|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti
n. 15.2022.65 |
Lugano 8 settembre 2022
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Jaques, presidente Walser e Grisanti |
|
vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso per ritardata e denegata giustizia presentato il 16 maggio 2022 da
|
|
RI 1 __________ (per indirizzo: ) |
in relazione con il rifiuto dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, di constatare la perenzione ed estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 promosse nei confronti della ricorrente,
così come sul suo successivo scritto del 20 maggio 2022;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 6 aprile 2018, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito, a favore delle 86 esecuzioni dirette contro RI 1 che compongono il gruppo n. 2, il pignoramento dei conti n. __________ (di € 391'976.– al 31 ottobre 2017) e n. __________ (di € 54'000.–) presso l’PI 1, nonché di tre altri conti presso l’__________, tutti posti sotto sequestro penale;
che avendo il Procuratore generale del Canton Ticino informato l’UE che solo le relazioni bancarie presso l’PI 2 risulta-vano ancora sotto sequestro penale, esso ha allora chiesto e ottenuto dall’PI 1 il versamento di fr. 288'094.45 ed ha allestito e inviato il 6 ottobre 2021 alla debitrice e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in questione, che permetteva di disinteressare tutti i creditori del gruppo n. 2;
che con sentenza 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 questa Camera ha respinto – nella misura della sua ricevibilità – il ricorso inoltrato da RI 1 l’8 ottobre 2021 contro il prelievo di € 280'000.– dal conto di lei presso l’PI 1 e contro il successivo stato di riparto definitivo;
che il 23 marzo 2022 l’UE ha depositato il conteggio finale per il gruppo n. 2 e proceduto al versamento dei dividendi;
che con scritto del 1° aprile 2022 intitolato “Contestazione conteggio finale gruppo 2 del 28 marzo 2022 e constatazione perenzione di tutte le esecuzioni elencate nel conteggio gruppo 2 cum istanza di immediato congelamento delle provviste e di astensione da ogni distribuzione”, RI 1 ha chiesto all’UE di rettificare il conteggio nel senso di ristabilire i crediti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, a suo dire illecitamente depennati per la somma totale di circa fr. 16'525.–, e di accertare l’estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 per tardività delle domande di continuazione entro il termine perentorio di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF, provvedendo “all’immediato congelamento delle provviste pari alla somma di CHF 288,094.45 astenendosi da ogni distribuzione”;
che in risposta, il 13 aprile 2022 l’UE ha comunicato a RI 1 che l’oggetto della sua contestazione era già stato evaso con la decisione 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 e la sentenza del Tribunale federale 5A_100/2022 del 15 marzo 2022;
che con sollecito del 27 aprile 2022 RI 1 ha nuovamente chiesto all’UE di accertare la nullità di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 e di “reintegrare” i crediti AVS rettificando il conteggio;
che il giorno successivo l’UE ha ribadito la sua risposta del 13 aprile 2022, facendo presente che non avrebbe più risposto ad ulteriori scritti in relazione a questo caso;
che mediante “ricorso per ritardata e denegata giustizia cum istanza di congelamento provviste (CH 290.000.- ca) e di astensione da ogni distribuzione”, RI 1 chiede a un giudice della Camera “(possibilmente) diverso dal Presidente Jaques”, di accertare “l’avvenuta ritardata e denegata giustizia commessa dall’UE Lugano”, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto i (non) provvedimenti culminati con lo scritto del 2 maggio 2022”, di provvedere all’immediato congelamento delle provviste di fr. 288'094.45, astenendosi da ogni distribuzione, e di ordinare all’UE di constatare la perenzione e l’estinzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2, protestate tasse, spese e indennità;
che nelle sue osservazioni del 24 maggio 2022, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso senza oggetto e irricevibile, precisando che alle esecuzioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG non sono stati attribuiti dividendi per il semplice fatto che nel frattempo esse sono state ritirate dalla procedente;
che come la ricorrente già ben sa (sentenza della CEF 15.2022.13 del 22 luglio 2022 consid. 2.1), una decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a), ma dev’essere impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid. 1.2);
che la risposta dell’UE del 13 aprile 2022 esclude pertanto che gli si possa rimproverare un diniego di giustizia o un ritardo a procedere;
