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Incarto n. |
Lugano 2 settembre 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 29 marzo 2022 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 15 marzo 2021 a favore delle esecuzioni facenti parte dei gruppi n. 17 a 19, promosse nei confronti del ricorrente da
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PI 2, (rappresentata dall’RA 1, ) PI 3, Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
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preso atto che con decisione del 17 giugno 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (l’UE) ha annullato il pignoramento in questione;
appurato che dall’inizio del pignoramento l’Ufficio non ha incassato alcuna eccedenza da ripartire;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR), fatta salva la facoltà per l’UE di procedere al pignoramento di eventuali pretese salariali residue o indennità di disoccupazione con una nuova decisione, ovviamente impugnabile;
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – ; – ; – ; – .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.