Incarto n.
15.2023.105

Lugano

13 febbraio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

 

cancelliere:

Ferrari

 

 

statuendo sul ricorso 13 settembre 2023 di

 

 

RI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 4 settembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

Confederazione Svizzera, Berna

Kanton Solothurn, Soletta

Comune di PI 2, __________

Comune di PI 3, __________

(rappresentati dallo Steueramt Solothurn, Soletta

 e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Mediante decisione di richiesta di garanzie (Sicherstellungsverfü­gung) del 26 maggio 2023, l’ufficio fiscale (Steueramt) del Canton Soletta ha imposto a RI 1 di prestare una garanzia per crediti d’imposta diretta di complessivi fr. 2'378'080.–, specifican­do nella motivazione che la somma era composta dell’imposta federale di fr. 1'493'566.–, dell’imposta cantonale di fr. 426'815.90 e delle imposte comunali di fr. 227'831.10 del Comune di PI 2 e di fr. 229'867.– del Comune di PI 3.

 

                                  B.   RI 1 ha contestato la decisione di garanzia, ma soltanto nella misura in cui concerne i crediti d’imposta federale e cantonale. Essa è invece passata in giudicato per quanto attiene ai crediti d’imposte comunali.

 

                                  C.   L’8 agosto 2023, lo Steueramt ha trasmesso alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) un decreto di sequestro (“Arrestbe­fehl”), fondato sulla decisione di garanzia, con cui ha chiesto di sequestrare il provento di fr. 7.2 milioni presso il notaio __________ e due immobili di RI 1 siti a __________ fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–; il decreto menziona come creditori sequestranti la Confederazione Svizzera, il Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e di PI 3 e, come loro rappresentante, lo Steuer­amt des Kantons Solothurn.

 

                                  D.   Quello stesso giorno, l’UE ha eseguito il sequestro (n. __________) e il 21 agosto 2023 ha emesso il relativo verbale, in cui ha stabilito in fr. 1'435.80 le spese di esecuzione del sequestro.

 

                                  E.   Con scritto del 31 agosto 2023, lo Steueramt ha trasmesso all’UE una domanda di esecuzione a convalida del sequestro, diretta con­tro RI 1 e vertente “sulle imposte comunali, ovvero la parte di credito del mio mandante ad oggi cresciuta in giudicato, e meglio per l’importo di complessivi CHF 347'528.40”. La domanda indica tra l’altro, come creditore, lo “Steueramt Solothurn” e, come credito, una pretesa di fr. 347'528.40, oltre agl’interessi del 5% dal 15 mag­gio 2023, avente quale causa le “Imposte comunali scadute 2012-2022 come da Decreto di sequestro e relativo Verbale del 08.08.2021 (sequestro n. __________ di questo lod. Ufficio di esecuzione)” nonché “Altre posizioni del credito”.

 

                                  F.   Il 4 settembre 2023, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo (n. __________), che indica come creditore la “Schweiz. Eidg. Solothurn Einwohnerg. __________ e O” e, come credito, una pretesa di fr. 347'528.40, oltre agl’interessi del 5% dal 15 maggio 2023, aven­te come causa le “Imposte comunali scadute 2012-2022 come da Decreto di sequestro e relativo Verbale del 08.08.2021”, nonché una pretesa di fr. 1'435.80 per “Spese di sequestro”. Quello stesso gior­no, RI 1 ha interposto opposizione al precetto, di cui lo Steueramt ha chiesto il rigetto definitivo presso la Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna.

 

                                  G.   Con ricorso del 13 settembre 2023, RI 1 si aggrava con-tro il precetto esecutivo, chiedendone l’annullamento. Mediante decisione del 4 ottobre 2023, il Presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo postulato con l’impugnativa.

 

                                  H.   Con osservazioni del 17 ottobre 2023, la Confederazione Svizze­ra, il Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e di PI 3, tanto in via principale quanto in via subordinata, chiedono la reiezione del ricorso, la conseguente revoca dell’effetto sospensivo, l’adde­bito al ricorrente di tasse e spese e la sua condanna al pagamen­to, allo Stato, di fr. 1'500.– e ai resistenti di “adeguate ripetibili”; in via subordinata, chiedono inoltre la rettifica del precetto esecutivo, nel senso d’indicare come creditore l’“Ufficio di tassazione del Canton Soletta, in rappresentanza della Confederazione Svizzera, del Can­ton Soletta, del Comune di PI 2 e del Comune di PI 3”.

