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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliera: |
Villa |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 agosto 2022 di
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RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il pignoramento di redditi emesso il 4 agosto 2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
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(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, (es. n. __________) Comune di PI 4, (es. n. __________ e __________) PI 5, (es. n. __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni sopra menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 20'698.60 al 26 agosto 2022, il 4 agosto 2022 la sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
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Debitore |
__________ |
fr. |
1'400.00 |
Affitto fondo __________ RFD __________ |
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Debitore |
__________ |
fr. |
500.00 |
Affitto fondo __________ RFD __________ |
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Debitore |
Macelleria RI 1, __________ |
fr. |
4'529.00 |
macellaio |
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Debitore |
__________ e __________ |
fr. |
1'140.00 |
Affitto fondo __________ RFD __________ |
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Totale |
fr. |
7'569.00 |
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Minimo d’esistenza
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Comune |
Base mensile |
fr. |
1'600.00 |
Dedotto il 20% a moglie e figlia in quanto in Italia (20% di CHF 500) |
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PINT1 1 |
Supplemento figlio |
fr. |
480.00 |
Ridotto del 20% in quanto vive in Italia |
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Comune |
Affitto |
fr. |
995.00 |
Interessi ipoteca B__________ 1.0% fr. 11'942.42 all’anno fr. 995.20 mensili |
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Comune |
Premio di assicurazione malattia |
fr. |
465.00 |
H__________ |
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Debitore |
Altri |
fr. |
925.00 |
Spese di gestione e manutenzione immobili |
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Coniuge |
Altri |
fr. |
1'400.00 |
Mutuo Italia per moglie e figlia Euro |
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Totale |
fr. |
5'865.00 |
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L’UE ha quindi notificato all’escusso il pignoramento dei suoi redditi limitatamente a fr. 1'704.– mensili, pari alla quota eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 5'865.–.
B. Con ricorso del 16 agosto 2022, RI 1 si è aggravato contro la predetta decisione chiedendo la sospensione del pignoramento almeno nella misura in cui supera fr. 124.80.
C. Il 26 agosto 2022 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, limitatamente alla ripartizione delle somme pignorate.
D. Con osservazioni del 2 settembre 2022 l’UE ha confermato il provvedimento impugnato, ritenendolo corretto, motivo per cui ha rinunciato a notificare il ricorso ai creditori. Su ordine del presidente della Camera, l’Ufficio ha proceduto ad assegnare un termine alle controparti per presentare eventuali osservazioni al ricorso. Entro il termine impartito, solo il Comune di PI 4 si è espresso, rimettendosi al giudizio dell’autorità di vigilanza. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2022 l’Ufficio si è (nuovamente) riconfermato nella propria decisione informando la Camera di avere “cautelativamente e a copertura dei crediti posti a pignoramento” provveduto a pignorare i fondi __________ e __________ RFD del Comune di PI 4.
E. Il 9 e il 19 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto i documenti richiesti dal presidente della Camera con ordinanza del 29 novembre 2022.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 agosto 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente lamenta in primo luogo di non aver potuto fornire tutti i dati necessari per stabilire il fabbisogno della sua famiglia, giacché l’UE ha proceduto al pignoramento in sua assenza e unicamente sulla scorta di “alcuni documenti” da lui trasmessi. Ora, a prescindere dal fatto che quello in oggetto non è il primo pignoramento eseguito nei suoi confronti – l’ultimo risalendo al dicembre del 2021 – l’escusso non trae alcuna conclusione dalle critiche mosse all’operato dell’Ufficio, se non la richiesta di poter fornire nella procedura di ricorso informazioni dettagliate sulla sua situazione familiare, e in particolare sullo stato di salute della figlia PINT1 1, e produrre (altri) documenti che non ha potuto consegnare all’UE in occasione del pignoramento del 4 agosto 2022. Quand’anche egli avrebbe dovuto spontaneamente allegare e provare, già davanti all’UE, tutte le spese di cui chiede il computo nel minimo esistenziale suo e della famiglia, considerato che il mancato accertamento di alcuni fatti da lui allegati avrebbe potuto determinare una violazione manifesta e insostenibile di tale minimo e la nullità della decisione impugnata (cfr. DTF 110 III 32; sentenza della CEF 15.2012 del 6 giugno 2012 consid. 1), la Camera gli ha d’ufficio dato l’occasione di produrre altri documenti giustificativi (sopra ad E). Nulla osta quindi ora a entrare senza indugio nel merito del gravame.
3. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
4. Fra le diverse spese correnti che l’UE non ha considerato e che a suo dire sono da computare nel suo minimo esistenziale, RI 1 cita anzitutto i costi della trasferta dal suo posto di lavoro a M__________, dov’egli lavora e risiede durante la settimana, a S__________ (in provincia di Como), paese in cui vivono la moglie e la figlia PINT1 1, affetta da una grave disabilità. Considerando ch’egli percorre tale tratta – di complessivi 202 km tra andata e ritorno – almeno una volta alla settimana (quindi al minimo 52 volte all’anno), il ricorrente ritiene giustificato di riconoscergli un supplemento di fr. 367.65, pari al numero medio dei chilometri mensili percorsi (875) moltiplicato per costo chilometrico di fr. 0.42/km stabilito dalla CEF nella Circolare n. 39/2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Chiede inoltre di aggiungervi € 260.– mensili a titolo di rimborso rateale del prestito che la D__________ gli ha concesso per l’acquisto delle auto per lui e la moglie, giungendo a un supplemento per trasferte di fr. 627.65 complessivi.
4.1 È accertato che RI 1 è professionalmente attivo a __________ come macellaio, mentre la sua famiglia vive a oltre cento chilometri di distanza a S__________. Non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente, come da lui affermato, raggiunge la famiglia una volta a settimana né che la spesa della trasferta è necessaria all’esercizio della sua attività lucrativa ed è a suo carico, ciò che del resto né l’UE né i creditori hanno contestato. La spesa in questione, come si vedrà, non appare poi così sproporzionata rispetto al reddito conseguito (di fr. 4'529.–) da rendere la sua attività deficitaria. Sotto questo profilo la spesa appare indispensabile ai sensi dell’art. 93 LEF.
4.1.1 Il ricorrente sostiene d’altronde a ragione che l’uso dell’automobile gli è più favorevole rispetto ai mezzi pubblici per il tempo impiegato e la sua praticità. In effetti secondo Googlemaps, da M__________ ci s’impiega un’ora e 42 minuti per raggiungere in auto S__________. Con i mezzi pubblici, per contro, la durata di percorrenza indicata si aggira sulle 4 ore e 10 minuti, tenuto conto dei diversi spostamenti, dei cambi (a piedi o in autobus da M__________ a B__________, in treno da B__________ a L__________ e almeno tre autobus da L__________ a S__________, passando da M__________ e D__________), nonché della frequenza dei trasporti e dei tempi di attesa tra una tratta e l’altra. In queste circostanze, l’uso dei trasporti pubblici, che richiederebbe, per l’andata e ritorno, una giornata a fronte dei due giorni di permanenza settimanale con la famiglia, non può essere ragionevolmente imposto all’escusso. Gli vanno pertanto riconosciuti i costi di trasferta con l’automobile.
4.1.2 Poiché egli non ne ha dimostrato i costi effettivi, occorre determinarli in base alla citata Circolare n. 39/2015. Tenuto conto che la distanza tra il luogo di lavoro dell’escusso (e di residenza durante la settimana) e il domicilio della famiglia è di 101 km, come si evince da Googlemaps, che il debitore percorre tale tratta due volte alla settimana (andata e ritorno) per un minimo di 48 volte all’anno (escluse le vacanze, di almeno quattro settimane) e che l’indennità chilometrica è di 0.428 fr./km (secondo la Circolare n. 39/2015 per il 2022, aggiornata il 1° giugno 2022 in considerazione del rincaro del carburante), il costo mensile medio delle trasferte (di 808 km, ossia 101 x 2 x 48 ÷ 12) ammonta a fr. 346.– (808 x 0.428). La censura va quindi accolta in tale misura.
4.2 Per quanto concerne le rate di € 260.– mensili relativi al prestito erogato dalla D__________, il ricorrente allega che lo stesso è servito all’acquisto delle auto per lui e la moglie e che tale spesa dev’essere computata senza restrizioni, giacché entrambe le vetture sono indispensabili, da un lato per trasportare la figlia a scuola, dal fisioterapista e in ospedale, dall’altro per permettere a lui di spostarsi dalla __________ a S__________. Sennonché non si evince dal contratto di mutuo del 7 febbraio 2022 (doc. D) che il credito di € 20'250.– concesso a RI 1 quale “finanziamento personale” fosse destinato all’acquisto di automobili, né, soprattutto che fosse indispensabile a tale scopo. L’escusso non pare poi rischiare di vedersene tolto il possesso ove non dovesse pagare le rate, il cui regolare versamento non è peraltro documentato, non essendo dato di capire a quale periodo si riferisce la “distinta di versamento” agli atti (doc. D, 1° foglio). Il contratto di mutuo non è quindi assimilabile a un leasing, sicché le rate di rimborso non possono essere aggiunte al minimo esistenziale del debitore (sentenze della CEF 15.2019.29 del 14 agosto 2019 consid. 6 e 15.2018.46 del 18 giugno 2018, consid. 3.2/b). La richiesta del ricorrente va su questo punto respinta.
