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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
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composta del giudice: |
Jaques, presidente |
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vicecancelliere: |
Cortese |
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 1° settembre 2023 da
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RI 1
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contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la notifica dei precetti esecutivi e contro i successivi atti eseguiti nelle 39 esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti sfociate nei pignoramenti eseguiti:
il 16 marzo 2015 a favore del gruppo n. 1 composto delle 3 esecuzioni promosse da
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Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________) Confederazione Svizzera, Berna (n. 1__________) PI 1, (n. __________) |
il 24 gennaio 2020 a favore del gruppo n. 3 composto delle 17 esecuzioni promosse da
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PI 1, Cadenazzo (n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, 2__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________) PI 15, __________ (es. n. __________) PI 10 (n. __________) PI 5 (n. __________) |
il 16 settembre 2020 a favore del gruppo n. 4 composto delle 2 esecuzioni promosse da
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PI 16 (n. __________) (c/o RA 2, __________, __________) PI 1, __________ (n. __________) |
il 14 aprile 2021 a favore del gruppo n. 5 composto delle 6 esecuzioni promosse da
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PI 13, __________ (n. __________, __________ e __________) État de Vaud, Losanna (n. __________) (rappr. dal DGAIC, Direction du recouvrement CHUV, Losanna) PI 1, __________ (n. __________ e __________) |
il 2 novembre 2021 a favore del gruppo n. 6 composto delle 10 esecuzioni promosse da
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PI 13, __________ (n. __________) PI 10, __________ (n. __________ e __________) État de Vaud, Losanna (n. __________) (rappr. dal __________, __________) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (n. __________) Confederazione Svizzera, Berna (n. __________) PI 1, __________ (n. __________) PI 12, __________ (n. __________, __________ e __________) |
e il 24 luglio 2022 a favore del gruppo n. 7 composto dell’unica esecuzione promossa da
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PI 14, __________ (n. __________)
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ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni appena menzionate, il 22 agosto 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha consegnato brevi manu all’escusso RI 1, a domanda e per il tramite del suo “preposto” RAPPr 1 (doc. 8 accluso al ricorso), i verbali di pignoramento per i gruppi da n. 1 a 7 emessi rispettivamente il 13 e 29 gennaio 2016, 15 aprile 2020, 27 gennaio e 20 maggio 2021, nonché 10 gennaio e 15 settembre 2022 (doc. 1-7).
B. Con il ricorso in esame, del 1° settembre 2023, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di dichiarare nulli le notifiche di tutti i precetti esecutivi menzionati nei verbali di pignoramento dei gruppi da 1-7 e tutti gli atti esecutivi successivi, e di annullare i relativi pignoramenti, mentre in via subordinata dichiara d’interporre opposizione integrale a tutte le esecuzioni elen-cate nei verbali di pignoramento e postula l’annullamento di tutti i pignoramenti, protestate spese e ripetibili.
C. Con osservazioni dell’8 settembre 2023, l’UE si è opposto alla domanda di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente allega di essere venuto a conoscenza delle esecuzioni impugnate solo il 22 agosto 2023 a ricezione dei noti verbali di pignoramento, ritirati brevi manu dal proprio “preposto” RA 1, dopo che, nel contesto di un precedente ricorso (del 21 marzo 2023) relativo al gruppo n. 8 (inc. 15.2023.28), aveva preso coscienza dell’esistenza di altri “blocchi” (recte: gruppi) di pignoramento.
Ora, il ricorrente avrebbe dovuto prendere “coscienza” dell’esistenza di gruppi precedenti al più tardi quando ha ricevuto l’ordinanza del 3 aprile 2023 che concedeva effetto sospensivo al suo precedente ricorso (inc. 15.2023.28), giacché essa menzionava esplicitamente che il verbale impugnato riguardava il gruppo n. 8. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) gl’imponeva d’informarsi senza ritardo presso l’UE sui gruppi precedenti di cui asserisce di non aver avuto conoscenza fino ad allora (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3). La richiesta di consegna dei verbali impugnati solo il 21 agosto 2023 (doc. 8) è ampiamente tardiva e dunque lo è pure il ricorso.
