Incarto n.
15.2022.60

Lugano

2 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 marzo 2022 della

 

RI 1

 

(rappresentata dal curatore fallimentare PI 6,

  e patrocinata dalla RA 1, )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro l’inventario eretto il 2 marzo 2022 nella liquidazione del fallimento aperto nei confronti della

 

 

PI 1,

 

 

che riguarda anche gli altri creditori

 

 

PI 4,  

(patrocinato dall’avv. PI 2, )

PI 3,

(patrocinata dall’avv. RA 2, )

PI 8,

PI 9,

PI 10,

PI 11,

PI 12,

Comune di Paradiso, Paradiso

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna)

PI 13,

PI 14,

 

PI 5,

(rappr.dal curatore fallimentare RA 3, )

PI 15,

(patrocinata dall’ PR 1, )

PI 16,

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio tesoreria e fatturazioni e dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 17,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 27 giugno 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della PI 1 (in seguito PI 1). Il 16 ottobre 2019 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha quindi pubblicato l’apertura della liquidazione in via sommaria.

 

                                  B.   Il 15 marzo 2022 l’UF ha depositato la graduatoria, in cui ha in particolare iscritto la pretesa della RI 1 (detta in seguito RI 1) per fr. 20'956'109.91. Lo stesso giorno l’Ufficio ha pure depositato l’inventario.

 

                                  C.   Con ricorso del 25 marzo 2022 la RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo di menzionarvi pure tre crediti di RUB 1'418'542'384.04, 2'826'045'780.80 e 1'298'520'086 che la fallita vanta nei confronti della PI 5 con sede a __________, anch’es­sa dichiarata in fallimento dal Tribunale arbitrale di Mosca il 20 agosto 2020, nonché 530'829'988 di azioni che quest’ultima ha emesso a favore della PI 1.

 

                                  D.   Facendo seguito alla richiesta 28 marzo 2022 dell’UF volta a produrre i mezzi di prova inerenti ai predetti attivi, tramite e-mail dell’8 aprile 2022 la RI 1 ha trasmesso all’Ufficio tre “ordinanze” del Tribunale arbitrale della regione di Volgograd.

 

                                  E.   Mediante osservazioni del 13 aprile 2022 PI 4 postula la reiezione del ricorso, mentre la PI 3 si rimette al giudizio della Camera. Nelle sue dell’11 maggio 2022 l’Ufficio conferma il provvedimento impugnato, pur dicendosi disponibile a procedere a ulteriori accertamenti sull’esi­­stenza dei beni di cui la ricorrente chiede l’inventariazione. Gli altri interessati sono invece rimasti silenti.

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dal deposito dell’inventario avvenuto il 15 marzo 2022, il ricorso presentato il 25 marzo 2022 dalla RI 1 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

 

                                   2.   Nelle osservazioni al ricorso PI 4 rileva che la ricorrente è fallita, sicché può essere rappresentata soltanto dal­l’amministratore fallimentare o da terze parti nella misura in cui abbiano una procura rilasciata dallo stesso, ciò che – a suo dire – non risulta dagli atti. Sennonché nell’incarto dell’UF è in realtà presente una procura del 7 luglio 2021, ove PI 6, curatore fallimentare della RI 1, ha conferito mandato alla RA 1, con sede a __________, di rappresentarla nella procedura di fallimento della PI 1. Orbene, non vi sono elementi per ritenere che tale procura non sia valida né il resistente ne solleva alcuno. Considerato inoltre che il gravame è firmato da una persona legittimata a rappresentare una parte in una procedura di ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 15 della LPR, ovvero da PI 7, amministratore unico della RA 1 e fiduciario autorizzato a esercitare nel Canton Ticino (v. www4.ti.ch/ di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/), l’eccezione processuale invocata da PI 4 va dunque respinta.

 

                                   3.   Nel ricorso, l’insorgente si limita a chiedere l’iscrizione nell’inven­tario di tre pretese che la fallita vanta contro la PI 5 e 530'829'988 di azioni di quest’ultima. A giustificazione della domanda, essa ha prodotto all’UF tre “ordinanze” in lingua russa del Tribunale arbitrale della regione di Volgograd, accompagnate da una traduzione in italiano.