4.3 Nell’ipotesi in cui il supplemento di fr. 627.25 non fosse riconosciuto, il ricorrente chiede di considerare quale base mensile le due economie domestiche separate, per fr. 2'280.– complessivi, anziché quella comune di fr. 1'600.– computata dall’UE. Egli stesso riconosce però di convivere con la moglie e la figlia, perlomeno a tempo parziale. D’altronde, le sue spese di trasferte documentate sono state ammesse. Non entra quindi in considerazione un ulteriore supplemento riferito alla base mensile.
5. Il ricorrente postula poi il computo delle spese di riscaldamento delle abitazioni di M__________ (per fr. 49.40 mensili) e di S__________ (di fr. 259.– mensili per il gas e fr. 150.– per il pellet), così come della tassa rifiuti di fr. 31.75 mensili.
5.1 Per quanto concerne l’abitazione di M__________, RI 1 rileva che per il 2022 le spese di riscaldamento finora sostenute ammontano a fr. 2'371.90, come risulta dalla fattura emessa dalla __________ SA il 4 agosto 2022 annessa al ricorso. A suo dire tale importo va ripartito sui quattro appartamenti dell’immobile di sua proprietà, in cui egli ne occupa uno, mentre affitta gli altri tre, sicché a suo carico va riconosciuta una spesa di fr. 49.40 al mese (2'371.90 ÷ 4 ÷12). Nella sua risposta del 19 dicembre 2022 (sopra ad E), il ricorrente ha precisato, sulla scorta della planimetria acclusa, che per i due appartamenti al pianterreno, di circa 40 mq l’uno e 105 mq l’altro, le spese di riscaldamento sono comprese nella pigione, integralmente computata dall’UE come reddito, mentre solo per l’appartamento al primo piano, di circa 145 mq, il costo dell’olio di riscaldamento è pagato a parte dall’inquilino. Tenuto conto che la “casetta” in cui egli vive misura pure all’incirca 40 mq, reputa che dovrebbe venirgli riconosciuto un costo mensile di fr. 98.85.
5.1.1 Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese indispensabili connesse all’immobile, in particolare gli interessi ipotecari (senza ammortamento), i contributi di diritto pubblico e le spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (Tabella, ad II/1), comprese le spese di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell’importo base (Tabella, ad II/1; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 4.2 e il rinvio).
5.1.2 Nel caso di specie, l’UE ha considerato le spese di gestione e manutenzione dell’immobile a M__________ in fr. 925.– mensili, probabilmente fondandosi sulla somma dichiarata alla posta 5.5 della decisione di tassazione dell’imposta cantonale 2020 agli atti. Essa dovrebbe comprendere eventuali spese di riscaldamento non poste a carico degli inquilini, ma non quelle relative all’appartamento dello stesso proprietario. Secondo i dati forniti dal ricorrente il supplemento per costi di riscaldamento va stabilito in fr. 24.– mensili (2'371.90 x [40 ÷ 330 ÷ 12]).
5.2 Per quanto attiene alle spese per il riscaldamento dell’abitazione di S__________, nel ricorso RI 1 aveva sostenuto che le spese del riscaldamento a gas erano mediamente di fr. 105.– mensili, quelle di elettricità di fr. 160.– mensili arrotondati e quelle per il pellet di fr. 150.– mensili (fr. 99.– nel 2021). Con la sua risposta del 9 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto tre giustificativi di pagamento del gas di riscaldamento del 23 luglio 2021, 26 marzo e 19 luglio 2022, ammontanti a € 2'193.06 complessivi, da cui deduce un costo mensile (su 18 mesi) di € 121.85, una fattura per l’energia elettrica di € 630.90 relativa ad agosto e settembre 2022, esponendo un costo supplementare di € 315.– mensili, e una ricevuta di fr. 590.70 (con uno sconto personale di fr. 66.–) per l’acquisto di 66 sacchi di pellet, facendo valere che la famiglia usa giornalmente circa un sacco e mezzo da ottobre ad aprile, ossia 250/270 sacchi all’anno per un costo di almeno fr. 2'500.– annui.
