Incarto n.
15.2022.45

Lugano

27 aprile 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla segnalazione di nullità sporta il 4 aprile 2022 dalla

 

 

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano

 

in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio la notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi il 14 gennaio e il 17 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

 

 

PI 1,

 

contro

 

PI 2,

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che dando seguito all’istanza 19 agosto 2021 della CO 1 contro la RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a interessi e spese, con decisione del 27 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00;

 

                                         che adita dalla società fallita con reclamo dell’8 novembre 2021, con sentenza 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, l’ha accolto e di conseguenza ha annullato il fallimento della RE 1 e rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa reiterata citazione delle parti;

 

                                         che mediante decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione sull’istanza di fallimento e sottoposto il caso a questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, ritenendo di non poter escludere con certezza che al momento dell’inoltro dell’istanza di fallimento alla società convenuta fossero effettivamente pervenuti il precetto esecutivo e – almeno venti giorni prima della sua notifica – la comminatoria di fallimento, ciò che potrebbe determinare la nullità di tali atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF;

 

                                         che il Pretore rileva al riguardo che il precetto esecutivo è perlomeno incompleto, siccome non indica a chi è stato notificato e il direttore della convenuta allega di essere stato detenuto presso il carcere di Limmattal al momento della presunta notificazione, mentre la comminatoria di fallimento è quantomeno imprecisa, dal momento che indica quale destinatario della notifica del 19 maggio 2021 l’“amministratore” RA 1, allorquando egli non lo era più dal 1° luglio 2020, data in cui è stato iscritto quale direttore della società;

 

                                         che nella sentenza del 10 dicembre 2021 (al consid. 2.2) la Camera ha rilevato che RA 1, nel reclamo presentato a nome della PI 2, aveva allegato di essere stato “presente al suo domicilio di via __________ a Lugano” al momento della notifica della comminatoria di fallimento il 19 maggio 2021 e solo nella successiva (prima) integrazione del reclamo, aveva affermato di non essere stato a Lugano al momento della notifica, pur senz’altra specificazione né prova;

 

                                         che la Camera aveva pertanto ritenuto la censura pretestuosa e – implicitamente – non idonea a giustificare un intervento d’ufficio, sulla scorta dell’art. 22 LEF, nella sua veste di autorità di vigilanza;

 

                                         che nella segnalazione il Pretore dà atto che non è “suggellata da alcuna prova” l’affermazione della convenuta secondo cui RA 1 non sarebbe stato a __________ alla data (19 maggio 2021) indicata nella comminatoria di fallimento come data in cui la stessa è stata consegnata a RA 1;

 

                                         che il Pretore rileva però a ragione che sia l’agente notificatore sia la Camera hanno designato per errore RA 1 come amministratore (unico) della convenuta mentre al momento della no-tifica della comminatoria di fallimento (come del precetto esecutivo) egli ne era solo il direttore;

 

                                         che tale imprecisione non inficia però la validità della notifica, la quale a norma dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF può essere fatta anche a qualunque direttore o procuratore della società anonima escus­sa;

 

                                         che può così solo essere nuovamente constatato come la convenuta non abbia reso verosimili, come le incombeva (art. 9 cpv. 2 CC), fondati motivi di dubitare della veridicità della notifica della comminatoria di fallimento accertata in quel documento;

 

                                         che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il 19 agosto 2021, erano trascorsi più di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento del 19 maggio 2021;

 

                                         che in queste circostanze la contestazione della notifica del precetto esecutivo, contenuta anch’essa nella prima integrazione del reclamo, si conferma tardiva, e quindi irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2021, consid. 2.3);

 

                                         che la PI 2 avrebbe infatti dovuto sollevarla con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

                                         che né il precetto esecutivo né la comminatoria di fallimento sono pertanto nulli;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   È accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione n. __________ non sono nulli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  ;

–  .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.