel contempo essa non può neppure seriamente essere determinata sulla scorta del solo conteggio salariale di dicembre 2021, che contempla “supplementi domenicali & notturni 2021 / ejo” inerenti all’intero anno 2021 per ben fr. 250.70. In base agli atti, è più corretto computare la media dei redditi della moglie dal gennaio del 2021 al febbraio del 2022, pari a fr. 594.50 ([8'316.45 + 5.95] ÷ 14, doc. 24-6 acclusi alle osservazioni al ricorso), fermo restando che se dovesse confermarsi l’incapacità lavorativa della moglie l’escusso potrà chiedere all’UE una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). Il reddito della moglie andrebbe così computato nel pignoramento per fr. 594.50 (anziché fr. 517.50). Il suo impatto sulla ripartizione del minimo esistenziale comune tra i coniugi è però neutralizzato dal computo della tredicesima nel reddito del marito (sopra consid. 3.1), che sale a fr. 7'808.– (7'208.– x 13 ÷ 12), sicché pure su questo punto le decisioni impugnate possono essere confermate nel loro esito (594.50 ÷ [7'808 + 594.50] = 7%).

 

                                   4.   I ricorrenti (ad n. 7) contestano anche le spese mediche e dentali del figlio G__________, di fr. 562.50 mensili, evidenziando come l’UE abbia conteggiato a carico dell’escusso la metà delle spese annuali computate per fr. 13'500.– sebbene nell’incarto figurino un preventivo dell’8 novembre 2019 per l’importo inferiore di fr. 12'500.–, il cui pagamento effettivo non è del resto stato comprovato con giustificativi, e una ricevuta di fr. 1'223.95 del 12 gennaio 2022. I ricorrenti chiedono quindi che tale spesa sia ridimensionata in fr. 51.– mensili (1'223.95 ÷ 2 ÷ 12). Nelle sue osservazioni PI 1 ritiene corretta l’ammontare di fr. 13'500.– considerato dall’UE, composto, come risulta dal preventivo stesso, da cu­re ortodontiche per fr. 12'500.–, cui vanno aggiunti i referti diagnostici per fr. 1'000.–. Oltre a ciò, secondo lui va tenuto conto anche di fr. 5'000.– per le cure ortodontiche di F__________, ch’egli dovrà assumere non appena saranno terminate le cure di G__________. Il costo determinante è infatti quello ch’egli dovrà sobbarcarsi nei prossimi mesi. Il calcolo proposto dai ricorrenti, che consiste nel dividere per dodici mesi l’importo dell’ultima fattura pagata, non ha quindi senso. Nelle sue osservazioni l’UE si limita ad affermare che per le spese mediche “ci si è determinati in base alle diverse fatture presentate dal debitore”.

 

                                4.1   Orbene, non è dato di capire perché l’UE ha computato solo la metà delle spese di fr. 13'500.– prese in considerazione, dal mo-mento che l’escusso tutt’ora convive con la moglie. Si tratterebbe infatti di una spesa della famiglia, da computare integralmente nel minimo esistenziale comune (e da dividere in proporzione dei rispettivi redditi dei coniugi). Non si comprende neppure perché l’UE si è fondato su un preventivo del 2019, per delle prestazioni che nel frattempo sono state verosimilmente in parte erogate (il preventivo indica come “tempi di terapia” “30 mesi almeno”) e pagate prima del pignoramento (ciò vale perlomeno per la “ricevuta” del 12 gennaio 2022). Se non ha senso, come invece proposto dai ricorrenti, aggiungere al minimo vitale un dodicesimo dell’ul­tima fattura pagata dall’escusso, non può neppure tenersi calcolo di prestazioni fornite prima del pignoramento, che inizierà dall’e­secuzione del pignoramento che verrà ordinato con l’odierno giudizio (DTF 116 III 22 consid. 3; Ochsner, op. cit., n. 188 ad art. 93), se nulla indica che hanno carattere ricorrente (DTF 85 III 67; sentenze della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5.2 e 15.2007.35 del 27 settembre 2007, consid. 4.5). Occorre quindi stralciare la spesa considerata dall’UE a tale titolo. Su presentazione delle nuove fatture da saldare, esso rivedrà l’eccedenza pignorabile del debitore per il mese in questione e per quelli successivi o provvederà a pagare direttamente la somma dovuta al prestatore di servizi con le trattenute di salario incassate fino a quel momento (sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/b).

 

                                4.2   Lo stesso dicasi delle spese indispensabili per le cure ortodontiche del figlio F__________, ove l’escusso dovesse farvi fronte durante l’anno del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), ossia entro luglio del 2023 (v. sopra consid. 4.1).

