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Incarto n. |
Lugano 13 giugno 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
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Comune di Bellinzona, Bellinzona
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ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa l’11 novembre 2021 dal PI 1 contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 1'003.50 oltre ad accessori, il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso con decisione del 29 aprile 2022.
B. Sulla scorta della decisione appena menzionata, il 16 maggio 2022 il PI 1 ha chiesto alla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di proseguire l’esecuzione.
C. Dando seguito alla domanda, il 23 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 22 agosto 2022.
D. Con ricorso del 27 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale atto, chiedendone l’annullamento e postulando nel contempo la concessione di un’indennità d’inconvenienza di fr. 70.–.
E. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’Ufficio domanda alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 23 maggio 2022, il ricorso presentato il 27 maggio è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente rimprovera all’UE di aver emesso l’avviso di pignoramento nonostante la decisione di rigetto dell’opposizione non sia ancora passata in giudicato. Fa valere di aver presentato reclamo contro la decisione in questione il 13 maggio 2022 dinanzi al Tribunale d’appello, ragione per cui – a suo dire – l’opposizione non può essere ancora considerata come rigettata in via definitiva, ciò che preclude la continuazione dell’esecuzione.
Ora, è vero che il 13 maggio 2022 l’insorgente ha presentato reclamo contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione davanti a questa Camera nella sua veste di autorità giudiziaria superiore (inc. 14.2022.55), ma egli misconosce che il rimedio del reclamo non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione di rigetto definitivo è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto – ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 e i rinvii; sentenza della CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020, consid. 2). Il ricorso s’avvera pertanto infondato.
3. Stante il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza al creditore, cui il ricorso non è stato comunicato.
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). A prescindere dalla soccombenza del ricorrente, non può quindi essere accolta la sua richiesta di un’indennità d’inconvenienza.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a Damiano .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.