2. Ad ogni modo l’impugnativa risulta ancora una volta al limite del temerario come i precedenti ricorsi di RI 1 dell’8 maggio 2023 (inc. 15.2023.48), 16 maggio 2023 (inc. 15.2023.55) e 19 maggio 2023 (inc. 15.2023.57) diretti contro la notifica di altri precetti esecutivi. Infatti, egli ha interposto opposizione ai tre precetti esecutivi del gruppo n. 1 tuttora pendenti e ha inoltrato senza successo tre reclami contro le decisioni di rigetto delle sue opposizioni (sentenze della CEF 14.2012.84-86 del 14 giugno 2013). La produzione dello stato di ripartizione 14 ottobre 2016 (doc. 12) dimostra d’altronde ch’egli era – o perlomeno avrebbe dovuto essere – perfettamente a conoscenza delle esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2.
2.1 Quanto ai precetti esecutivi del gruppo n. 3 emessi in esecuzioni ancora in corso (ossia non ritirate o pagate), sono stati notificati al suo “preposto” RAPPr 1 dalla cancelleria comunale di __________ tra il 15 luglio e il 14 ottobre 2019. I due precetti esecutivi del gruppo n. 4 sono stati notificati il 28 maggio e il 3 agosto 2020 secondo la stessa modalità, così come i due precetti del gruppo n. 5 (es. __________ e __________), notificati il 29 settembre 2020, quelli del gruppo n. 6 notificati il 9 agosto e 14 settembre 2021 a domanda dei Comuni di PI 1 e PI 12, e quello del gruppo n. 7, notificato il 9 agosto 2021 a richiesta del Comune di PI 14. Le opposizioni interposte dall’escusso contro tutti i precetti emessi dei Comuni sono poi state successivamente rigettate in via definitiva.
2.2 Gli altri precetti esecutivi sono stati notificati ad altri rappresentanti dell’escusso, ossia __________ (es. n. __________), __________ (es. n. __________/__________) e la moglie __________ (es n. __________]), oppure in via edittale (es. n. __________, __________, __________, __________ e __________) il 1° luglio (allegato al FUC n. __________, pag. 2), il 5 agosto (allegato al FUC n. __________, pag. 2) e il 18 agosto 2021 (allegato al FUC n. __________ pag. 2).
2.3 Tutte le notifiche sono d’altronde successive al ritorno del ricorrente a __________ dalla __________ il 29 maggio 2019 (secondo il certificato di domicilio accluso al ricorso quale doc. 9), dove egli è rimasto fino al 16 dicembre 2021 (v. citata 15.2023.28 del 18 settembre 2023, consid. 2.2).
2.4 La contestazione dei precetti esecutivi e dei pignoramenti, come le opposizioni, interposte (un’altra volta per alcuni di essi) in via subordinata, sono di conseguenza manifestamente tardive. Non occorre pertanto verificare la validità delle notifiche edittali, di cui il ricorrente si limita del resto a negare l’esistenza, contrariamente all’evidenza.
3. Per il ricorrente vi sarebbe “ragione di credere” che le esecuzioni tuttora in corso del gruppo n. 1 (n. __________-__________) sono nulle o perente poiché poggiano su richieste di garanzia a copertura di pretese fiscali per recupero d’imposte federali, cantonali e comunali sottratte, le quali, per quanto attiene agli anni fiscali 2003-2004, sono state annullate dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (CdT) con decisione del 6 novembre 2020 (doc. 10) e dal Tribunale federale per quanto riguarda l’anno 2005 (sentenza 2C_1025/2020 del 3 marzo 2021 [doc. 11]).
3.1 Le spiegazioni sommarie del ricorrente e i documenti incompleti da lui prodotti non permettono di stabilire se le pretese di cui è stata accertata apparentemente la perenzione (il dispositivo della decisione cantonale non è stato prodotto) sono le stesse di quelle fatte valere con le esecuzioni del gruppo n. 1 e se sì per quale im-porto (ritenuto che le esecuzioni si riferiscono agli anni fiscali dal 2001 al 2009). Insufficientemente motivato il ricorso è pure su questo punto irricevibile.
3.2 Comunque sia, non spetta a questa Camera statuire sulla questione per la prima volta in seconda sede, bensì al ricorrente far accertare la nullità, totale o parziale, delle decisioni alla base delle esecuzioni in questione oppure adire l’autorità fiscale perché le ritiri, totalmente o parzialmente.