 

                                   5.   I ricorrenti (ad n. 8) contestano altresì le spese di fr. 804.05 computate dall’UE per i costi dell’automobile dell’escusso (fr. 343.25 per leasing + fr. 101.80 per l’assicurazione casco totale + fr. 180.– per parcheggio + fr. 40.– per posteggio al lavoro – detratti dal salario mensile – + fr. 139.– per trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato), che ritengono eccessive e non giustificate. Essi evidenziano infatti che il debitore svolge un lavoro con orari giornalieri fissi, abita a __________ e lavora ad __________, sicché potrebbe utilizzare i mezzi pubblici, trattandosi di una zona ben servita, con un costo dell’abbonamento di fr. 49.– mensili. Rilevano altresì che il debitore non ha comprovato la necessità di un’automobile per l’esercizio della professione; inoltre anche la moglie possiede una macchina propria e siccome lavora a una percentuale molto ridotta nulla impedirebbe al debitore di usare quell’auto. In definitiva, i ricorrenti chiedono di limitare tali costi a fr. 392.25 (leasing e abbonamento mezzi pubblici).

                                5.1   PI 1 osserva che il veicolo gli è necessario per l’eser­cizio della professione, giacché da giugno 2021 le varie società svizzere della __________, tra cui la sua datrice di lavoro __________ __________ di __________, si sono fuse e il sito produttivo di __________ è divenuto una succursale della __________ con sede a __________. Egli quindi dipende ora dalla sede di Berna e per la sua attività è costretto a recarsi regolarmente nelle altre sedi operative in Svizzera (__________) e in Germania (__________). A suo dire, gli spostamenti sui vari posti di lavoro (__________, __________ e __________), visti gli orari irregolari delle riunioni che possono terminare anche a sera inoltrata, devono forzatamente avvenire con l’auto privata. L’esigenza di viaggiare per lavoro risulta del resto dalla “job description”, che fissa una percentuale del 15% del tempo annuale di lavoro dedicato ad attività e missioni fuori sede. L’UE ribadisce nelle sue osservazioni che l’uso del veicolo è necessario al debitore per i suoi spostamenti in ambito professionale.

 

                                5.2   I ricorrenti non hanno contestato le osservazioni dell’escusso né pertanto la necessità dell’automobile, non tanto per spostarsi dal domicilio al luogo di lavoro, bensì tra le diverse sedi della datrice di lavoro, per una percentuale non indifferente del suo tempo lavorativo (15% secondo la “job description”, doc. 8). D’altronde, non sarebbe logico riconoscere le spese di leasing senza le spese di utilizzazione della macchina e altri costi connessi come quelli dei posteggi. L’UE ha tuttavia scelto di calcolare le spese d’uso del­l’auto in base alla Circolare n. 39/2015 emessa il 20 novembre 2015 da questa Camera sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Orbene, non è ammesso un calcolo misto che tenga conto sia del costo forfettario calcolato sulla scorta di tale Circolare in base ai dati statistici del TCS, sia di alcuni costi debitamente comprovati già contemplati nella somma forfettaria (pto 2). Va di conseguenza depennato dal calcolo del minimo esistenziale il costo dell’assicurazione casco, già incluso nell’importo forfettario di fr. 139.– (pto 3 della Circolare). Il computo aggiuntivo delle spese di posteggio è invece ammesso (pto 5). Non vi sono poi contestazioni sul numero di chilometri preso in considerazione dall’UE. I ricorsi meritano quindi accoglimento limitatamente al costo dell’assicurazione casco totale di fr. 101.80.

 

                                   6.   I ricorrenti contestano le spese di fr. 180.– mensili computate per i pasti consumati fuori domicilio dal figlio G__________ (nato il 24 giugno 2010). In effetti, essi spiegano, costui frequenta la scuola media dell’__________ e, visto che abita a __________, è più che ragionevole per lui tornare a casa per pranzare. D’altronde, essi continuano, le affermazioni del debitore secondo cui non vi sarebbe nessuno a casa per accudire il figlio a mezzo giorno non si basano su alcuna prova documentale e non trovano nemmeno riscontro nella realtà: è infatti attestato che la moglie lavora a una percentuale molto ridotta, visto l’esiguo salario di lei accertato dall’UE, ciò che le consente di occuparsi dei figli.

 

                                6.1   Da parte sua, PI 1 spiega che la spesa in questione è indispensabile, dato che le lezioni terminano alle 12:25 e ricominciano già alle 13:55. Se G__________ tornasse a casa per pranzo, tenuto conto degli orari e dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici, gli resterebbero poco più di quindici minuti per mangiare. Rileva altresì che nella pausa pranzo vengono organizzate dalla scuola attività extrascolastiche e incontri con dei tutor che aiutano gli alunni a fare i compiti, cui il figlio partecipa. Evidenzia infine che l’attività professionale della madre non è regolare ma su chiamata, sicché non vi è la certezza che costei possa essere presente a casa per cucinare e occuparsi del figlio, per non parlare dei suoi seri problemi di salute. Nelle sue osservazioni l’UE precisa di aver riconosciuto la spesa “considerato il breve lasso di tempo tra la fine e la ripresa delle lezioni”.

