Incarto n.
15.2022.5

Lugano

25 maggio 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Villa

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 14 gennaio 2022 di

 

 

 RI 1

(rappresentato dal fiduciario RA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 in liquidazione procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre a interessi e spese;

 

                                         che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 3 dicembre 2021 dall’escutente, il 6 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento “per un ulteriore credito di CHF 22'781.50, spese e interessi compresi”, in aggiunta a quello precedentemente previsto per il 26 ottobre 2021 (ossia in ossequio a quanto stabilito dall’art. 110 cpv. 1 LEF);

 

                                         che con ricorso del 14 gennaio 2022 RI 1 chiede l’an­nullamento del pignoramento facendo valere di trovarsi in uno stato di depressione a causa del fallimento della sua società (la N__________ Sagl), della messa all’asta dell’immobile di cui egli è comproprietario con il fratello, e di “vicende personali per il divorzio”;

 

                                         che il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo, sostenendo nondimeno che lo stesso è sbagliato in quanto è stato emesso nei suoi confronti anziché contro la vera debitrice, la società da lui amministrata;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2022 l’UE chiede alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il medesimo irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione;

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF);

                                         che nella fattispecie le critiche di RI 1 non sono rivolte all’operato dell’UE, bensì al credito dell’escutente, di cui contesta di rispondere personalmente;

                                         ch’egli avrebbe dovuto sollevarle con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF);

                                         che il ricorrente ammette di aver omesso “purtroppo” d’interporre opposizione al precetto esecutivo notificatogli dalla polizia, senza però invocare e dimostrare un motivo d’impedimento oggettivo;

                                        che fondato su una censura inammissibile in questa sede, il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–

  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.