Incarto n.
15.2023.108

Lugano

15 novembre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta del giudice:

Jaques, presidente

 

vicecancelliere:

Cortese

 

 

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 ottobre 2023 di

 

 

 RI 1

(rappresentato dal fiduciario __________ dell’RA 1

, __________)

 

 

contro

 

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per l’esecuzione del pignoramento emessa il 28 settembre 2023 nell’ese­cuzione n. __________ promossa nei confronti di lui dalla

 

 

PI 1, __________

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 no­vembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 16'549.70 oltre a spese e interessi di mora;

 

                                         che con sentenza del 6 febbraio 2023 (inc. SO.2022.5645) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 all’esecuzione appena menzionata;

 

                                         che il 18 luglio 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 27 settembre 2023, indicando il credito in fr. 18'193.20;

 

                                         che non essendo riuscito a eseguire il pignoramento alla data stabilita, il 28 settembre 2023 l’UE ha invitato l’escusso a presentarsi al suo sportello entro il 16 ottobre 2023;

 

                                         che con ricorso del 9 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il “citato pignoramento” e ne ha postulato l’annullamento, allegando di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione al riguardo, in particolare nessun precetto esecutivo;

 

                                         che nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2023, l’UE ha rilevato che il ricorrente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo – a dimostrazione del fatto che l’atto gli era pervenuto –, la quale era stata rigettata in via provvisoria con una sentenza passata in giudicato, motivo per cui l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

 

                                         che con replica spontanea tardivamente inoltrata solo l’8 novembre 2023, il ricorrente ammette ora di aver ricevuto sia il precetto esecutivo sia la decisione di rigetto dell’opposizione, ma chiede copia della documentazione da lui sottoscritta, da cui risulta che egli si è impegnato solidalmente con la __________;

 

                                         che tale tardiva ammissione non testimonia a favore della correttezza del ricorrente o dell’affidabilità della sua memoria;

 

                                         che ad ogni modo egli – come il suo rappresentante – sembrano misconoscere che la contestazione del vincolo di solidarietà andava sollevata nella procedura di rigetto dell’opposizione, o al più tardi con un ricorso contro la sentenza del 6 febbraio 2023;

 

                                         che l’autorità di vigilanza è infatti competente solo per verificare la validità formale e l’opportunità dei provvedimenti emanati da organi esecutivi (art. 17 cpv. 1 LEF), mentre le contestazioni di diritto materiale riguardanti la pretesa posta in esecuzione rientrano nel­la competenza del giudice (art. 79 segg. LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre 2022);

 

                                         che al limite del temerario, il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

                                         che RI 1 è tuttavia reso attento che se la parte o il suo rappresentante agiscono in mala fede o in modo temerario può essere inflitta loro una multa fino a fr. 1'500.– e addebitate tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF;

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.