Incarto n.
15.2022.92

Lugano

12 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo sul ricorso 29 luglio 2022 della

 

 

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 18 luglio 2022 nella procedura n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

 

 

PI 1, BE-

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

 

 

preso atto che con scritto 7 settembre 2022, entro il termine impartitole con ordinanza del 26 agosto 2022, la RI 1 ha confermato di non voler mantenere il ricorso, da considerare senza oggetto in seguito alla sostituzione del provvedimento impugnato con la decisione 2 agosto 2022 dell’Office des poursuites di Ginevra, rimasta incontestata;

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta a sua volta priva d’oggetto, come la domanda di effetto sospensivo, e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  

     ;

–     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.