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Incarto
n. |
Lugano 12 settembre 2022
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 29 luglio 2022 della
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RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 18 luglio 2022 nella procedura n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
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PI 1, BE- (patrocinata dall’avv. PA 2, )
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preso atto che con scritto 7 settembre 2022, entro il termine impartitole con ordinanza del 26 agosto 2022, la RI 1 ha confermato di non voler mantenere il ricorso, da considerare senza oggetto in seguito alla sostituzione del provvedimento impugnato con la decisione 2 agosto 2022 dell’Office des poursuites di Ginevra, rimasta incontestata;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta a sua volta priva d’oggetto, come la domanda di effetto sospensivo, e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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– ; – .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.