4. Il ricorrente rileva inoltre che dalla somma dei crediti vantati nei suoi confronti dovrebbero essere espunte le pretese per multe fiscali di fr. 3'000'000.– relative a tentativi di sottrazione d’imposte per gli anni fiscali 2006 a 2009, che risultano dalle decisioni 25 novembre 2016 e (su reclamo) 2 giugno 2021, perché le ha impugnate con un ricorso del 7 luglio 2021 alla CdT (doc. 14), che non ha ancora statuito sulla sua domanda di effetto sospensivo. Egli le ritiene infatti ampiamente prescritte.
Anche su questo punto incombe a lui verificare se le pretese in questione sono state poste in esecuzione (ciò che a prima vista non pare essere il caso) e, occorrendo, farle sospendere o annullare in via giudiziaria, fermo restando che per difendere efficacemente i propri diritti RI 1 deve anzitutto ritirare gli atti esecutivi che gli vengono recapitati per posta e interporre opposizione alle esecuzioni che ritiene infondate, poiché la verifica del fondamento della pretesa posta in esecuzione o della validità di una decisione non può mai essere fatta nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza.
5. Il ricorrente fa ancora valere che tutte le esecuzioni del gruppo n. 1, tranne le tre appena menzionate, e tutte quelle del gruppo n. 2 sono state estinte o saldate. Tenuto conto delle riduzioni delle tre note pretese di circa fr. 4'000'000.– in base alle decisioni della CdT e del Tribunale federale (sopra consid. 3) e delle multe fiscali di fr. 3'000'000.– (sopra consid. 4), come pure del pagamento di crediti con il ricavato delle venite RI 1 chiede che l’ammontare complessivo dei suoi debiti, accertato da questa Camera in fr. 17'000'000.– (per la precisione fr. 17'829'600.65 ) nella decisione 15.2023.23 del 19 giugno 2023 (consid. 3.1.2), sia ricondotto a circa fr. 9'500'000.–.
5.1 Come il ricorrente avrebbe potuto agevolmente verificare chiedendo un estratto completo del registro delle esecuzioni, l’UE ha registrato come estinte le altre esecuzioni del gruppo n. 1 e tutte quelle del gruppo n. 2 in seguito al loro pagamento. Egli pare mi-sconoscere che il suo debito sta crescendo per via degl’interessi di mora (e dell’introduzione di nuove esecuzioni) e che esecuzioni sono in corso nei suoi confronti non solo presso la sede di Bellinzona dell’UE (attualmente 44 allo stadio del pignoramento [P] per oltre fr. 370'000.– e 106 allo stadio della realizzazione [R] per oltre fr. 7'650'000.–, già dedotte quelle estinte dei gruppi n. 1 e 2), ma anche nelle sedi di Biasca (4 P per più di fr. 4'200'000.– e 1 R per fr. 1'347.50), Locarno (22 R per più di fr. 5'750'000.–), Lugano (112 R per circa fr. 60'000.–) e Mendrisio (8 R per oltre fr. 100'000.–). In totale, il suo debito esecutivo ha ora superato i fr. 18'000'000.–, senza contare i precetti esecutivi per circa fr. 2'000'000.– che la sede di Bellinzona dell’UE ha tentato invano di notificargli recentemente al suo domicilio di __________, poiché avrebbe traslocato magari (di nuovo) a __________ senza avvertire l’UE e questa Camera e tolto la procura al suo “preposto” RAPPr 1.
5.2 A parte il fatto che la decisione 15.2023.23 è definitiva, siccome RI 1 non l’ha impugnata al Tribunale federale, e quindi non può più essere corretta o approfondita, il carico esecutivo che grava sul ricorrente andrebbe confermato (o meglio rivisto verso l’alto, come visto), sotto riserva delle iniziative ch’egli vorrà promuovere presso le autorità fiscali, per ottenere il ritiro o l’annullamento di parte delle esecuzioni che dovessero vertere su pretese perente, e presso l’UE per adattare di conseguenza la sua situazione esecutiva, sulla scorta di spiegazioni e documenti giustificativi chiari (sopra consid. 3.2 e 4).
6. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario comunicarlo ai creditori. Va notificato a RI 1 all’indirizzo da lui indicato sul ricorso e di cui non ha comunicato alcun cambiamento successivamente.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]), ricordato tuttavia, per l’ultima volta, che la parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
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Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.