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Incarto n. |
Lugano 23 settembre 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 giugno 2022 della
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RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 30 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa dalla
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PI 1, (patrocinata dall’ PR 1, )
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nei confronti della
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ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 2 (in seguito “PI 1”) ha escusso la PI 2 (in seguito “PI 2”) per l’incasso di un credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella n.__________ RFD di __________ dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.–. La procedente ha presentato la domanda di vendita il 10 maggio 2017.
B. Il 14 agosto 2019, la PI 3 ha ceduto all’RI 1 (in seguito “RI 1”) per fr. 35'000.– una pretesa di fr. 153'343.– nei confronti della PI 1 per lavori eseguiti sul noto fondo, a beneficio della quale era stata iscritta nel registro fondiario un’ipoteca legale definitiva il 4 gennaio 2019, poi rettificata l’11 marzo 2019.
C. Il 10 maggio 2021 la sede di Mendrisio dell’UE, che si occupa del settore immobiliare del Sottoceneri dall’aprile 2018, ha depositato le condizioni d’asta e l’elenco oneri, fissando l’asta per il 1° luglio 2021. Nell’elenco oneri l’Ufficio ha in particolare iscritto in 5a posizione il credito dell’RI 1 (ceduto dalla PI 3) per fr. 182'594.45 a beneficio di un’ipoteca legale “di grado LEG (Ipoteca per costruzioni)”, secondo la rettifica d’ufficio dell’11 marzo 2019.
D. Statuendo con sentenza del 21 giugno 2021 (inc. 15.2021.54) la Camera ha respinto nella misura della sua ammissibilità il ricorso che l’RI 1 aveva presentato il 17 maggio 2021 contro le condizioni d’asta e l’elenco oneri. Adito con ricorso del 24 giugno 2021 contro tale decisione, il Tribunale federale ha stralciato la causa dai ruoli mediante sentenza del 12 luglio 2021 (inc. 5A_518/2021) a seguito del ritiro del gravame.
E. Il 1° luglio 2021 il fondo è stato aggiudicato alla PI 1 al secondo turno (con la possibilità di disdire i contratti di locazione per la successiva scadenza legale) per fr. 1'700'000.–.
F. Il 30 maggio 2022 l’UE ha allestito e depositato il seguente stato di riparto:
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N. |
Creditore pignoratizio |
Somma di credito Fr. |
Somma ricavata Fr. |
Importo scoperto Fr. |
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1. |
Stato del Cantone Ticino Ufficio Esazione e Condoni Vicolo Sottocorte 6501 Bellinzona Rif. __________ |
39'706.60 |
39'706.60 |
–-.–- |
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2. |
PI 2 __________ __________
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23'732.25 |
23'732.25 |
–-.–- |
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3. |
PI 1
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4'736'900.00 |
1'599'531.95 In parziale compensazione del credito |
3'137'368.05 |
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4. |
PI 3 – Rappr. Avv. PI 4 CP
IL di grado LEF – Artigiani o Imprenditori |
38'712.30
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–-.–- |
38'712.30 |
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5. |
RI 1
IL di grado LEF – Artigiani o Imprenditori |
182'594.45 |
–-.–- |
182'594.45 |
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TOTALE
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5'021'645.60 ========== |
1'662'970.80 ========== |
3'358'674.80 ========== |
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Nessuna eccedenza a favore dei creditori pignoranti |
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G. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 10 giugno 2022 l’RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone la modifica, ovvero il pagamento del credito da essa vantato mediante riduzione degli importi previsti per gli altri creditori pignoratizi.
H. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 maggio 2022, il ricorso presentato il 10 giugno 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) sotto questo profilo.
2. La ricorrente sostiene che lo stato di riparto non tiene conto del privilegio conferito all’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, in violazione dell’art. 841 cpv. 1 CC, sicché – a suo dire – dev’essere modificato nel senso di ridurre gl’importi destinati agli altri creditori pignoratizi, in particolare quello della PI 1, al fine di corrispondere a essa integralmente il suo credito. In proposito fa valere che i lavori oggetto del credito garantito dall’ipoteca degli artigiani e imprenditori ha indubbiamente contribuito ad aumen-tare il valore della proprietà, dal momento che – secondo essa – prima dei lavori di ristrutturazione il fondo valeva fr. 1'000'000.– e in seguito è stato aggiudicato alla PI 1 per fr. 1'700'000.–.
Da parte sua, l’Ufficio premette che il credito dell’insorgente è stato iscritto nell’elenco oneri in 5a posizione, circostanza ch’essa non ha contestato. Ciò posto, dal momento che il prezzo a cui è stato aggiudicato il fondo (fr. 1'700'000.–) non è sufficiente per pagare tutti i creditori pignoratizi, l’UE rileva che quelli al beneficio dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sono andati totalmente perdenti, motivo per cui verrà loro fissato un termine per promuovere al foro dell’esecuzione l’azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull’importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori, conformemente all’art. 117 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42).
2.1 Giusta l’art. 112 cpv. 1 RFF, incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado. Ne consegue che l’autorità di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio deve limitarsi a esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza, al grado e all’importo dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri (sentenza della CEF 15.2019.74 dell’11 dicembre 2019, consid. 1.1; cfr. DTF 120 III 24 consid. 3).
2.2 Nel caso in rassegna, conformemente alla predetta norma, l’UE si è limitato a trascrivere nello stato di riparto i crediti così come inseriti nell’elenco oneri passato in giudicato (consid. C e F), sicché nulla può essergli rimproverato da questo punto di vista, la ricorrente non potendo più rimettere in discussione nello stadio della ripartizione il grado e l’importo dei crediti pignoratizi ivi iscritti (art. 43 cpv. 1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art. 102 RFF anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare). Per quanto attiene invece al privilegio dei creditori a beneficio dell’ipoteca degli artigiani o imprenditori in caso di perdita giusta l’art. 841 cpv. 1 CC, come ha rettamente rilevato nelle osservazioni, l’ufficio d’esecuzione è unicamente tenuto a fissare loro il termine di dieci giorni per promuovere al foro dell’esecuzione l’azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull’importo del ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF) e, ove tale azione venga tempestivamente presentata, a sospendere il riparto limitatamente alle “somme in litigio” (art. 117 cpv. 2 RFF), ovvero ai dividendi spettanti ai creditori convenuti (sentenza della CEF 15.2014.121 del 6 marzo 2015, consid. 3, massimato in RtiD 2015 II 929 n. 72c). Trattandosi di una questione di diritto materiale, non spetta invero all’UE né all’autorità di vigilanza accertare se sono dati i presupposti dell’art. 841 cpv. 1 CC, bensì al competente giudice del merito secondo l’art. 117 cpv. 1 RFF (DTF 110 III 79 consid. 3/a). È solo in quella sede che l’insorgente potrà far valere il suo privilegio. Il ricorso si rivela dunque manifestamente irricevibile per incompetenza materiale della Camera a decidere su tale oggetto.
3. Stante il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza alle altre parti interessate, cui il ricorso non è stato comunicato (art. 9 cpv. 2 LPR).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’avv.
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.