che se fosse da considerare come un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF, tale riposta sarebbe dovuta essere impugnata entro dieci giorni da quando RI 1 ne ha avuta conoscenza, sicché il ricorso in esame, del 16 maggio 2022, risulta ampiamente tardivo;
che per quanto attiene alla richiesta di accertare la perenzione di tutte le esecuzioni del gruppo n. 2 in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF, la risposta dell’UE non è del resto un provvedimento impugnabile secondo l’art. 17 LEF, poiché esso si limita – correttamente – a ricordare che la questione è già stata definitivamente liquidata con la sentenza 15.2021.109 emanata da questa Camera il 14 gennaio 2022, contro la quale RI 1 ha ricorso senza successo al Tribunale federale (sentenza 5A_100/2022 del 15 marzo 2022);
che contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, statuisce definitivamente sulla questione della perenzione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF (fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale), la quale non è una questione di merito, bensì di procedura esecutiva regolata dalla LEF, che rientra nella sua esclusiva competenza (art. 13 e 17 LEF; 3 LPR);
che risulta esplicitamente dal conteggio finale del 23 marzo 2022 che alle pretese della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (tranne nelle esecuzioni n. __________ e __________) non è stato attribuito alcun dividendo;
che la contestazione di RI 1 fosse anche da considerare tempestiva, ella non spiega quale interesse degno di protezione possa invocare a esigere di “ristabilire” le esecuzioni della Cassa estinte, di cui chiede d’altro canto l’accertamento della perenzione (come per tutte le altre);
che il ricorso appare quindi irricevibile anche su questo punto;
che, per abbondanza, il fatto ch’ella – a suo dire (contro-osservazioni del 7 giugno 2022) – non abbia ricevuto le comunicazioni del ritiro delle (dodici) esecuzioni della Cassa (tranne due), che figurano tutte nell’incarto dell’UE, non osta agli effetti di detto ritiro, che la ricorrente non dimostra essere una “menzogna colossale e vergognosa a tutta evidenza”, ciò che avrebbe potuto e dovuto dimostrare semplicemente producendo una dichiarazione della Cassa;
che del resto, informata sia del conteggio finale del 23 marzo 2022 sia della contestazione dell’escussa (v. e-mail 13 aprile 2022 dell’UE alla caposervizio __________), la Cassa non ha sollevato alcuna obiezione;
che RI 1 ha precisato che il suo allegato del 20 maggio 2022 intitolato “ricorso per violazione LEF, CP, Cost. e per ritardata e denegata giustizia” non era da considerare come un ricorso a sé stante, bensì come un’integrazione volta a produrre il precedente conteggio del 6 ottobre 2021, in cui tutte le esecuzioni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG risultavano ancora in essere;
che se ne prende atto e si prescinde quindi dal trattare l’allegato quale ricorso separato;
che quale integrazione del ricorso del 16 maggio 2022, lo scritto del 20 maggio è (ancora di più) tardivo;
che, comunque sia, il conteggio del 15 settembre 2021 è uguale a quello del 28 marzo 2022, tranne che non menziona le esecuzioni estinte (ovvero quelle dodici della Cassa), in quanto era stato allestito per calcolare la somma globale della quale chiedere il trasferimento all’PI 1 (giacché sul conto della ricorrente era depositato più di quanto necessario a estinguere le esecuzioni del gruppo n. 2), e non menziona separatamente le spese d’incasso (fr. 5.– per importi fino a fr. 1'000.–, 5‰ per importi superiori, ma al massimo fr. 500.–, art. 19 cpv. 1 OTLEF), ma le conteggia nelle singole esecuzioni;
che l’odierno giudizio viene emanato nella composizione plenaria ordinaria della Camera;
che pur facendo astrazione dei dubbi sul fatto che la ricorrente sia effettivamente domiciliata all’indirizzo in __________ da lei indicato sul ricorso, giacché lavora a __________ e ha spedito il ricorso come lo scritto del 20 maggio 2022 da __________, ad ogni modo la sentenza odierna può essere notificata al recapito del suo studio legale a __________, usato recentemente senza intoppi in altre procedure (per esempio per le sentenze 15.2022.13 del 22 luglio 2022, 15.2022.82 del 22 giugno 2022, 15.2021.63 e 15.2021.109 del 14 gennaio 2022), motivo per cui un invito a designare un recapito in Svizzera (giusta l’art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 LPR) risulta superfluo;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che RI 1 è però resa attenta che se dovesse persistere a ripresentare censure già respinte con una decisione definitiva potrà essere condannata a una multa fino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Si dà atto che lo scritto del 20 maggio 2022 non è da trattare quale ricorso separato.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a .
|
|
|
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.