Incarto n.
15.2022.98

Lugano

7 settembre 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 agosto 2022 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la graduatoria depositata il 2 agosto 2022 nella procedura di fallimento aperta nei confronti della

 

 

PI 1 in liquidazione, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che nel fallimento aperto il 25 febbraio 2021 nei confronti della PI 1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la graduatoria dal 2 al 22 agosto 2022, come da pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale del 2 agosto 2022;

 

                                         che con ricorso del 22 agosto 2022, il Comune RI 1, ammesso nella graduatoria in terza classe per un credito di fr. 630.– e pro memoria (giusta l’art. 63 RUF) per una pretesa di fr. 2'548.– relativa alle imposte comunali dal 2018 al 2021 (doc. B accluso al ricorso, numeri d’ordine 10 e 11), chiede, in via principale, di riformare la graduatoria nel senso di stralciare le insinuazioni d’PI 2 (ammesso in terza classe per fr. 1'000'583.73) e di PI 3 (ammessa nell’elenco oneri relativo ai fondi n. __________ e __________ RFD di __________ per una pretesa di fr. 650'000.– garantita da una cartella ipotecaria di secondo grado), e in via subordinata di annullare la graduatoria e di rinviare l’incarto all’UF perché proceda all’allestimento di una nuova graduatoria dopo aver effettuato ulteriori accertamenti in merito alle suddette due insinuazioni;

 

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza, come il ricorrente rileva a ragione, dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

                                         ch’egli ritiene invece a torto che nella fattispecie il termine di ricorso ha iniziato a decorrere al momento in cui, il 10 agosto 2022, ha ricevuto l’e-mail dell’UF contenente la documentazione relativa alle insinuazioni contestate;

 

                                         che infatti la data di decorrenza dei termini di ricorso e di contestazione giudiziaria della graduatoria (art. 250 LEF) è identico (DTF 96 III 76 consid. 1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 17 ad art. 249 LEF);

 

                                         che ambedue i termini per contestare la graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul FUSC (art. 68 RUF) a condizione che la graduatoria sia consultabile presso l’ufficio dei fallimenti il giorno della pubblicazione (DTF 119 V 93 consid. 4/a; 112 III 44 consid. 3/a; Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 40 ad art. 250 LEF);

 

                                         che nella fattispecie il deposito della graduatoria è stata pubblicata martedì 2 agosto 2022, data a partire dalla quale era effettivamen­te consultabile presso l’UF;

 

                                         che il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto scaduto venerdì 12 agosto 2022;

 

                                         che interposto solo il 22 agosto, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 128);

 

                                         che, a scanso di equivoci, è determinante il momento della conoscenza dell’atto impugnato – presunta, per quanto riguarda la graduatoria fallimentare, alla data della pubblicazione del suo deposito (art. 35 cpv. 1 LEF) – e non dei motivi d’impugnazione;

                                         che in linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa, poiché spetta al destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze della CEF 15.2017.22 del 4 aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.3 e 15.2012.52 del 7 maggio 2012; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 256 ad art. 17 LEF);

 

                                         che nel caso specifico l’ammissione nella graduatoria delle due pretese contestate dal Comune RI 1 era chiara già al momento del suo deposito e pertanto gli incombeva acquisire le informazioni e i documenti necessari e allestire il ricorso entro il 12 agosto;

 

                                         che con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione all’avv.     .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.