Benché il ricorrente non abbia prodotto un calcolo del fabbisogno energetico relativo al riscaldamento, si può ritenere, visto che la stufa a pellet si trova nel soggiorno, che contribuisca, con l’impianto a gas, al riscaldamento indispensabile della casa. Può quindi al riguardo essere riconosciuto il costo di fr. 99.– mensili esposto nel ricorso (€ 1'188.– per tre palette di ognuna 72 sacchi da 15 kg, al tasso di cambio paritario €/fr.), quello di fr. 2'500.– annui indicato successivamente non risultando dimostrato. Sommato al costo per il gas arrotondato a fr. 120.– mensili, il supplemento per il riscaldamento ammonta a fr. 220.– mensili, cui occorre aggiungere le spese di elettricità. La fattura dei due soli mesi di agosto e settembre 2022 non pare al riguardo rappresentativa né probante, perché indica anche il “conguaglio di luglio 2022” e un canone di abbonamento alla televisione, di cui si tiene già conto nel minimo esistenziale di base (sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 5 e i rinvii). Il costo di fr. 160.– mensili (pari a circa € 320.– ogni due mesi, doc. E) menzionato nel ricorso sembra più realistico, ma va dedotta la parte destinata alla luce e alla cucina, già compresa nel minimo di base (a concorrenza di fr. 70.– mensili per una coppia o una famiglia, sentenza della CEF 15. 2020.56 del 20 novembre 2020 consid. 3.2, da ridurre del 20% nel caso concreto, come fatto per il minimo di base, in ragione del diverso tenore di vita nella fascia di confine), e quella relativa alla televisione (€ 18.–/mese). A questo titolo si può così tenere conto di fr. 86.– (160 ./. 56 ./. 18). Le spese complessive di riscaldamento computabili ascendono in definitiva a fr. 306.– al mese.
5.3 Secondo RI 1 dev’essere inoltre conteggiata nel suo minimo esistenziale anche la tassa per la raccolta dei rifiuti, quantificata in fr. 31.75 al mese (al cambio paritario di 1 €/ CHF), sulla scorta della fattura annuale del Comune di S__________ per il 2022 di € 381.–.
A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha prodotto i giustificativi atti a comprovare l’avvenuto pagamento di tale spesa, va ad ogni modo ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Camera, anche la tassa per la raccolta dei rifiuti rientra nell’importo di base mensile (citata 15.2021.129 consid. 7.1 e i rinvii), sicché essa non può essere ulteriormente aggiunta quale supplemento al minimo vitale dell’escusso. Su questo punto il ricorso è di conseguenza infondato.
6. Nel ricorso RI 1 evidenzia i problemi di salute della figlia PINT1 1, la quale soffre di un’emiplegia della parte destra del corpo e recentemente ha dovuto sottoporsi a un intervento di ricostruzione della rotula al ginocchio destro. Considerato il suo handicap, la bambina deve sottoporsi a sedute di fisioterapia quattro volte la settimana, di cui due vengono effettuate da fisioterapisti privati presso il domicilio di S__________, mentre gli altri due si svolgono presso il Centro di fisioterapia A__________ a D__________, a 4 km da casa. Oltre ad accompagnare la bambina due volte a settimana alle sedute di fisioterapia (in totale 70 km al mese), la moglie del ricorrente usa l’automobile anche per portare la figlia a scuola, sempre a D__________, percorrendo due viaggi di 8 km ciascuno al giorno per 36 settimane, quindi una media di 120 km al mese. RI 1 chiede pertanto che vengano ammesse le spese di trasferta in auto in favore della figlia, da lui quantificate in fr. 102.60 mensili.
6.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi me-dici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5, sentenze della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1 e 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1). Nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v. sopra, consid. 4.1.2).
6.1.1 Nel caso in rassegna, il ricorrente ha prodotto diversi documenti che attestano i problemi di salute della figlia PINT1 1, dichiarata “persona in stato di handicap grave” (v. doc. C, primo foglio, in fine). Anche il ricovero per l’intervento chirurgico al ginocchio, avvenuto nell’aprile 2022, è stato documentato (doc. C, terzo foglio).
