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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 luglio 2022 di
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
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PI 1,
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ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 2'270.– oltre agli accessori, il 25 maggio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso a favore dell’escutente un attestato di carenza di beni (ACB) per l’importo rimasto integralmente scoperto di fr. 2'774.45. Mediante conteggio del 27 maggio 2022 l’UE ha posto a suo carico le spese esecutive di fr. 111.45.
B. Con ricorso del 3 luglio 2022 RI 1 si aggrava contro il conteggio, chiedendone l’annullamento. Egli domanda inoltre che l’UE svolga un’inchiesta approfondita sulla situazione patrimoniale di PI 1, che informi i servizi sociali per esaminare se ella è in grado di occuparsi della propria figlia minorenne, che comunichi ai creditori un promemoria in relazione alle varie vie civili e penali che rimarrebbero aperte dopo aver esaurito la via esecutiva e che venga fatta un’analisi interna approfondita dell’UE per identificare altri debitori seriali.
C. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2022 l’UE si è rimesso alla decisione di questa Camera.
D. Tramite scritto del 29 agosto 2022 il ricorrente ha fornito nuovi elementi fattuali, postulando la continuazione dell’esecuzione e ribadendo la richiesta di annullamento delle spese a suo carico.
Considerando
in diritto: 1. Dagli atti non è dato di sapere quando RI 1 ha ricevuto il conteggio delle spese d’esecuzione, dal momento che l’invio è avvenuto per posta semplice. Nemmeno il ricorrente fornisce indicazioni utili al riguardo, limitandosi a sostenere di aver intrattenuto due conversazioni telefoniche il 28 giugno 2022 con la funzionaria dell’Ufficio __________. Non essendo quindi l’UE in grado di provare quando è stata recapitata la decisione impugnata, datata 27 maggio 2022, il ricorso inoltrato il 4 luglio 2022 per posta raccomandata (v. tracciamento dell’invio n. __________) va considerato tempestivo e quindi in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.1 Il gravame s’avvera invece inammissibile, siccome tardivo, laddove il ricorrente si duole di mancanze negli accertamenti svolti dall’UE in fase di pignoramento, pretendendo solo ora ulteriori indagini e atti, tra cui l’ispezione del domicilio dell’escussa e il pignoramento del salario ch’essa avrebbe percepito in passato. A tal fine egli avrebbe dovuto infatti impugnare l’ACB entro dieci giorni da quando ne ebbe conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro l’11 giugno 2022, avendo ricevuto l’atto il 30 maggio 2022 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; v. tracciamento della raccomandata n. __________).
1.2 Altrettanto irricevibile si rivela la richiesta volta a informare i servizi sociali su eventuali carenze della capacità genitoriale dell’escussa, né l’organo esecutivo né questa Camera essendo competenti in tale materia. Spetta semmai all’insorgente, se lo ritiene opportuno, procedere a una segnalazione alla competente autorità regionale di protezione dei minori.
1.3 Non trovano sorte migliore le domande intese a comunicare ai creditori un promemoria in relazione alle varie vie civili e penali che rimangono aperte dopo aver esaurito la via esecutiva e a procedere a un’analisi interna approfondita dell’Ufficio per identificare eventuali altri debitori seriali. Da una parte il ricorrente può far valere con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF soltanto un interesse personale (oltreché attuale, concreto e degno di protezione) e non l’interesse di terzi, segnatamente di altri creditori (sentenza della CEF 15.2019.7 del 3 giugno 2019, consid. 3.1/a e riferimento citato). Dall’altra, il ricorso all’autorità di vigilanza deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Ora, quanto RI 1 si prefigge di ottenere non è una misura esecutiva in un procedimento determinato in cui egli è parte.
Su questo punto il ricorso andrà nondimeno trattato come una segnalazione e verranno effettuate le necessarie verifiche, ma nella procedura di vigilanza (giusta l’art. 13 LEF) il segnalante non ha qualità di parte e non è legittimato a esigere l’emanazione di una decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_974/2013 del 26 marzo 2014 consid. 2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 13a ad art. 13 LEF).
1.4 È infine pure irricevibile la richiesta tesa a depennare le spese esecutive a carico di un altro creditore, il Comune di __________, che partecipa allo stesso pignoramento, giacché il ricorrente non fa valere un interesse personale (v. sopra consid. 1.3).
2. Il ricorrente chiede di annullare le spese esecutive di fr. 111.45 poiché ritiene insufficienti gli accertamenti svolti dall’UE. Si tratta però di una censura che, come esposto sopra (consid. 1), egli avrebbe dovuto invocare mediante tempestivo ricorso contro l’ACB. Non vi è dunque alcun motivo giustificato di annullare le spese connesse a una decisione dell’UE ormai definitiva. Il ricorrente non contesta d’altronde l’importo di tali spese, che risultano del resto conformi all’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35): fr. 9.10 per la redazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF) e l’invio (fr. 13 cpv. 1) dell’avviso di pignoramento, fr. 32.50 per l’esecuzione infruttuosa del pignoramento a favore di un credito di fr. 2'270.– (art. 20 cpv. 1 e 2) e fr. 69.85 per la redazione (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF) e l’invio (art. 13 cpv. 1) dell’ACB (4 pagine) a lui e alla debitrice.
Va inoltre ricordato che, nonostante le spese d’esecuzione siano a carico del debitore, il creditore è tenuto ad anticiparle (art. 68 cpv. 1 LEF primo periodo). Qualora però, come nella fattispecie, l’ufficio d’esecuzione compie un’operazione senz’aver preventivamente preteso la prestazione di un anticipo, le spese devono essere recuperate presso l’escutente, se del caso per via esecutiva, ove non possano essere prelevate su pagamenti fatti dal debitore all’ufficio o sul ricavo della realizzazione (sentenza del Tribunale federale 5A_616/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 7.1.1 e riferimenti citati). Orbene, l’Ufficio ha agito conformemente alla legge, laddove ha invitato RI 1 a pagare le spese esecutive in questione, siccome la debitrice non ha effettuato alcun pagamento all’ufficio (art. 12 LEF) e il pignoramento è risultato infruttuoso.
3. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1, .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.