                                         Nelle sue del 26 ottobre 2023, l’UE si rimette al prudente giudizio della Camera.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 settembre 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Nel ricorso, RI 1 afferma che l’ufficio d’esecuzione deve redigere il precetto esecutivo in modo che contenga le indicazioni figuranti nella domanda d’esecuzione – nel senso che deve ripeterle – e ha quindi una cognizione molto limitata. In particolare, l’ufficio non può autonomamente correggere o modificare le indicazioni figuranti nella domanda. Il ricorrente chiede pertanto l’an­nullamento del precetto esecutivo.

                                   3.   Nelle osservazioni, i resistenti asseriscono, da un lato, che a cau­sa del limitato spazio offerto dal modulo ufficiale nella domanda di esecuzione avevano scritto “Steueramt Solothurn”, e non “Ufficio di tassazione del Canton Soletta, in rappresentanza della Confederazione Svizzera, del Canton Soletta, del Comune di PI 2 e del Comune di PI 3” e, dall’altro, che avevano presentato la domanda a convalida del precedente sequestro, come specificato nel campo deputato all’indicazione della causa del credito. Sosten­gono dunque che l’Ufficio non ha modificato le indicazioni figuranti nella domanda – né ha quindi ecceduto il proprio potere di cogni-zione –, bensì le ha anch’esso (correttamente) adattate al limitato spazio offerto dal modulo ufficiale del precetto esecutivo, riportan-dovi, sia pure nel modo più contratto possibile, le indicazioni figuranti nel decreto di sequestro: nella scritta “Schweiz. Eidg. Solothurn Einwohnerg. PI 2 e O”, “Schweiz. Eidg.” sta infatti per “Schweizerisce Eidgenossenschaft”, “Solothurn” sta per “Kanton Solothurn” e Einwohnerg. PI 2 e O” sta per “Einwohner­gemeinden PI 2 und PI 3”. In via principale, essi chiedono pertanto la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Giusta l’art. 67 cpv. 1 LEF, la domanda di esecuzione deve indicare, tra l’altro, il nome del creditore e del suo eventuale rappresentante (n. 1).

                                4.1   Un singolo escutente può far valere più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne sia l’unico titolare. Più persone possono far valere uno o più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne siano titolari in solido (credito solidale) oppure in comune (credito comune o collettivo), come nel caso di membri di una società semplice o di un’eredità indivisa, ma non se le pretese appartengono loro individualmente (DTF 143 III 221 consid. 3; Kofmel Ehren­zeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 19 ad art. 67 LEF; Penon/Wohlgemuth in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 16 ad art. 67 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 67 LEF), in particolare in caso di titolarità cumulativa (cfr. art. 70 cpv. 1 CO) oppure proporzionale o per quote (cfr. sentenza della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 941 n. 42c, consid. 4.2).

                                4.2   Nella fattispecie, i resistenti affermano di essere stati legittimati a porre in esecuzione, per il tramite del loro rappresentante comune lo Steueramt del Canton Soletta, la parte di garanzia “corrispondente alle imposte comunali”, di cui i Comuni di PI 2 e di PI 3 sono titolari. Ora, nella decisione di richiesta di garanzie, lo Steueramt ha specificato che i Comuni sono creditori delle imposte comunali di loro spettanza e quindi titolari della corrispondente quota della garanzia, pari a fr. 227'831.10 per il Comune di PI 2 e a fr. 229'867.– per quello di PI 3. Ogni Comune risulta pertanto titolare individuale del proprio credito, che non spet­ta né all’altro Comune, né alla Confederazione o al Cantone (pure essi titolari individuali della propria pretesa). Non esiste alcuna solidarietà tra gli enti procedenti né alcuna comunione. Ognuno avreb­be così dovuto promuovere una singola esecuzione per escutere il proprio credito. Ancorché per un motivo diverso da quello indicato da RI 1, il ricorso va pertanto accolto e il precetto esecutivo annullato, ricordato che l’autorità di vigilanza applica il diritto d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR).

