RI 1

 

 

Incarto n.
15.2022.90

Lugano

28 novembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliera:

Bertoni

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 20 giugno 2022 da

 

 

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione emesso l’8 giugno 2022 nella procedura n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1 __________

(patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

 

 

posto che la scrivente Camera ha verificato d’ufficio che l’esecuzione__________ a convalida dell’inventario impugnato è stata ritirata il 26 settembre 2022 ed è quindi da considerare estinta;

 

considerato come, in assenza di valida convalida, l’inventario sia così da ritenere decaduto, sicché la procedura ricorsuale, divenuta priva d’oggetto, dev’essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–     ;

–    .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.