 

                                6.2   Orbene, i ricorrenti non hanno contestato neppure queste affermazioni di PI 1, di cui non vi sono fondati motivi di dubitare. Non è quindi esigibile che G__________ rientri a casa per pran­zo, e ciò indipendentemente dalla possibilità per la moglie di occuparsi di lui sul mezzogiorno. Le decisioni impugnate resistono quindi alla critica su questo punto.

 

                                   7.   I ricorrenti contestano altresì il premio d’assicurazione malattia della moglie di fr. 500.35 e ne chiedono la riduzione a fr. 296.75 (tenuto conto di una franchigia di fr. 2'500.–) corrispondente al premio computato per l’escusso. Quest’ultimo qualifica come “odio­sa” tale censura visti i problemi di salute di sua moglie, che i ricorrenti conoscono. Ad ogni modo rileva che i costi documentati per l’anno 2021 sono di fr. 6'092.40 per il premio dell’assicurazione base oltre a fr. 948.90 per la partecipazione ai costi, sicché il totale di fr. 586.80 mensili ([6'092 + 948] ÷ 12) è perfino maggiore a quello di fr. 500.35 considerato dall’UE nel calcolo del fabbisogno.

 

                                         Ora, l’obbligo dell’escusso di ridurre le proprie spese al minimo indispensabile vale di principio anche per i premi dell’assicura­­zione malattia obbligatoria (sentenza della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021, consid. 3.3.3). Nel caso di specie emerge dagli atti che il premio di fr. 500.35 si riferisce all’assicurazione malattia obbligatoria (__________) con una franchigia di fr. 300.–. D’altronde, nel 2021 la moglie ha avuto spese di malattia per fr. 16'142.35, per le quali ha pagato partecipazioni per fr. 948.90 (doc. 10 accluso alle osservazioni ai ricorsi). Volendo aumentare la franchigia come proposto dai ricorrenti, il premio diminuirebbe sì di circa fr. 200.– mensili, ma si dovrebbe verosimilmente computare un aumento dell’uso della franchigia di fr. 2'200.–, pari a fr. 184.–, giacché nel 2021 le spese mediche hanno ampiamente superato fr. 2'500.–. Il risparmio sarebbe quindi quasi insignificante. Ad ogni modo, potrebbe essere computato il nuovo premio assicurativo solo dopo il cambiamento della franchigia, che è possibile non prima dell’inizio dell’anno civile successivo previa comunicazione entro il 31 dicembre (__________), ossia in con­creto solo per i mesi da gennaio a luglio del 2023 (cfr. sopra consid. 4.2). Stante l’esiguissimo potenziale di risparmio, la censura non merita accoglimento.

 

                                   8.   Infine, i ricorrenti contestano integralmente i supplementi di complessivi fr. 650.40 per il figlio F__________ (nato il 12 febbraio 2006) relativi alla retta scolastica, alla trasferta fino alla scuola e ai pasti consumati fuori domicilio, facendo valere che l’escusso non ha indicato alcuna ragione imperativa per cui suo figlio debba frequentare il __________ di __________, ossia una scuola superiore privata, invece che la scuola pubblica.

 

                                8.1   Nelle osservazioni ai ricorsi PI 1 espone che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i costi di una scuola privata sono riconosciuti anche quando il figlio “può ricevere un insegnamento in pari alla sua età e alle sue capacità solamente in una scuola privata” e che la formazione del figlio è “del tutto particolare”: egli frequenta l’Istituto Tecnico Aeronautico “__________” di __________, che è “una scuola secondaria superiore quinquennale al termine della quale si consegue il Diploma di Perito dei Trasporti e della Logistica, che dà la possibilità di intraprendere tutti i corsi di brevetto per pilota civile di aereo od elicottero. Tale diploma dà in particolare la possibilità di accedere alle selezioni per i corsi di pilota ufficiale presso l’Aeronautica Militare o altre Forze Armate, per il ruolo di avie­re nelle Forze di Polizia, Sicurezza e Protezione Civile. Dà immediato accesso alla professione di Controllore del Traffico Aereo, all’impiego nei servizi di Assistenza al Volo, servizio Meteorologico Aeroportua­le, servizi di Gestione Aeroportuale. Permette l’assunzione nelle com­pagnie di trasporto aereo di linea o non di linea, con molteplici possibilità di impiego, oppure l’inserimento in aziende di costruzioni aeronautiche, come Perito Tecnico o di manutenzione aeronautiche”.