                                4.3   L’annullamento del precetto esecutivo vale anche per le spese di sequestro, che non andavano riscosse come un credito a sé stan­te, ma aggiunte alle spese esecutive – come quelle di emissione del precetto esecutivo – di cui fanno parte giusta l’art. 68 LEF (cfr. Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 68 LEF). Comunque sia, non potrebbero essere riscosse con un’esecuzione separata prima di essere state stabilite in un attestato di carenza beni (DTF 147 III 358 consid. 3.5.3 e 3.5.4; sentenza della CEF 14.2016.154 del 10 gennaio 2017, consid. 5.2). E se il sequestro dovesse decadere per mancata convalida tempestiva le relative spese, in quanto causate inutilmente, non potranno più essere addossate al debitore (cfr. DTF 149 III 210 consid. 4).

 

                                   5.   In via subordinata, i resistenti fanno valere che, fosse pure corretta la tesi del ricorrente, il precetto esecutivo non andrebbe annullato, bensì semplicemente rettificato, riportando quanto essi avrebbero voluto scrivere nella domanda di esecuzione. Ritengono infatti che allora l’escusso non potesse in buona fede avere dubbi su chi lo stava escutendo, e dunque non abbia ora alcun interesse degno di protezione all’annullamento del precetto. In effetti, scopo delle indicazioni figuranti nel precetto è far sapere all’escusso chi lo sta escutendo, qual è la pretesa posta in esecuzione e qual è il suo importo, sì da permettergli di valutare come agire – pagare oppure interporre opposizione. Ebbene, in concreto l’escusso “sa esattamente chi è il titolare della pretesa e qual è il credito posto in esecuzione”, come pure che “la pretesa oggetto del precetto è cresciuta in giudicato (come RI 1 sa, almeno da maggio 2023, ovvero a far tempo dalla notifica della Sicherstellungsverfügung 26 maggio 2023, nella quale [...] l’Ufficio di tassazione ha espressamente specificato l’importo di CHF 347'528.40 corrispondente alle imposte comunali”; egli non può dunque ragionevolmente affermare di non conoscere tali informazioni. Essi chiedono pertanto, in via subordinata, la rettifica del precetto come indicato in narrativa.

 

                                5.1   L’ufficio d’esecuzione può rettificare o completare un atto esecutivo sua sponte unicamente in caso di designazione di una parte inesatta o equivoca, perfino totalmente erronea, oppure incomple­ta, a patto che non fosse suscettibile di trarre gli interessati in inganno e non abbia comportato alcun rischio di confusione (DTF 114 III 62 consid. 1/a; sentenza della CEF 15.2023.58 del 7 novembre 2023, consid. 1.3.1).

 

                                5.2   Nel caso in esame, problematica non è la designazione di una par­te inesatta o equivoca, bensì la designazione di più escutenti (quattro) non legittimati ad agire in solido o in comune per l’incasso di un solo credito, rilevato che quello posto in esecuzione in realtà sono due crediti indipendenti. La rettifica chiesta dai resistenti in via subordinata non è dunque possibile. Il ricorso va accolto integralmente.

 

                                   6.   Nelle osservazioni, i resistenti giudicano il ricorrente in malafede e il ricorso temerario, giacché quest’ultimo “si inserisce perfettamente nella strategia difensiva adottata finora da RI 1, la stessa strategia dilatoria e defatigante, che lo ha portato, a forza di ricorsi, a praticamente non pagare le imposte dal 2012. Chiedono pertanto ch’egli sia condannato al pagamento delle spese processuali, di adeguate ripetibili e di una multa.

 

                                         Sennonché, visto l’esito del ricorso, non può dirsi né che l’insor­­gente fosse in malafede, né che l’impugnativa fosse temeraria, onde la reiezione della richiesta dei resistenti.

 

                                   7.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso e accolto e di conseguenza è annullato il precetto esecutivo n. __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv. PA 1, __________, __________,

    __________;

– avv. PA 2, __________, __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.