Incarto n.
15.2022.67

Lugano

2 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 29 marzo 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 15 marzo 2021 a favore delle esecuzioni facenti parte dei gruppi n. 17 a 19, promosse nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1,

PI 2,

(rappresentata dall’RA 1, )

PI 3,

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

preso atto che con decisione del 17 giugno 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (l’UE) ha annullato il pignoramento in questione;

 

appurato che dall’inizio del pignoramento l’Ufficio non ha incassato alcuna eccedenza da ripartire;

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR), fatta salva la facoltà per l’UE di procedere al pignoramento di eventuali pretese salariali residue o indennità di disoccupazione con una nuova decisione, ovviamente impugnabile;

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–

    ;

–  ;

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.