|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 19 gennaio 2024
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Jaques, presidente |
|
cancelliere: |
Cortese |
statuendo sul ricorso 11 settembre 2023 di
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 5 settembre 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
|
|
PI 1, Dübendorf (rappresentata dall’__________, __________)
PI 2, __________
|
preso atto che il 27 novembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione, grazie alle trattenute contestate, ha pagato le due esecuzioni e notificato alla datrice di lavoro del ricorrente l’annullmento del pignoramento del salario;
ritenuto che nelle sue osservazioni del 1° dicembre 2023 l’UE ha quindi chiesto lo stralcio del ricorso dal ruolo per avvenuto pagamento delle esecuzioni;
atteso che il ricorrente non ha reagito a tali osservazioni, notificategli a cura della Camera il 21 dicembre 2023;
considerato che, in queste circostanze, la procedura ricorsuale possa essere reputata priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ .
|
|
|
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.