 

                                         Secondo lui, poiché F__________ intende intraprendere una carriera nell’aviazione questa è la scuola più adatta che gli permetta, in seguito, di continuare la formazione nel senso desiderato e anzi è l’unica ragionevolmente frequentabile in quanto non ci sono altre scuole che permettano lo stesso percorso professionale in Ticino o a costi inferiori. In via subordinata, qualora questi costi non possano essere computabili nel fabbisogno, PI 1 chiede, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, che gli stessi vadano perlomeno riconosciuti per tutto l’anno scolastico corrente, siccome non si può pretendere un’interruzione a metà anno del percorso formativo.

 

                                         L’UE ritiene che la spesa della scuola sia giustificata poiché non risulta esserci in Ticino un istituto che permetterebbe al figlio d’in­­traprendere la medesima formazione.

 

                                8.2   Giusta il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno la possibilità di frequentare la scuola statale gratuita. La retta per una scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119 III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27 settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2021.56 del 15 ottobre 2021 consid. 6.1, 15.2020.3 del 10 marzo 2020 consid. 6.3 e 15.2009.120 del 3 dicembre 2009 consid. 4.4).

 

                             8.2.1   Nel caso in esame, l’UE non ha indicato le ragioni imperative di carattere pedagogico, medico o altro, per cui la scuola pubblica non potrebbe fornire a F__________ una formazione adeguata in vista dell’esercizio di una professione nell’ambito dell’aeronautica. Dal­la descrizione della scuola fornita dall’escusso si evince ch’essa ha un carattere generalista dal momento che dà accesso alle più disparate professioni nell’ambito dell’aeronautica (dal pilota al manutentore degli aerei). Non è noto che chi in Svizzera o in Ticino ambisce, come F__________, a “intraprendere una carriera nell’aviazio­­ne” debba necessariamente frequentare l’Istituto Tecnico Aeronautico “__________” di __________ e non possa riuscirsi con una formazione duale o liceale in Svizzera. L’affermazione contraria del patrocinatore dell’escusso non è basata su circostanze oggettive, concrete e verificabili. Ne segue che i costi in discussione devono essere stralciati. L’art. 93 LEF impone infatti di prendere in considerazione solo il fabbisogno del debitore e della sua famiglia “assolutamente necessario” da profilo oggettivo. Solo così è possibile tenere conto degli interessi tanto del debitore quanto dei suoi creditori (già citata DTF 119 III 73 consid. 3/b), i quali non possono essere chiamati a finanziare, indirettamente, spese non indispensabili.

 

                             8.2.2   Andrebbe tuttavia concesso al debitore un adeguato lasso di tem­po per adattare questo esborso, riconoscendo gli importi relativi alle rette e alle altre spese connesse con la frequentazione della scuola privata sino al termine dell’anno scolastico in corso (già citata DTF 119 III 73 consid. 3/b; già citate sentenze 5A_43/2019 consid. 4.6.2.1 e 15.2020.3 consid. 6.3). Nel caso concreto, l’anno scolastico 2021/2022 per cui F__________ è stato iscritto all’Istituto Tecnico Aeronautico è tuttavia terminato nel mese di giugno, sicché non se ne deve tenere conto nel nuovo calcolo effettuato dalla Camera, che non può avere effetto retroattivo, dal momento che l’UE non ha ancora pignorato alcunché.

 

                                   9.   In definitiva il calcolo dell’UE dev’essere modificato nel senso che dal minimo esistenziale contestato vanno depennate i premi del­l’assicurazione casco di fr. 101.80 (sopra consid. 5.2), la retta scolastica per F__________ di fr. 498.–, unitamente alle spese di mensa di fr. 62.30 e di trasferte di fr. 90.10 (consid. 8.2), e le spese dentali per G__________ di fr. 562.50 (consid. 4.1). Il totale di fr. 8'463.15 va così ricondotto a fr. 7'148.45. Gli ACB devono pertanto essere annullati e sostituiti con una decisione di pignoramento della parte del reddito dell’escusso eccedente fr. 6'648.– (93% di fr. 7'148.45), ossia indicativamente fr. 560.– mensili oltre alla tredicesima (sopra consid. 3.1.2.2).

 

                                10.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 1 (inc. __________) è parzialmente accolto nel senso che l’attestato di carenza di beni rilasciatogli nell’e­secuzione n. __________ è annullato ed è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di procedere al pignoramento della parte del reddito dell’escusso eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 6'648.–.

 

                                   2.   Il ricorso di RI 2 (inc. __________) è parzialmente accolto nel senso che l’attestato di carenza di beni rilasciatogli nell’esecu­zione n. __________ è annullato ed è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione di procedere al pignoramento della parte del reddito dell’escusso eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 6'648.–.

 

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    

      

–      

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.