Incarto n.
15.2022.97

Lugano

7 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di

 

 

 RI 1

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio 2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno 2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A);

 

                                         che dando seguito a siffatta domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito” e accludendo al precetto un documento intitolato “titolo di credito”, in cui figura il testo integrale della causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione;

                                         che con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto esecutivo “falsificato”, esigendo­ne l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2 n. 1 LEF;

 

                                         che la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________21, facendo valere sostanzialmente le stesse motivazioni;

 

                                         che la Camera ha respinto il ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 lu­glio 2022 (ma da reputare notificata già il 7 luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie esti­ve (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF);

 

                                         che RI 1 – benché a conoscenza di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi a inoltrare il 27 luglio una domanda di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichia­rata irricevibile con sentenza odierna [inc. 15.2022.14]);

 

                                         che per i motivi espressi nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

 

                                         che tenuto conto del fatto che la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione del nuo­vo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in questa sede;

 

                                         che la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente);

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.