 

                                         Da parte sua, l’Ufficio premette che al momento del deposito del­l’inventario non era a conoscenza dei presunti attivi indicati dalla ricorrente, l’ex amministratore unico della fallita non avendo mai menzionato tali beni in occasione del suo interrogatorio. Ciò posto, l’UF sostiene che i tre crediti in questione non solo non sono stati resi sufficientemente verosimili, ma sembrano non sussistere affatto, come risulta dalla traduzione italiana delle “ordinanze”, ove nei relativi dispositivi è indicato che il Tribunale arbitrale “ha determinato di: rigettare PI 1 nell’incorporare le richieste nel registro di richiese dei creditori del PI 5per i noti importi. In merito alle azioni, l’UF rileva invece che la ri­corrente non ne ha provato l’esistenza, ciò che – a sua detta – neppure risulta dalle “ordinanze”, e che, ad ogni modo, il pacchetto azionario di una società in liquidazione fallimentare non ha alcun valore di realizzazione e non può pertanto essere iscritto nell’inventario né posto all’asta, salvo evenienze particolari.

 

                                3.1   Tutti i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati, indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la sentenza della CEF 15.2003.171 del 18 dicembre 2003, RtiD 2004 II 760 n. 89c pag. 3), l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare, potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF 114 III 22 consid. 5/b; sentenza della CEF 15.2022.37 del 22 agosto 2022).

 

                                         Anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano noti al momento del deposito (sentenza della CEF 15.2022.46 del 25 aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero valore o appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze successivamente venute a conoscenza dell’ammi­nistrazione e dei creditori (citata 15.2022.37, consid. 2.1).

                                3.2   Nel caso in rassegna, pur essendo vero, come sostiene l’Ufficio, che con le note “ordinanze” il Tribunale arbitrale della regione di Volgograd ha respinto le richieste della PI 1 d’iscrivere le tre pretese nel registro delle richieste dei creditori” della fallita PI 5, non è chiaro se nel contempo ne è stata accertata effettivamente e definitivamente l’inesistenza, ciò che del resto nemmeno è indicato nei dispositivi. E neppure è manifesto che siffatte decisioni sono passate in giudicato e state riconosciute in Svizzera. Alla luce di tali considerazioni, dal momento che l’inventario è un mero provvedimento interno che non determina in modo vincolante l’esistenza e il valore dei beni inventariati (consid. 3.1), le tre pretese, che non erano note all’UF al momento del deposito, devono essere inventariate stante la segnalazione tempestiva del­la ricorrente, indipendentemente dalla possibilità di realizzarle in seguito, di cui si terrà conto solo nella determinazione del valore di stima, e fermo restando la facoltà per l’amministrazione del fallimento di rinunciare a farle valere in giustizia e di cedere tale diritto ai creditori giusta l’art. 260 LEF (consid. 3.1. i.f.).

 

                                3.3   Lo stesso ragionamento vale per le azioni della PI 5. Nonostante si convenga con l’Ufficio che il loro valore sia legato alla sostanza economica della società che le ha emesse, sicché il fallimento di quest’ultima potrebbe influire negativamente su di esso, tale circostanza non ne impedisce comunque l’inventariazione, ma tutt’al più ne influenza la stima del valore di realizzazione. Ne consegue che anche siffatti beni andavano inventariati.

 

                                   4.   Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e all’Ufficio fatto ordine d’iscrivere nell’inventario le tre pretese della fallita nei confronti della RI 1, nonché 530'829'988 di azioni emesse da quest’ultima a suo favore. L’Ufficio ne stabilirà quindi la stima, tenendo conto che i crediti sono (alquanto) dubbi e che i titoli azionari, verosimilmente situati all’estero (art. 27 RUF), sono stati emessi da una società attualmente in liquidazione fallimentare in __________.

 

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine alla sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti d’iscrivere nell’inventario del fallimento della PI 1 tre pre-tese di RUB 1'418'542'384.04, 2'826'045'780.80 e 1'298'520'086 che la stessa vanta nei confronti della PI 5, nonché 530'829'988 di azioni emesse da quest’ultima a favore della fallita.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

– alle altre parti interessate ad opera dell’organo dei fallimenti.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.