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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sull’istanza 8 aprile 2022 di
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RI 1 IT- (c/o __________ RA 1, __________)
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volta a ottenere la proroga fino al 30 aprile 2022 del termine per ricorrere contro la graduatoria emessa il 29 marzo 2022 dall’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della
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PI 1, __________
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ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 29 marzo 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti ha depositato la graduatoria e l’inventario della PI 1;
che con l’istanza in esame, il socio e gerente della fallita, RI 1, chiede di prorogare fino al 30 aprile 2022 il termine per ricorrere contro la graduatoria, dolendosi che l’UF non ha risposto alla sua domanda di motivazione dell’ammissione di “alcuni” crediti “del tutto fantasiosi”, a suo dire già dichiarati inesistenti in due procedimenti davanti alla Pretura di Lugano;
che come motivazione della sua richiesta egli espone di risiedere attualmente in Italia e di seguire sedute di radio-terapia per un grave problema di salute;
che è legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii);
che secondo la giurisprudenza (DTF 108 III 2 consid. 2 e i rinvii) anche il debitore fallito è abilitato a impugnare provvedimenti dell’amministrazione del fallimento e della delegazione dei creditori con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), ma anche lui soltanto se è leso direttamente nella propria sfera d’interessi personali degni di protezione (DTF 102 III 35 consid. 1; Cometta/ Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 41 ad art. 17 LEF; Hierholzer/Kramer/Sogo, stessa opera, n. 25a ad art. 249 LEF), segnatamente in materia di realizzazione degli attivi della massa fallimentare e di adozione di misure conservative sugli stessi (DTF 101 III 44 consid. 1), così come in tema di disgiunzione dei beni impignorabili (art. 224 LEF), di assegnazione di un equo soccorso (art. 229 cpv. 2 LEF) o di autorizzazione del fallito e della sua famiglia a rimanere nella loro abitazione (art. 229 cpv. 3 LEF) (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 178 segg. ad art. 17 LEF);
che in linea di massima il fallito non è legittimato invece a impugnare le decisioni relative all’appuramento del passivo (graduatoria, stato di ripartizione), tranne che sia ipotizzabile un’eccedenza al termine della liquidazione (cfr. DTF 129 III 563 consid. 1.2; sentenza della CEF 15.2019.101 del 10 marzo 2020 consid. 1.1; Lorandi, op cit., n. 183 ad art. 17; apparentemente a favore di una legittimazione illimitata, ma senza particolare motivazione: DTF 93 III 66 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_714/2020 del 1° marzo 2021 consid. 2.4 e 5A_709/2015 del consid. 4.1.2 [pur rinviando alla precitata DTF 129], e della CEF 15.2004.63 del 12 agosto 2004, pag. 2, e in re B., Rep. 1999, 289 consid. 5);
che infatti l’unico diritto conferitogli dalla legge nella procedura di appuramento del passivo è quello di esprimersi sulle insinuazioni (art. 244 LEF) – e al riguardo egli può impugnare le decisioni in merito alle quali non è stato consultato, perlomeno se le sue spiegazioni avrebbero potuto portare l’amministrazione a decidere in modo diverso sull’insinuazione in causa (DTF 103 III 20 consid. 8, sentenza del Tribunale federale 5A_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 2.1.2) – senza che poi la sua dichiarazione vincoli l’amministrazione del fallimento (art. 245 LEF);
che invece solo i creditori sono di principio legittimati a ricorrere contro una decisione di collocazione facendo carico all’amministrazione del fallimento di aver violato il suo dovere di verifica dell’insinuazione (in tal senso: Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 244 LEF), poiché la questione riguarda esclusivamente le rispettive pretese dei creditori, fatte salve le ipotesi eccezionali di un’eccedenza al termine della liquidazione da riversare al fallito (citata DTF 129 III 563) oppure di un caso di nullità (DTF 96 III 77 consid. 2);
che nella sua qualità di ex-rappresentante della PI 1, RI 1 non è pertanto legittimato a contestare la graduatoria;
che, in effetti, dal confronto con l’inventario (che presenta un totale di fr. 20'653.37 a fronte di un passivo totale di fr. 1'049'769.67 risultante dalla graduatoria) si può senz’altro escludere ogni eccedenza al termine della liquidazione, pur facendo astrazione delle pretese da lui contestate (di fr. 326'245.– per la __________ [n. d’ordine 23] e fr. 65'343.– per la __________, [n. 28]) e computando i crediti contestati vantati dalla fallita nei confronti delle due società appena nominate (di fr. 279'877.60 e fr. 164'009.45);
che la sua richiesta di proroga del termine per ricorrere contro la graduatoria fino al 30 aprile 2022 è pertanto senza oggetto;
che, ad ogni modo, entro la scadenza da lui indicata egli non ha fatto pervenire a questa Camera alcun ricorso;
che pertanto il requisito della presentazione dell’atto omesso con il ricorso, stabilito all’art. 33 cpv. 4 LEF, non sarebbe comunque adempiuto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’__________ .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.