Ora, che l’uso del veicolo sia indispensabile per la moglie dell’escusso giusta l’art. 92 LEF è palese, giacché RI 1 ha dimostrato i motivi per cui la bambina necessita di essere trasportata in automobile. Il problema è che agli atti non risulta alcun documento attestante che PINT1 1 frequenta il Centro di fisioterapia A__________ di __________ e con il suo ultimo scritto il ricorrente non ha prodotto la prescrizione medica e l’attestazione di frequentazione del Centro, ma si è limitato a comunicare che la figlia ha smesso di recarsi presso l’A__________ da settembre 2022. Non può quindi essere aggiunto alcun supplemento a questo titolo nel minimo esistenziale.
6.1.2 Diversa è invece la questione per il tragitto casa-scuola, giacché dal rapporto del 20 giugno 2022 rilasciato dalla “Commissione medica per accertamento della disabilità in età evolutiva”, sede territoriale di D__________, si evince che PINT1 1 frequenta la scuola secondaria di primo grado e che vive in stato di handicap grave con una patologia sia fisica sia psichica (doc. C, primo e secondo foglio). Tale documento, oltre ai rapporti medici annessi, è sufficiente a comprovare che la moglie dell’escusso necessita di spostarsi tutti i giorni della settimana da casa sua a D__________ per accompagnare la figlia a scuola. Il debitore ha inoltre fornito informazioni in merito alla distanza che la moglie percorre tra il suo domicilio e la scuola, indicando l’indirizzo della struttura (via __________), facilmente verificabile in internet. Ciò posto, considerato il calendario scolastico di 36 settimane (come indicato dal ricorrente, dedotte le vacanze) e il tragitto di andata e ritorno da S__________ – D__________ di 8 km al giorno per cinque giorni alla settimana, per una media di 120 km al mese (8 km x 5 x 36 ÷ 12), in applicazione della Circolare n. 39/2015 (sopra consid. 4.1.2) le spese di trasferta mensili corrispondono a fr. 73.– alla tariffa ponderata di 0.610 fr./km. Le spese di trasferta vanno pertanto riconosciute limitatamente a tale importo.
6.2 Per l’insorgente anche le due sedute settimanali private di fisioterapia per la figlia a domicilio (di € 40/60 l’una) devono essere computate nel suo minimo esistenziale nella misura di fr. 346.65 al mese. Non è però dato di capire perché le sedute effettuate al Centro di fisioterapia __________ a __________ sarebbero prese a carico dalla “mutua” (ora Sistema sanitario nazionale, SSN) e quelle a domicilio no (forse perché non sono state prescritte da un medico). Andrebbe inoltre verificato se i genitori di PINT1 1 non abbiano diritto al rimborso delle spese che eccedono il “ticket” sanitario. Non è poi chiaro quante sedute vengono effettuate da settembre 2022.
Non è però necessario risolvere tali questioni in questa sede. Il trattamento è infatti iniziato proprio il giorno dell’esecuzione del pignoramento, il 4 agosto 2022, di modo che la richiesta del ricorrente va trattata come una domanda di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), da rivolgere all’UE (e non – in prima battuta – all’autorità di vigilanza), fornendogli le fatture emesse finora e le relative ricevute di pagamento, unitamente a un’attestazione dell’Azienda sanitaria locale (ASL) in merito all’assenza di presa a carico, anche solo parziale, di queste spese da parte del SSN.
6.3 Da ultimo, il ricorrente chiede che gli vengano riconosciuti i costi dei testi di scuola della figlia PINT1 1, da lui quantificati in € 12.15 mensili (pari a fr. 12.15). Poiché egli ha allegato lo scontrino di pagamento della cartolibreria __________ di D__________, di € 145.90, che ne attesta l’acquisto (doc. F ultimo foglio) e l’effettivo pagamento, l’importo preteso va aggiunto alle spese esistenziali computabili.
7. Alla luce dei motivi suesposti (consid. 4.1.2, 6.1.2 e 6.3), in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va rettificato nel senso che sono aggiunte le spese mensili per la trasferta da M__________ a S__________, di fr. 346.– (sopra consid. 4.1.2), quelle di riscaldamento delle abitazioni di M__________, di fr. 24.– (consid. 5.1.2), e di S__________, di fr. 306.– (consid. 5.2), le spese di trasporto per la figlia dalla casa di S__________ alla scuola di D__________, di fr. 73.– (consid. 6.1.2), nonché i costi per il materiale scolastico (libri di testo e cartoleria), di fr. 12.– al mese, per un totale complessivo di fr. 761.–. Di conseguenza va ordinato all’UE di pignorare il reddito di RI 1 a concorrenza di 943.– mensili (fr. 7'569.–./. 5'865.–./. 761.–) anziché fr. 1'704.–.
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di pignorare il reddito di RI 1 limitatamente a fr. 943.– mensili.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.